Cassazione Civile, Ordinanza n. 04780/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento ICI emessi per gli anni 2009, 2010 e 2011 nei confronti della contribuente, in relazione a quattro aree considerate edificabili e possedute al 50% in comproprietà con la sorella, che per la propria quota le aveva concesso in locazione. La contribuente chiedeva il riconoscimento del regime agevolativo previsto per i terreni agricoli, sostenendo che il fondo era condotto in ambito agricolo dalla comproprietaria coltivatrice diretta. La CTP aveva respinto i ricorsi e la CTR, riuniti gli appelli, aveva confermato il rigetto: aveva ritenuto inammissibili, perché nuove, le contestazioni svolte in memoria sul calcolo del reddito agrario; aveva poi affermato che l’agevolazione ICI per i terreni agricoli presuppone non solo la qualifica soggettiva di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, ma anche la prova autonoma della conduzione effettiva e del carattere prevalente del reddito agricolo. La CTR aveva escluso tale prevalenza sulla base delle dichiarazioni dei redditi della sorella comproprietaria, ritenendo il reddito agrario inferiore agli altri redditi percepiti e richiamando una consulenza che evidenziava un uso modesto del terreno. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato come motivo nuovo la contestazione, formulata in memoria, relativa al criterio di calcolo del reddito agrario. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 9 d.lgs. 504/1992 e dell’art. 1 d.lgs. 99/2004, censurando l’esclusione dell’agevolazione e deducendo che i terreni erano posseduti e condotti dalla sorella comproprietaria, con conseguente diritto al beneficio.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto fondato il primo, perché la contestazione sul calcolo del reddito agrario non introduceva una nuova domanda, ma riguardava un tema già dibattuto nei gradi di merito; ha ritenuto fondato anche il secondo, chiarendo che per il regime agevolativo ICI occorre verificare, oltre alla qualifica soggettiva e alla conduzione effettiva dei terreni, anche che l’attività agricola costituisca la fonte principale di reddito del soggetto che invoca il beneficio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna in diversa composizione, affinché accerti in concreto se la comproprietaria coltivatrice diretta svolgesse attività agricola con carattere principale rispetto alle altre fonti di reddito e, nei termini indicati dalla Corte, consideri correttamente anche il reddito dominicale oltre a quello agrario. Il giudice di rinvio dovrà inoltre rivalutare la questione del calcolo del reddito ai fini dell’agevolazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stata la base del primo motivo, dedotto per nullità della sentenza di appello per violazione di norme processuali del processo tributario.
artt. 24 e 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte ha precisato che, nel processo tributario d'appello, una difesa nuova integra motivo aggiunto solo se fondata su fatti diversi e idonea ad ampliare la materia del contendere; nel caso concreto la contestazione sul reddito agrario non era nuova perché già oggetto di discussione nei gradi precedenti.
art. 1 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
La norma individua il presupposto impositivo dell'ICI, rilevante per distinguere il regime dei terreni agricoli da quello delle aree fabbricabili.
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
La Corte ha ribadito che la disposizione incide sulla qualificazione dell’area ai fini della base imponibile, distinguendola dal regime agevolativo soggettivo dell’art. 9.
art. 9, commi 1 e 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 25.822,84 ...
L’agevolazione è subordinata sia ai requisiti soggettivi sia alla conduzione effettiva del terreno; inoltre la Corte ha affermato che il beneficio presuppone il carattere principale del reddito agricolo rispetto ad altre fonti di reddito.
art. 58, comma 2, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ... si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali ...
La norma rileva per la qualificazione soggettiva del contribuente, e l’iscrizione negli elenchi prova i primi requisiti soggettivi richiesti per il beneficio.
art. 11 l. 9 gennaio 1963, n. 9
È richiamato come fonte degli elenchi comunali la cui iscrizione è rilevante per la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale.
art. 1, comma 1, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99
È richiamato dal ricorso come norma che disciplina la figura dell’imprenditore agricolo professionale, rilevante per la sostituzione della previgente figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato per affermare che l’Amministrazione può accertare sinteticamente la sussistenza di redditi ulteriori rispetto al reddito agricolo e dominicale.
d.m. 21 luglio 1983
È richiamato con l’art. 38 d.P.R. 600/1973 nel medesimo ragionamento sul metodo sintetico di rettifica dei redditi.
art. 44 Cost.
È richiamato come base costituzionale della ratio incentivante dell’agevolazione per i coltivatori diretti, in funzione del razionale sfruttamento del suolo.
Massime di principio
- Nel processo tributario d'appello, una deduzione introdotta in memoria non è inammissibile se non amplia la materia del contendere e si colloca entro il tema già dibattuto nei gradi precedenti; è invece vietata solo la vera e propria domanda nuova fondata su fatti diversi.
- In materia di ICI sui terreni agricoli, il regime agevolativo richiede cumulativamente la qualifica soggettiva del possessore, la conduzione effettiva del terreno e il carattere principale dell’attività agricola rispetto ad altre fonti di reddito.
- L’iscrizione negli elenchi previsti dalla normativa agricola è idonea a provare la qualifica soggettiva richiesta, ma non esonera il contribuente dalla prova autonoma della conduzione effettiva del fondo.
- Per stabilire se il reddito agricolo sia prevalente, occorre considerare non solo il reddito agrario, ma anche il reddito dominicale, poiché entrambi concorrono a formare il reddito derivante dalla gestione del terreno.
- La destinazione agricola del fondo e la fruizione dell’agevolazione possono estendersi anche ai comproprietari non coltivatori, quando uno solo dei comproprietari eserciti l’attività agricola, ma resta comunque necessario verificare in concreto i presupposti soggettivi e reddituali del beneficio.
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