Cassazione Civile, Ordinanza n. 02431/2024 del 25/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia riguarda la retribuzione spettante durante le ferie annuali a lavoratori addetti alla condotta ferroviaria. In primo e secondo grado era stato accertato il diritto dei dipendenti a far computare nella retribuzione feriale anche alcuni emolumenti previsti dalla contrattazione aziendale: gli incentivi per attività di condotta oraria, per attività di riserva e i compensi connessi all’assenza dalla residenza. La società sosteneva in ricorso che: 1) la Corte d’appello avesse applicato in modo erroneo l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e l’art. 10 del d.lgs. 66/2003, attribuendo alla giurisprudenza della Corte di giustizia un valore vincolante non correttamente riferito alla disciplina interna; 2) la nozione di ferie retribuite dovesse essere ricostruita secondo i principi della Cassazione e della contrattazione collettiva, la quale nel caso concreto escluderebbe quelle voci dal calcolo della retribuzione feriale; 3) la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto che la retribuzione durante le ferie dovesse coincidere con quella ordinaria, senza considerare che la riduzione sarebbe stata, in concreto, irrisoria e non dissuasiva, tanto più che i lavoratori avevano comunque fruito delle ferie; in subordine chiedeva rinvio pregiudiziale alla CGUE; 4) fosse errata anche la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi, che secondo la società avrebbe dovuto iniziare a decorrere già in costanza di rapporto per effetto della riforma dell’art. 18 stat. lav. operata dalla l. 92/2012.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, richiamando precedenti di legittimità già intervenuti sulla stessa vicenda e ribadendo che la retribuzione feriale, in conformità all’art. 7 della direttiva 2003/88/CE interpretato dalla Corte di giustizia, deve comprendere gli importi pecuniari collegati all’esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, se la loro esclusione può avere effetto dissuasivo sul godimento delle ferie. Ha poi confermato che la valutazione concreta della dissuasività e della pertinenza delle voci retributive compete al giudice di merito e che non vi era spazio per un rinvio pregiudiziale, trattandosi di principi già chiariti dalla CGUE e di applicazione al caso concreto riservata al giudice nazionale. Anche il quarto motivo è stato respinto: la prescrizione dei crediti retributivi, per i diritti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della l. 92/2012, decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. La società è stata condannata alle spese, distratte in favore del difensore antistatario dei lavoratori, ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 7 direttiva 2003/88/CE
La retribuzione dovuta nel periodo di ferie deve essere sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria e comprendere gli importi collegati alle mansioni e allo status professionale del lavoratore, per evitare effetti dissuasivi sul godimento delle ferie.
È norma di recepimento della disciplina europea sulle ferie retribuite, da leggere in coerenza con l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
art. 36 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto alla retribuzione e alle ferie, ma non ritenuto violato.
Richiamato dalla ricorrente per la disciplina delle ferie retribuite; la Corte non accoglie la tesi secondo cui il contratto collettivo avrebbe potuto escludere le voci controverse dal computo feriale.
art. 20.3 contratto aziendale Trenord
Invocato dalla società come clausola che escluderebbe le voci dal calcolo della retribuzione feriale; la Corte ritiene invece plausibile e conforme alla direttiva l’interpretazione accolta dai giudici di merito.
art. 54.2 contratto aziendale Trenord del 22 giugno 2012
Regola le voci economiche connesse ad attività di condotta e di riserva, considerate dalla Corte come tipiche della mansione di macchinista.
art. 77 contratto aziendale Trenord
Disciplina il compenso per assenza dalla residenza, qualificato come emolumento collegato allo status professionale dei lavoratori.
art. 48.1.1 contratto collettivo aziendale Trenord
Richiamato per indicare le componenti fisse della retribuzione già considerate nel calcolo delle ferie.
art. 48.1.2 contratto collettivo aziendale Trenord
Richiamato per l’indennità di turno già inclusa nella retribuzione feriale.
art. 28, punto 2, lett. c, c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie
Richiamato per evidenziare che gli incentivi per scorta e riserva erano connessi a prestazioni ordinariamente previste dal contratto collettivo.
La prescrizione dei crediti retributivi periodici decorre, per i diritti non già prescritti alla data di entrata in vigore della l. 92/2012, dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La decorrenza della prescrizione è ancorata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, individuato nella cessazione del rapporto per i crediti in questione.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle modifiche introdotte dalla l. 92/2012; la Corte nega che ciò anticipi la decorrenza della prescrizione nel caso di specie.
Le modifiche al regime dei licenziamenti non mutano, per i crediti non ancora prescritti, la decorrenza della prescrizione dei crediti maturati durante il rapporto nel senso sostenuto dalla ricorrente.
Richiamato in tema di stabilità del rapporto di lavoro e prescrizione dei crediti; la Corte lo considera nel quadro del precedente di legittimità sulla decorrenza dalla cessazione del rapporto.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel computo della retribuzione dovuta durante le ferie annuali devono essere incluse le voci economiche che siano stabilmente collegate alle mansioni svolte e allo status professionale del lavoratore, quando la loro esclusione possa rendere il periodo feriale economicamente meno vantaggioso e quindi potenzialmente dissuasivo.
- L’interpretazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE va data in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che vincola il giudice nazionale e impone una retribuzione feriale sostanzialmente equivalente a quella ordinaria, pur consentendo al giudice di merito di verificare in concreto se una determinata voce sia effettivamente collegata alla prestazione.
- La valutazione circa l’idoneità della mancata corresponsione di specifiche indennità a dissuadere il lavoratore dal godimento delle ferie è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del controllo di legittimità.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa sia già stata più volte chiarita dalla giurisprudenza europea e resti da compiere soltanto l’applicazione al caso concreto.
- Per i crediti retributivi non ancora prescritti al momento dell’entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, la prescrizione nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorre dalla cessazione del rapporto, secondo gli artt. 2948 e 2935 c.c.
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