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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02431/2024 del 25/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia riguarda la retribuzione spettante durante le ferie annuali a lavoratori addetti alla condotta ferroviaria. In primo e secondo grado era stato accertato il diritto dei dipendenti a far computare nella retribuzione feriale anche alcuni emolumenti previsti dalla contrattazione aziendale: gli incentivi per attività di condotta oraria, per attività di riserva e i compensi connessi all’assenza dalla residenza. La società sosteneva in ricorso che: 1) la Corte d’appello avesse applicato in modo erroneo l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e l’art. 10 del d.lgs. 66/2003, attribuendo alla giurisprudenza della Corte di giustizia un valore vincolante non correttamente riferito alla disciplina interna; 2) la nozione di ferie retribuite dovesse essere ricostruita secondo i principi della Cassazione e della contrattazione collettiva, la quale nel caso concreto escluderebbe quelle voci dal calcolo della retribuzione feriale; 3) la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto che la retribuzione durante le ferie dovesse coincidere con quella ordinaria, senza considerare che la riduzione sarebbe stata, in concreto, irrisoria e non dissuasiva, tanto più che i lavoratori avevano comunque fruito delle ferie; in subordine chiedeva rinvio pregiudiziale alla CGUE; 4) fosse errata anche la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi, che secondo la società avrebbe dovuto iniziare a decorrere già in costanza di rapporto per effetto della riforma dell’art. 18 stat. lav. operata dalla l. 92/2012.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, richiamando precedenti di legittimità già intervenuti sulla stessa vicenda e ribadendo che la retribuzione feriale, in conformità all’art. 7 della direttiva 2003/88/CE interpretato dalla Corte di giustizia, deve comprendere gli importi pecuniari collegati all’esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, se la loro esclusione può avere effetto dissuasivo sul godimento delle ferie. Ha poi confermato che la valutazione concreta della dissuasività e della pertinenza delle voci retributive compete al giudice di merito e che non vi era spazio per un rinvio pregiudiziale, trattandosi di principi già chiariti dalla CGUE e di applicazione al caso concreto riservata al giudice nazionale. Anche il quarto motivo è stato respinto: la prescrizione dei crediti retributivi, per i diritti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della l. 92/2012, decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. La società è stata condannata alle spese, distratte in favore del difensore antistatario dei lavoratori, ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    La retribuzione dovuta nel periodo di ferie deve essere sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria e comprendere gli importi collegati alle mansioni e allo status professionale del lavoratore, per evitare effetti dissuasivi sul godimento delle ferie.

  • art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003

    È norma di recepimento della disciplina europea sulle ferie retribuite, da leggere in coerenza con l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto alla retribuzione e alle ferie, ma non ritenuto violato.

  • art. 2109 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per la disciplina delle ferie retribuite; la Corte non accoglie la tesi secondo cui il contratto collettivo avrebbe potuto escludere le voci controverse dal computo feriale.

  • art. 20.3 contratto aziendale Trenord

    Invocato dalla società come clausola che escluderebbe le voci dal calcolo della retribuzione feriale; la Corte ritiene invece plausibile e conforme alla direttiva l’interpretazione accolta dai giudici di merito.

  • art. 54.2 contratto aziendale Trenord del 22 giugno 2012

    Regola le voci economiche connesse ad attività di condotta e di riserva, considerate dalla Corte come tipiche della mansione di macchinista.

  • art. 77 contratto aziendale Trenord

    Disciplina il compenso per assenza dalla residenza, qualificato come emolumento collegato allo status professionale dei lavoratori.

  • art. 48.1.1 contratto collettivo aziendale Trenord

    Richiamato per indicare le componenti fisse della retribuzione già considerate nel calcolo delle ferie.

  • art. 48.1.2 contratto collettivo aziendale Trenord

    Richiamato per l’indennità di turno già inclusa nella retribuzione feriale.

  • art. 28, punto 2, lett. c, c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie

    Richiamato per evidenziare che gli incentivi per scorta e riserva erano connessi a prestazioni ordinariamente previste dal contratto collettivo.

  • art. 2948 c.c.

    La prescrizione dei crediti retributivi periodici decorre, per i diritti non già prescritti alla data di entrata in vigore della l. 92/2012, dalla cessazione del rapporto di lavoro.

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione è ancorata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, individuato nella cessazione del rapporto per i crediti in questione.

  • art. 18 l. n. 300 del 1970

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle modifiche introdotte dalla l. 92/2012; la Corte nega che ciò anticipi la decorrenza della prescrizione nel caso di specie.

  • l. n. 92 del 2012

    Le modifiche al regime dei licenziamenti non mutano, per i crediti non ancora prescritti, la decorrenza della prescrizione dei crediti maturati durante il rapporto nel senso sostenuto dalla ricorrente.

  • d.lgs. n. 23 del 2015

    Richiamato in tema di stabilità del rapporto di lavoro e prescrizione dei crediti; la Corte lo considera nel quadro del precedente di legittimità sulla decorrenza dalla cessazione del rapporto.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel computo della retribuzione dovuta durante le ferie annuali devono essere incluse le voci economiche che siano stabilmente collegate alle mansioni svolte e allo status professionale del lavoratore, quando la loro esclusione possa rendere il periodo feriale economicamente meno vantaggioso e quindi potenzialmente dissuasivo.
  • L’interpretazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE va data in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che vincola il giudice nazionale e impone una retribuzione feriale sostanzialmente equivalente a quella ordinaria, pur consentendo al giudice di merito di verificare in concreto se una determinata voce sia effettivamente collegata alla prestazione.
  • La valutazione circa l’idoneità della mancata corresponsione di specifiche indennità a dissuadere il lavoratore dal godimento delle ferie è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del controllo di legittimità.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa sia già stata più volte chiarita dalla giurisprudenza europea e resti da compiere soltanto l’applicazione al caso concreto.
  • Per i crediti retributivi non ancora prescritti al momento dell’entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, la prescrizione nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorre dalla cessazione del rapporto, secondo gli artt. 2948 e 2935 c.c.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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