Cassazione Civile, Ordinanza n. 02430/2024 del 25/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il computo di alcune voci variabili nella retribuzione dovuta durante le ferie di lavoratori dipendenti, qualificati come macchinisti, di una società ferroviaria. I lavoratori avevano chiesto che, ai fini della retribuzione feriale, fossero incluse le somme previste dal contratto aziendale come incentivo per attività di condotta oraria e per attività di riserva, ritenute connesse in modo continuativo alle mansioni svolte e al relativo status professionale. I giudici di merito avevano accolto la domanda, riconoscendo il diritto al pagamento delle differenze retributive durante le ferie. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell'art. 10 d.lgs. 66/2003, dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2109 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe attribuito efficacia vincolante a un'interpretazione della Corte di giustizia non pertinente e riferita a direttive diverse; 2) violazione degli artt. 36 Cost. e 2109 c.c. e della disciplina collettiva aziendale, deducendo che la contrattazione collettiva aveva escluso tali voci dalla retribuzione feriale; 3) violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, sostenendo che la nozione europea di ferie retribuite non imporrebbe una coincidenza piena con la retribuzione ordinaria, ma solo un livello non dissuasivo rispetto al godimento delle ferie, e chiedendo in subordine rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; 4) violazione dell'art. 2948 c.c. in relazione all'art. 18 l. 300/1970 come novellato dalla l. 92/2012, contestando che la prescrizione dei crediti retributivi decorresse solo dalla cessazione del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché già esaminati e disattesi in precedenti decisioni relative alla medesima vicenda, aderendo al principio di fedeltà ai precedenti. Ha ribadito che la retribuzione feriale, secondo l'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE fornita dalla Corte di giustizia e recepita dalla giurisprudenza nazionale, comprende gli importi pecuniari collegati all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore; ha altresì ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito circa la natura delle indennità rivendicate e la loro idoneità a incidere sulla fruizione effettiva delle ferie. Ha escluso la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale, rilevando che la Corte di giustizia si è già pronunciata sulla questione e che l'apprezzamento del concreto effetto dissuasivo spetta al giudice nazionale. Ha infine rigettato il quarto motivo, richiamando il principio per cui, per i crediti non prescritti al momento dell'entrata in vigore della l. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. La società è stata condannata alle spese, distratte in favore dei difensori antistatari dei lavoratori.
Norme richiamate
art. 7 direttiva 2003/88/CE
La retribuzione dovuta durante le ferie annuali deve essere sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria e comprendere gli importi pecuniari collegati alle mansioni e allo status professionale del lavoratore, per evitare effetti dissuasivi sul godimento delle ferie.
È richiamato come norma interna di recepimento della disciplina europea sulle ferie retribuite.
art. 36 Cost.
Invocato in tema di adeguatezza della retribuzione feriale; la Corte lo legge in coerenza con la disciplina europea e con la giurisprudenza consolidata.
Richiamato quale base della disciplina delle ferie retribuite nel rapporto di lavoro.
art. 20.3 contratto aziendale Trenord
La società sosteneva che la contrattazione collettiva avesse escluso le voci rivendicate dalla retribuzione feriale; la Corte ha ritenuto plausibile e conforme alla finalità della direttiva l'interpretazione opposta dei giudici di merito.
art. 54.2 contratto aziendale Trenord
È la clausola che prevede gli incentivi per attività di condotta oraria e di riserva, ritenuti dal giudice di merito collegati alle mansioni dei macchinisti.
art. 48.1.1 contratto collettivo aziendale
Richiamato per descrivere le voci già incluse dalla società nella retribuzione feriale.
art. 48.1.2 contratto collettivo aziendale
Richiamato per descrivere l'indennità di turno già inclusa dalla società nella retribuzione feriale.
Nel testo novellato dalla l. 92/2012 è richiamato per affermare che, nei rapporti a tempo indeterminato, viene meno il presupposto di certezza della tutela che consente di far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto.
La prescrizione dei crediti retributivi maturati nel corso del rapporto, se non già prescritti alla data di entrata in vigore della l. 92/2012, decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
È richiamato nel combinato disposto con l'art. 2948 c.c. per individuare il momento iniziale della prescrizione.
Fondamento della condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato quanto ai presupposti del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel periodo feriale, la retribuzione va determinata in modo da non dissuadere il lavoratore dall'esercizio del diritto alle ferie; perciò devono essere incluse le voci economiche che, in modo continuativo o strutturale, remunerano mansioni effettivamente svolte o lo status professionale del lavoratore.
- La compatibilità della retribuzione feriale con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE richiede una verifica concreta dell'eventuale effetto dissuasivo della diminuzione retributiva, ma tale apprezzamento spetta al giudice di merito.
- Le sentenze della Corte di giustizia che interpretano il diritto dell'Unione in materia di ferie retribuite sono vincolanti e impongono al giudice nazionale di conformare la disciplina interna e l'interpretazione delle clausole collettive ai principi europei.
- Il rinvio pregiudiziale non è necessario quando la questione interpretativa sia già stata chiarita dalla Corte di giustizia e la decisione dipenda soprattutto dalla valutazione del caso concreto.
- Per i crediti di lavoro non già prescritti alla data di entrata in vigore della l. 92/2012, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto, non dalla sua pendenza.
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