Cassazione Civile, Ordinanza n. 02428/2024 del 25/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un precedente accertamento giudiziale di inefficacia di una cessione di ramo d'azienda tra la società originaria datrice e la cessionaria. In conseguenza di tale accertamento, il rapporto di lavoro del dipendente è stato considerato ricostituito in capo alla cedente a far data dalla cessione. Sulla base di ciò, il lavoratore ha ottenuto un decreto ingiuntivo per oltre 210 mila euro a titolo di retribuzioni non percepite nel periodo successivo. La società ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, respinta nei primi due gradi. In cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme sull'incompatibilità tra pensione e lavoro subordinato e dell'art. 18 St. lav., sostenendo che il lavoratore, avendo presentato domanda di pensionamento ed essendo titolare di pensione dal 1 aprile 2013, avrebbe manifestato una volontà risolutiva incompatibile con la persistenza del rapporto di lavoro con la cedente; secondo la ricorrente, i precedenti richiamati dai giudici di merito non sarebbero stati pertinenti perché riferiti a casi di pensionamento in assenza di un rapporto di lavoro già esistente. La società insisteva sul fatto che il pensionamento, in questa vicenda, avesse posto fine al rapporto originario e non fosse compatibile con una successiva ricostituzione unilaterale del vincolo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e lo ha respinto. Ha affermato che il conseguimento della pensione di anzianità, anche quando intervenga in una vicenda di illegittima cessione del rapporto di lavoro con successivo accertamento giudiziale della persistenza del vincolo in capo al cedente, non determina di per sé la cessazione del rapporto né impedisce la reintegrazione o il riconoscimento delle conseguenze economiche correlate. La disciplina dell'incompatibilità tra pensione e redditi da lavoro opera sul piano previdenziale, con eventuale sospensione o ripetizione della prestazione pensionistica, ma non incide sulla validità o persistenza del rapporto di lavoro. La Corte ha inoltre precisato che la tesi della ricorrente non poteva trarsi neppure da precedenti che riguardano il cumulo tra pensione e lavoro instaurato dopo il pensionamento, né da pronunce in cui la volontà risolutiva è stata desunta in concreto da elementi ulteriori. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge
art. 22, comma 1, lett. c), L. 153/1969
richiamato dalla ricorrente come norma sull'incompatibilità tra trattamento pensionistico e lavoro subordinato; la Corte lo colloca sul piano previdenziale e non come causa estintiva del rapporto
art. 10, comma 6, d.lgs. 503/1992
richiamato dalla ricorrente come disciplina dell'incompatibilità pensione-lavoro; la Corte afferma che incide sul rapporto previdenziale e non sulla validità del rapporto di lavoro
art. 18 L. 300/1970
richiamato dalla ricorrente in relazione alla reintegrazione e ai suoi effetti economici; la Corte ribadisce che la pensione non esclude di per sé la reintegra o le conseguenze economiche del rapporto
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per il rito camerale e il deposito dell'ordinanza nei termini di legge
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
usato come base per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Il conseguimento della pensione di anzianità non determina automaticamente la cessazione del rapporto di lavoro né impedisce, di per sé, gli effetti della reintegrazione o del ripristino giudiziale del rapporto con il datore originario.
- L'eventuale incompatibilità tra pensione e redditi da lavoro opera sul piano previdenziale, comportando semmai sospensione della pensione o ripetizione delle somme indebitamente percepite, ma non incide sulla validità o persistenza del rapporto di lavoro.
- In caso di illegittima cessione di ramo d'azienda, la domanda e la percezione della pensione non valgono automaticamente come manifestazione di volontà risolutiva del rapporto con il cedente; per desumere una cessazione del rapporto occorrono elementi concreti ulteriori che evidenzino in modo univoco tale volontà.
- I precedenti che riguardano la cumulabilità tra pensione e lavoro instaurato dopo il pensionamento non sono direttamente applicabili alle controversie in cui il rapporto di lavoro sia stato giudizialmente ricostituito in capo al cedente e il pensionamento sia intervenuto in pendenza di quel rapporto giuridicamente esistente.
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