Cassazione Civile, Ordinanza n. 21177/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente, assunto residente in Svizzera dal 1997, chiede il rimborso di ritenute operate dall'INPS sulla pensione percepita negli anni 2005-2007, per complessivi euro 81.611,53, invocando la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera. L'istanza viene respinta dall'Agenzia delle entrate; il ricorso proposto davanti al giudice tributario viene respinto in primo grado e in appello. In cassazione il ricorrente deduce: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c., lamentando che la CTR si sia limitata a riprodurre norme e giurisprudenza senza applicarle al caso concreto e senza considerare la documentazione prodotta per dimostrare la residenza e il domicilio in Svizzera; 2) violazione delle norme sulla residenza fiscale e della convenzione Italia-Svizzera, sostenendo che il domicilio rilevante andava individuato considerando tutti gli interessi personali e familiari, prevalenti su quelli patrimoniali, e che la sua carica societaria in Italia non fosse decisiva; 3) violazione della Convenzione Italia-Svizzera e dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, assumendo che le pensioni erogate da enti privati a residenti svizzeri non fossero imponibili in Italia e che l'Ufficio avesse tardivamente introdotto alcune eccezioni in appello.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo, ritenendo che la sentenza impugnata sia affetta da nullità per motivazione meramente apparente: la CTR aveva riprodotto astrattamente norme e principi senza sussumere il caso concreto in alcuna fattispecie e senza rendere percepibili le ragioni della decisione, così da impedire il controllo sull'iter logico seguito. Gli altri motivi vengono dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR Abruzzo è cassata con rinvio alla stessa CTR in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La mancanza della motivazione, o la motivazione apparente, integra nullità della sentenza quando non consente di individuare le ragioni della decisione.
Richiamato dal ricorrente quale parametro di nullità della sentenza, in relazione alla denunciata impossibilità di cogliere la ratio decidendi.
La Corte precisa che il riferimento corretto, nel giudizio tributario, è alla norma che disciplina il contenuto della sentenza tributaria; la sua violazione, ove la motivazione sia apparente, comporta nullità.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente è ricondotto al paradigma della nullità della sentenza denunciabile in cassazione come error in procedendo.
Richiamato per la disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche.
Richiamato per l'individuazione del domicilio della persona fisica ai fini fiscali.
art. 4, secondo comma, lett. a), Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni
Richiamato dal ricorrente per sostenere la prevalenza del centro degli interessi personali e familiari ai fini della residenza convenzionale.
art. 18 Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni
Invocato dal ricorrente per escludere il potere impositivo italiano sulle pensioni corrisposte a residente in Svizzera.
art. 19 Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni
Invocato dal ricorrente per sostenere la non imponibilità in Italia delle pensioni erogate da enti privati a residenti in Svizzera.
art. 57, comma 2, d.lgs. 546/1992
Richiamato dal ricorrente per dedurre la tardività di eccezioni introdotte dall'Ufficio in appello.
art. 29 Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni
È la disposizione posta a fondamento dell'istanza di rimborso per le ritenute operate sulla pensione.
Indicato quale base normativa della trattazione in camera di consiglio.
Indicato quale norma procedurale che disciplina la decisione in camera di consiglio.
Massime di principio
- La sentenza è nulla per motivazione apparente quando, pur essendo la motivazione graficamente presente, essa si risolve nella mera riproduzione di norme e principi astratti senza la sussunzione del fatto concreto nella fattispecie rilevante.
- L'anomalia motivazionale rilevante in cassazione ricorre solo se dal testo della sentenza emergono la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o una motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
- In presenza di una domanda di rimborso fondata sulla dedotta residenza estera e sulla pretesa doppia imposizione, il giudice di merito deve prima qualificare e accertare concretamente la residenza fiscale del contribuente, spiegando in modo puntuale quali elementi di fatto siano stati ritenuti decisivi e perché.
- La mera elencazione di norme, giurisprudenza e principi generali, senza confronto con i documenti e con le allegazioni della parte, non soddisfa il requisito di motivazione della sentenza.
- L'erronea indicazione della norma processuale nella rubrica del motivo non comporta inammissibilità se il contenuto della censura consente alla Corte di identificarne correttamente il vizio denunciato.
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