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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00669/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso dal contribuente per ottenere l’esecuzione di un giudicato tributario che aveva riconosciuto il diritto al rimborso del 90% dell’IRPEF versata per gli anni 1990, 1991 e 1992, in applicazione delle agevolazioni fiscali previste per i residenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 1990. La Corte tributaria regionale aveva rilevato che l’Ufficio aveva rimborsato solo il 50% delle somme dovute e aveva ritenuto che il limite di spesa previsto dalla normativa sopravvenuta non potesse essere inteso come limite definitivo, nominando un commissario ad acta. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione deducendo, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, dell’art. 9, comma 17, L. n. 289/2002 e dell’art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il diritto al rimborso non comportava automaticamente l’integrale erogazione e che la disciplina sopravvenuta aveva imposto il pagamento nei limiti del 50% delle somme dovute.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha affermato che la normativa sul cosiddetto regime de minimis e sui limiti di spesa non incide sul diritto sostanziale al rimborso già accertato con giudicato, ma disciplina solo le modalità attuative del pagamento in sede amministrativa e di ottemperanza. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, perché riesamini la vicenda attenendosi al principio secondo cui il giudice dell’ottemperanza deve verificare la capienza delle risorse e, in caso di incapienza, determinare specificamente il quomodo dell’attuazione, anche tramite commissario ad acta e, se necessario, speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 85 c.p.c.

    è richiamato per ribadire il principio di perpetuatio dell’ufficio di difensore, con conseguente irrilevanza della sopravvenuta rinuncia al mandato nel giudizio di cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è indicato come ulteriore parametro del motivo di ricorso.

  • art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992

    regola il giudizio di ottemperanza tributaria, nel quale il giudice deve dare concreta attuazione al giudicato.

  • art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546 del 1992

    è richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata.

  • art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014

    è interpretato come norma che disciplina le modalità e i limiti procedimentali di effettuazione dei rimborsi, non come fonte di estinzione o riduzione sostanziale del credito già accertato.

  • art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017

    è letto come intervento che ha precisato il meccanismo dei rimborsi nei limiti delle risorse stanziate, operante in sede esecutiva/ottemperanza e non sul diritto sostanziale.

  • art. 29 d.l. n. 162 del 2019

    è menzionato come successiva modifica della disciplina dei rimborsi, rilevante solo sul piano attuativo.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996

    è richiamato quale base dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso utilizzabile per dare esecuzione al giudicato in caso di mancanza di disponibilità di cassa.

  • art. 24 Cost.

    è evocato per escludere che la disciplina sui limiti di spesa comporti lesione del diritto di difesa o di tutela giurisdizionale del contribuente.

  • art. 3 Cost.

    è evocato per escludere una violazione del principio di uguaglianza in ragione del trattamento dei contribuenti nelle diverse situazioni finanziarie.

  • Protocollo n. 1 CEDU, art. 1

    è richiamato per affermare che la soluzione interpretativa adottata è compatibile con la tutela convenzionale della proprietà, essendo rispettato il giusto equilibrio e la proporzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria il giudice non può limitarsi a formule generiche, ma deve individuare in modo puntuale il contenuto degli obblighi da eseguire e il concreto quomodo dell’attuazione del giudicato.
  • Le norme sopravvenute che prevedono limiti di spesa o riduzioni percentuali per il rimborso fiscale incidono sulle modalità amministrative di pagamento, ma non estinguono né riducono il credito sostanziale già accertato con sentenza passata in giudicato.
  • Se le risorse stanziate risultano incapienti, il giudice dell’ottemperanza deve attivare gli strumenti di contabilità pubblica previsti dall’ordinamento, anche tramite commissario ad acta e speciale ordine di pagamento in conto sospeso, per assicurare l’integrale esecuzione del giudicato.
  • In presenza di giudicato favorevole al contribuente, la normativa di attuazione va letta in modo costituzionalmente e convenzionalmente orientato, evitando falcidie definitive del diritto patrimoniale accertato e assicurando un bilanciamento proporzionato tra interesse pubblico alla gestione delle risorse e diritto individuale al rimborso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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