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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06695/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione IVA per l’anno 2006 presentata da un ente territoriale. L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato imposta, interessi e sanzioni, disconoscendo parte del credito IVA riportato a nuovo dalla dichiarazione 2006 perché derivante, per una quota, dall’anno 2005 non dichiarato e, per un’altra quota, dall’anno 2004. Il giudice di primo grado aveva annullato la cartella solo in parte, mentre la CTR aveva rigettato l’appello dell’ente. Nel ricorso per cassazione l’ente deduceva: 1) omessa sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c. per la pendenza di un giudizio pregiudiziale relativo all’iscrizione a ruolo dell’anno 2004; 2) omessa pronuncia sulla emendabilità della dichiarazione in sede contenziosa e sulla sussistenza del credito IVA infrabiennale; 3) omessa pronuncia sulla violazione dell’art. 54-bis d.P.R. 633/1972 in relazione agli artt. 8 d.P.R. 322/1998 e 19 d.P.R. 633/1972; 4) difetto di motivazione; 5) omessa valutazione delle prove sul credito IVA 2004; 6) violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR dichiarato nuova e inammissibile la questione relativa alla carenza di potere dell’Ufficio. La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, assorbendo gli altri, affermando che la dichiarazione IVA è emendabile/ritrattabile in sede contenziosa e che il giudice di merito avrebbe dovuto pronunciarsi sul punto e verificare l’esistenza del credito contestato.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo "più liquido", e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla medesima commissione in diversa composizione perché riesamini la controversia alla luce del principio secondo cui la dichiarazione IVA è emendabile anche in giudizio e occorre accertare se il credito IVA invocato dall’ente esistesse effettivamente. Il giudice del rinvio dovrà verificare il profilo dell’esistenza o meno del credito nell’arco temporale rilevante, nonché gli ulteriori profili rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    invocato per la sospensione necessaria del processo in presenza di una controversia pregiudiziale pendente; il motivo non è stato esaminato nel merito perché assorbito

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare omessa pronuncia sui motivi di appello; la Corte lo menziona solo come base dei motivi assorbiti

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione apparente o insufficiente della sentenza di merito; motivo assorbito

  • art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. 546/1992

    richiamato per il contenuto motivazionale richiesto nelle sentenze tributarie; motivo assorbito

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato in tema di obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; motivo assorbito

  • art. 54-bis d.P.R. 633/1972

    norma posta a fondamento della cartella emessa in esito al controllo automatizzato; la Corte non ne esclude in astratto l’operatività ma rinvia l’esame della sua corretta applicazione

  • art. 8 d.P.R. 322/1998

    richiamato dal ricorrente in relazione alla possibilità di emenda della dichiarazione; la Corte vi collega il principio di emendabilità della dichiarazione fiscale

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto alla detrazione/riporto del credito IVA; il motivo resta da riesaminare in rinvio

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    invocato sulla pretesa novità della questione in appello; motivo assorbito

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    richiamato dalla Corte come termine rilevante nel regime della dichiarazione integrativa quando diretta ad evitare un danno per l’amministrazione

  • art. 2, comma 8, d.P.R. 322/1998

    indicato dalla Corte per affermare che la dichiarazione integrativa, se volta a correggere errori in danno dell’erario, incontra il termine di cui all’art. 43 d.P.R. 600/1973

  • art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998

    richiamato dalla Corte per affermare che, quando l’errore è in danno del contribuente, l’integrativa è proponibile entro il termine della dichiarazione del periodo d’imposta successivo, fermo il diritto alla tutela contenziosa e al rimborso

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    citato nella parte iniziale per la costituzione dell’Agenzia al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    richiamato nel fatto come base del controllo automatizzato sulle dichiarazioni

  • art. 54-bis d.P.R. 633/1972

    richiamato nel fatto come base del controllo automatizzato IVA e della successiva iscrizione a ruolo

Massime di principio

  • La dichiarazione fiscale, anche IVA, ha natura di dichiarazione di scienza e può essere emendata o ritrattata dal contribuente anche in sede contenziosa, quando deduca un errore di fatto o di diritto e contesti la sussistenza del presupposto impositivo.
  • Il contribuente può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria facendo valere in giudizio l’errore originario della dichiarazione, senza che la mancata correzione in via amministrativa precluda la tutela giudiziale.
  • Quando il giudice di merito omette di esaminare un motivo di appello specificamente devoluto, in particolare se attinente all’emendabilità della dichiarazione e all’esistenza del credito fiscale, la sentenza è affetta da vizio di omessa pronuncia.
  • Nel contenzioso sul riporto di crediti IVA, il giudice deve verificare in concreto l’effettiva esistenza del credito e la sua riferibilità al periodo d’imposta dedotto, non potendo arrestarsi al solo dato formale della dichiarazione trasmessa se questa è contestata come erronea.
  • La disciplina della dichiarazione integrativa distingue tra errori in danno dell’erario e errori in danno del contribuente: nel primo caso opera il termine previsto dall’art. 43 d.P.R. 600/1973, nel secondo è consentita la correzione entro il termine della dichiarazione del periodo successivo, restando comunque ferma la tutela contenziosa e, ove ne ricorrano i presupposti, quella restitutoria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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