Cassazione Civile, Ordinanza n. 33384/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utente)
La controversia
Un utente del servizio idrico aveva convenuto davanti al giudice di pace il comune, deducendo che una fattura di euro 255, relativa a consumi e canone fisso per annualità anteriori, fosse prescritta; il giudice di pace aveva accolto la domanda dichiarando prescritto il credito. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma dal testo emerge che non ha specificato la natura del procedimento né ha dimostrato che la controversia derivasse da un rapporto contrattuale concluso mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c., circostanza rilevante per escludere la decisione secondo equità e quindi per rendere la sentenza appellabile secondo le ordinarie regole. La Corte ha quindi verificato d'ufficio la natura equitativa della sentenza del giudice di pace, richiamando il criterio del valore della causa e il regime delle impugnazioni previsto per le sentenze rese secondo equità necessaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha affermato che, per le sentenze del giudice di pace rese nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria, l'unico rimedio ordinario è l'appello con motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c., oltre alla revocazione per motivi ordinari; il ricorso per cassazione non è esperibile. Poiché il ricorrente non ha provato che la controversia rientrasse nell'eccezione dei contratti conclusi ex art. 1342 c.c., la sentenza va considerata equitativa e il ricorso è stato ritenuto inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 113, secondo comma, c.p.c.
Le sentenze del giudice di pace in cause di valore non eccedente euro 1.100, salve le eccezioni previste, sono considerate pronunciate secondo equità necessaria.
Per le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, oltre alla revocazione per motivi ordinari.
Il ricorso per cassazione è esperibile soltanto contro sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado; non è quindi proponibile contro la sentenza equitativa del giudice di pace, che è sentenza di primo grado appellabile.
La parte che intenda sottrarre la decisione al regime dell'equità necessaria deve provare che il rapporto deriva da contratto concluso mediante moduli o formulari.
Ai fini della qualificazione della sentenza del giudice di pace come equitativa rileva il valore della causa, da determinarsi secondo i criteri legali di valore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 10, L. n. 205 del 2017
Il giudice di pace di primo grado aveva richiamato tale disposizione per ritenere applicabile alle fatture con scadenza successiva al 1 gennaio 2020 il termine di prescrizione biennale.
Massime di principio
- Le sentenze del giudice di pace rese in cause di valore non superiore alla soglia prevista dalla legge sono, di regola, sentenze pronunciate secondo equità necessaria, salvo che la controversia derivi da contratti conclusi mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c.
- Per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia equitativa e quindi soggetta al regime impugnatorio speciale, occorre guardare al valore della causa e non al contenuto della decisione.
- Avverso la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità necessaria l'appello ex art. 339, comma 3, c.p.c. costituisce l'unico rimedio ordinario esperibile, restando escluso il ricorso per cassazione per vizi diversi da quelli specificamente previsti dalla legge.
- Chi contesta la natura equitativa della sentenza del giudice di pace ha l'onere di dimostrare, in modo specifico, la ricorrenza dell'eccezione prevista per i contratti conclusi mediante moduli o formulari.
- La proposizione di un ricorso per cassazione contro una sentenza equitativa del giudice di pace determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
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