Cassazione Civile, Ordinanza n. 29229/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, per l’anno d’imposta 2005, IVA asseritamente indebitamente detratta per euro 93.200, oltre sanzioni e interessi. La ripresa derivava da fatture emesse da due società subappaltatrici nelle quali era stata applicata l’aliquota IVA del 20% anziché del 10%; secondo l’Ufficio, la maggiore imposta indicata e detratta sarebbe stata frutto di una condotta fraudolenta e di operazioni inesistenti o di comodo, valorizzando anche i rapporti di parentela tra soggetti coinvolti e l’antieconomicità complessiva delle operazioni. La CTR aveva invece ritenuto insussistente un’indebita detrazione, osservando che le fatture erano state regolarmente ricevute, registrate e integralmente pagate tramite bonifici, compresa l’IVA esposta, e che l’Ufficio non aveva contestato tale pagamento. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e dell’art. 54 d.P.R. 633/1972; 2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la CTR non avesse valorizzato il legame familiare tra i soci, l’antieconomicità (incidenza costi/ricavi all’83%) e la pretesa strategia fraudolenta dietro l’errata aliquota IVA; la Corte ha trattato congiuntamente anche il terzo motivo, ritenendolo sostanzialmente sovrapponibile alle stesse doglianze, ma nel testo fornito non ne è riportato autonomamente il contenuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la motivazione della CTR si fondasse su una ratio decidendi specifica e autonoma: in presenza di fatture regolarmente emesse, registrate dal cessionario, con indicazione di un’aliquota superiore a quella dovuta e con pagamento integrale anche della maggiore IVA tramite bonifico, non è configurabile un’indebita detrazione IVA; inoltre, il pagamento era stato provato dalla contribuente e non contestato dall’Ufficio. Le censure dell’amministrazione sono state giudicate non idonee a colpire tale ratio, perché l’antieconomicità richiamata riguardava l’accertamento induttivo dei redditi d’impresa, non la ripresa IVA oggetto del giudizio, e il profilo dei rapporti familiari tra soci era considerato estraneo al decisum sulla detrazione IVA. La Corte ha inoltre liquidato le spese a carico dell’Agenzia e ha escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2012 in ragione della qualità di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova, ma la censura non coglie la ratio della decisione di merito
richiamato dal ricorrente in relazione alle presunzioni, ma non ritenuto decisivo rispetto alla motivazione della CTR
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
invocato dall’Ufficio sul piano dell’accertamento induttivo dei redditi, ma ritenuto estraneo alla ripresa IVA in contestazione
richiamato quale norma sull’accertamento IVA, ma la doglianza non supera la motivazione della CTR sulla detrazione non indebita
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte ritiene le doglianze non decisive rispetto alla ratio decidendi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2012
ritenuto non applicabile perché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- In tema di IVA, non è configurabile indebita detrazione quando la fattura sia stata regolarmente emessa e registrata, l’aliquota sia stata indicata in misura superiore a quella dovuta e l’imposta esposta sia stata integralmente corrisposta, salvo specifica contestazione e prova di elementi ulteriori idonei a sovvertire tale quadro.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non colpiscono la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata, ma si limitano a prospettare profili estranei o non decisivi rispetto alla questione decisa.
- L’antieconomicità delle operazioni e i rapporti personali tra soggetti coinvolti non sono di per sé idonei a scalfire una decisione in materia di detrazione IVA se la controversia concerne specificamente la regolarità formale e sostanziale della fatturazione e del pagamento dell’imposta.
- La deduzione di violazioni di legge o di omesso esame di fatti decisivi deve confrontarsi con il nucleo argomentativo della sentenza di merito; in difetto, il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
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