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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37133/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per gravi indizi di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) e dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p.; la difesa ha dedotto: (1) carenza/insussistenza dei gravi indizi riguardo al reato associativo e alla circostanza aggravante, sostenendo che le intercettazioni e la frequenza dei contatti non dimostrerebbero un vincolo associativo stabile e consapevole (si tratterebbe al più di concorso nel reato o fini personali); (2) assenza di esigenze cautelari attuali e mancata pericolosità sociale, essendo i fatti datati 2019.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale del riesame e del GIP: la motivazione non è manifestamente illogica, le intercettazioni e gli altri elementi investigativi sono stati adeguatamente valorizzati e la difesa non ha dedotto un travisamento della prova né offerto censure tali da inficiare la motivazione. Sulla questione delle esigenze cautelari è stata applicata la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (custodia cautelare in carcere per delitti connessi alla 416-bis), che può essere superata solo con elementi positivi di disarticolazione dei legami con l'organizzazione; non essendo emersi tali elementi, è stata confermata l'inadeguatezza degli arresti domiciliari e la custodia carceraria è stata ritenuta adeguata. Condanna del ricorrente alle spese processuali e trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309

    Norma che punisce il traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che le condotte contestate e le intercettazioni costituiscano indizi gravi in ordine alla commissione di reati di spaccio/traffico.

  • art. 416-bis c.p. e art. 416-bis.1 c.p.

    Riferimento alla fattispecie di associazione di tipo mafioso e alla circostanza aggravante; la Corte ha confermato che, in presenza di contatti, gerarchia, cassa comune e stabilità, può ritenersi sussistente l'agevolazione o legami con organizzazioni mafiose, purché gli elementi probatori lo supportino.

  • art. 273 c.p.p.

    Disciplina della verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha ricordato che il sindacato in cassazione è limitato a vizi di legge o manifesta illogicità della motivazione, non a una rivalutazione dei fatti.

  • art. 274 c.p.p.

    Regola sulle esigenze cautelari; la Corte ha valutato che, in presenza della presunzione speciale, l'onere probatorio difensivo è più gravoso e che il Tribunale ha adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Stabilisce la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per reati connessi alla 416-bis e ad altri delitti; la Corte ha ribadito che tale presunzione può essere superata solo con prove positive della rescissione dei legami con l'organizzazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.

    Norme che definiscono i motivi di cassazione (vizi di motivazione, violazione di legge); la Corte ha applicato tali limiti per respingere censure che chiedevano una diversa valutazione dei fatti.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Regola procedurale sulla sintesi della motivazione in cassazione; la Corte ha motivato nel perimetro consentito dalla devoluzione, come previsto dall'articolo.

  • art. 292 e art. 309 c.p.p.

    Riferimenti all'obbligo di motivazione del provvedimento e alla gestione delle deduzioni difensive in sede di riesame; la Corte ha chiarito che il richiamo per relationem è legittimo se le censure difensive non sono specifiche o non idonee a disarticolare il ragionamento probatorio.

Massime di principio

  • In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: non è consentita una rinnovata valutazione dei fatti o una diversa lettura probatoria salvo che vi sia manifesta illogicità o travisamento della prova.
  • La mera frequenza di contatti e le intercettazioni, se inserite in un compendio indiziario coerente (gerarchia, cassa comune, area operativa, stabilità temporale, mutua assistenza), possono costituire base sufficiente per ritenere un'associazione dedita al traffico di stupefacenti.
  • Quando opera la presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. (reati correlati alla 416-bis), la custodia cautelare in carcere è presumibilmente adeguata: la difesa deve produrre elementi positivi che dimostrino la cessazione dei legami con l'organizzazione per ottenere misure meno afflittive.
  • Il tribunale del riesame può richiamare e riprodurre la motivazione del provvedimento 'genetico' (GIP) tramite motivazione per relationem, ma deve comunque dimostrare un vaglio critico e rispondere alle censure specifiche se queste sono state formulate in modo puntuale.
  • Contestare in termini generici la sussistenza dei gravi indizi senza articolare punti specifici rende difficoltoso ottenere l'annullamento della misura in sede di riesame o di legittimità.
  • Per configurare l'aggravante di agevolazione mafiosa non è sufficiente la mera circolazione di informazioni verso soggetti appartenenti all'area mafiosa; è necessaria una prova della consapevolezza e della condivisione degli obiettivi criminosi o di concrete modalità di agevolazione.
  • La datazione degli episodi (es. fatti risalenti a anni precedenti) non esclude di per sé la sussistenza delle esigenze cautelari quando permangano indizi di stabilità del vincolo associativo o manchino elementi positivi che attestino la rottura dei legami criminali.
  • In sede di ricorso è obbligatorio indicare con precisione il presunto vizio (es. travisamento della prova o manifesta illogicità): l'assenza di tale specificità comporta l'inammissibilità o il rigetto delle censure.

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