Cassazione Civile, Ordinanza n. 11871/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di ottemperanza proposta dalle eredi di una contribuente destinataria di una sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto al rimborso del 90% dell'IRPEF versata in eccedenza per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, in applicazione della disciplina agevolativa per i soggetti colpiti dal sisma del 1990. Nel giudizio di ottemperanza l'Amministrazione aveva dedotto di avere eseguito solo parzialmente il pagamento e di dover comunque applicare la riduzione del 50% prevista dall'art. 1, comma 665, della L. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91/2017. La CTR, invece, aveva ritenuto che tale sopravvenienza normativa non incidisse sul giudicato di cognizione e aveva nominato un commissario ad acta per il pagamento integrale. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione della disciplina sopravvenuta, sostenendo che i limiti di spesa e la riduzione percentuale operano anche quando il diritto al rimborso sia stato accertato con sentenza definitiva e quindi anche nella fase di ottemperanza.
La decisione
La Corte ha affrontato il tema della portata dell'art. 16-octies del d.l. n. 91/2017 e dei limiti di spesa previsti per i rimborsi IRPEF relativi ai benefici fiscali per il sisma del 1990. Ha ribadito che tali limiti non incidono sul diritto sostanziale al rimborso già accertato con giudicato, ma disciplinano solo le modalità e i tempi di attuazione del rimborso, da verificarsi in sede di ottemperanza. Ha inoltre precisato che il giudice dell'ottemperanza deve accertare la capienza dei fondi e, se necessario, attivare le procedure di contabilità pubblica idonee a dare completa esecuzione al giudicato, anche tramite commissario ad acta e, se occorre, speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Nel caso concreto, tuttavia, poiché dalle difese della parte privata risultava che l'Amministrazione aveva già integralmente pagato l'importo dovuto, la Corte ha escluso l'inammissibilità del ricorso per acquiescenza e ha rigettato il ricorso, correggendo la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384, quarto comma, c.p.c., senza rinvio. Le spese di legittimità sono state poste a carico dell'Amministrazione soccombente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 70, comma 10, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il ricorso per cassazione contro la sentenza resa in ottemperanza è ammissibile per violazioni del procedimento e, in particolare, per errori nel mancato o difettoso esercizio del potere-dovere del giudice di dare attuazione al giudicato.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
le previsioni sui rimborsi per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 regolano le modalità di effettuazione dei rimborsi nei limiti delle risorse stanziate.
art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in L. 3 agosto 2017, n. 123
la disciplina sopravvenuta sui limiti di spesa e sulla riduzione percentuale del 50% opera nella fase di attuazione/esecuzione del rimborso, non sul diritto sostanziale già accertato.
art. 29 d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv. in L. 28 febbraio 2020, n. 8
ha inciso solo sull'ammontare dello stanziamento, non sulla natura procedimentale della disciplina dei rimborsi.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30
consente, in presenza dei presupposti, l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso per superare la mancanza di fondi e dare esecuzione al giudicato.
art. 384, quarto comma, c.p.c.
consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata senza necessità di cassazione con rinvio.
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
fonte del beneficio fiscale del 90% per i contribuenti colpiti dal sisma del 1990.
art. 3 Cost.
richiamato per escludere disparità di trattamento tra contribuenti che avevano versato e contribuenti che non avevano versato il tributo nella misura agevolata.
artt. 24 e 113 Cost.
evocati per affermare che una decisione giudiziale deve poter essere effettivamente eseguita.
art. 1, Protocollo n. 1 CEDU
la disciplina dei rimborsi va letta nel rispetto del giusto equilibrio e della proporzionalità, senza comprimere definitivamente il credito accertato.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di ottemperanza, il giudice può e deve integrare il comando del giudicato, accertando gli elementi necessari alla sua concreta attuazione e non limitandosi a formule generiche di mero rinvio all'art. 70 d.lgs. n. 546/1992.
- Le disposizioni sopravvenute che introducono limiti di spesa o percentuali di riduzione dei rimborsi, se riferite alla fase di effettuazione del pagamento, non incidono sul diritto sostanziale al rimborso già definitivamente accertato, ma solo sulle modalità esecutive della sua attuazione.
- Quando il rimborso dipende da stanziamenti pubblici limitati, il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità dei fondi e, in caso di incapienza, attivare le procedure di contabilità pubblica idonee a eseguire comunque il giudicato, anche tramite commissario ad acta e speciale ordine di pagamento in conto sospeso.
- L'assenza temporanea di risorse finanziarie non estingue né riduce definitivamente il credito riconosciuto con sentenza passata in giudicato; può solo differirne l'adempimento sino al reperimento delle somme necessarie.
- Nel contenzioso relativo ai benefici fiscali per eventi calamitosi, va evitata una disparità di trattamento tra contribuenti che abbiano già pagato l'imposta e contribuenti che non l'abbiano versata nella misura agevolata prevista dalla legge.
- L'acquiescenza alla sentenza non si presume dal pagamento eseguito dopo la proposizione del ricorso per cassazione, essendo necessario un atto espresso di rinuncia all'impugnazione o un comportamento inequivocabilmente incompatibile con la volontà di impugnare.
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