Cassazione Civile, Ordinanza n. 42056/2021 del 30/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da più rapporti intrattenuti tra un privato e l'istituto bancario: un conto corrente aperto nel 1998 e due contratti di mutuo del 1989 e del 1991, che il correntista assumeva essere stati utilizzati in modo collegato al fine di coprire lo scoperto di conto e di finanziare il pagamento delle rate. In primo grado era stato disposto un accertamento contabile con esiti favorevoli al correntista sul saldo del conto e con residuo debito sui mutui; in appello era stata riconosciuta la capitalizzazione annuale, poi cassata dalla Suprema Corte con rinvio per nuovo ricalcolo senza capitalizzazione. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale aveva fatto eseguire una nuova ctu e aveva quantificato il saldo finale dovuto dal correntista alla cessionaria del credito, per effetto della compensazione tra credito da conto corrente e debito da mutui. Con il ricorso per cassazione il correntista ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1176 e 1375 c.c. e dell'art. 33, lett. t), d.lgs. 206/2005, lamentando che la banca avesse violato correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti e che la Corte d'appello, in sede di rinvio, non avesse tutelato la posizione del contraente debole; 2) violazione dell'art. 1853 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente considerato separatamente i rapporti anziché come unico rapporto bancario collegato, omettendo di compensare i saldi dei diversi rapporti; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese, perché la condanna alle spese a favore delle società chiamate in causa sarebbe stata ingiustificata alla luce dell'asserita unitarietà dei rapporti e dell'esito del precedente giudizio rescissorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e irrilevante, privo di una specifica censura alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la Corte di merito aveva espressamente proceduto alla compensazione tra debiti e crediti delle parti, determinando la somma finale dovuta dal ricorrente come saldo complessivo dei reciproci rapporti. Anche il terzo motivo è stato ritenuto infondato, perché la Corte d'appello aveva correttamente applicato il principio di soccombenza, avendo reputato inammissibili le domande nei confronti delle società chiamate in causa. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per dedurre violazione dei doveri di diligenza nella gestione del rapporto bancario, ma senza che la censura fosse ritenuta idonea a colpire la ratio decidendi
richiamato dal ricorrente come parametro di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto, ma la doglianza è stata giudicata generica
art. 33, lett. t), d.lgs. n. 206/2005
invocato dal ricorrente in relazione alla tutela del contraente debole; la censura è stata ritenuta priva di specificità
richiamato per sostenere l'unitarietà del rapporto bancario e la necessità di compensare i saldi; la Corte ha osservato che la compensazione era già stata effettuata dal giudice di rinvio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge
richiamato in tema di spese di lite; la Corte ha confermato l'applicazione del principio di soccombenza
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base del contributo unificato ulteriore in caso di rigetto
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure generiche, meramente assertive o sganciate dal decisum sono inammissibili.
- Quando il giudice di merito ha già proceduto alla compensazione tra crediti e debiti derivanti dai rapporti dedotti in giudizio, non è configurabile un vizio di violazione di legge se la doglianza si limita a prospettare una diversa ricostruzione contabile senza dimostrare un errore giuridico nel criterio applicato.
- In tema di spese processuali, il principio della soccombenza si applica anche quando le domande nei confronti di alcune parti chiamate siano dichiarate inammissibili, con conseguente legittima condanna alle spese in favore delle parti vittoriose.
- La deduzione di violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella gestione del rapporto bancario non è sufficiente, da sola, se non si individua con precisione quale statuizione della sentenza impugnata sia erronea in diritto.
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