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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26079/2025 del 24/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

La controversia nasce dalla sottoscrizione di una polizza unit linked denominata "La Signature Bond Plus", collocata presso l'abitazione della contraente da un promotore di un intermediario assicurativo. La contraente ha versato un premio unico di 50.000 euro e ha poi lamentato di non aver ricevuto il contratto-quadro previsto per i servizi di investimento, ma solo documentazione informativa incompleta e il certificato di polizza. Sosteneva che il prodotto, per la sua struttura, fosse sostanzialmente finanziario e che quindi dovessero applicarsi gli artt. 21 e 23 TUF, con conseguente nullità del contratto per mancata consegna del contratto-quadro e diritto alla ripetizione del premio; in subordine, chiedeva il risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi e di correttezza. Il Tribunale aveva respinto la domanda restitutoria ma accolto quella risarcitoria, condannando in solido emittente e intermediario. La Corte d'appello aveva confermato, ritenendo applicabile alla polizza unit linked la disciplina del TUF indipendentemente dal canale distributivo. In Cassazione l'intermediario ha dedotto, in sintesi: omessa pronuncia della Corte d'appello sui motivi di appello relativi alla natura della polizza; omessa pronuncia sull'eccezione di nullità del contratto; errata applicazione del TUF e della disciplina CONSOB agli intermediari assicurativi; errata esclusione dell'applicabilità del solo codice delle assicurazioni. L'emittente ha proposto ricorso incidentale lamentando la qualificazione della polizza come strumento finanziario e l'applicazione dell'art. 21 TUF anche ad essa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto che la polizza unit linked rientrasse nella categoria dei "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione" ex art. 1, lett. w-bis, TUF e che, per effetto dell'art. 25-bis TUF, gli artt. 21 e 23 TUF si applicassero alla sottoscrizione e al collocamento di tali prodotti a prescindere dal canale distributivo. Ha escluso l'omessa pronuncia, osservando che la Corte territoriale aveva comunque affrontato la questione in modo incompatibile con le tesi dei ricorrenti e che, in ogni caso, esisteva una ratio decidendi autonoma non specificamente censurata, fondata anche sui principi generali di correttezza, buona fede, diligenza e dovere informativo. Ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi relativi al preteso "doppio binario" tra emittente e intermediario assicurativo e alla nullità del contratto. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico di ciascuna delle ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. 58/1998 (TUF)

    La mancata consegna del contratto-quadro era dedotta come fonte di nullità; la Corte ha rilevato che la disciplina invocata rileva per i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, ma non ha accolto la censura di nullità prospettata dai ricorrenti.

  • art. 25-bis d.lgs. 58/1998 (TUF)

    Gli artt. 21 e 23 TUF si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione, a prescindere dal canale distributivo.

  • art. 21 d.lgs. 58/1998 (TUF)

    art. 21, comma 1, lett. a

    Imposta obblighi informativi e di correttezza rilevanti anche nella collocazione di polizze unit linked qualificabili come prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.

  • art. 1, lett. w-bis, d.lgs. 58/1998 (TUF)

    Definisce come prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione le polizze vita dei rami III e V, con esclusione delle forme pensionistiche individuali.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private)

    Viene richiamato per la classificazione delle polizze vita dei rami III come assicurazioni le cui prestazioni sono collegate a quote di fondi o ad altri valori di riferimento.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato come fonte dei doveri generali di correttezza nel rapporto contrattuale e precontrattuale.

  • art. 1337 c.c.

    Richiamato quale base del dovere di buona fede nelle trattative e nella formazione del contratto.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato quale criterio di esecuzione del contratto secondo buona fede.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    Richiamato per il dovere di diligenza qualificata nell'adempimento dell'attività professionale.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla nullità del contratto; la Corte ha osservato che la mera natura finanziaria del prodotto non comporta automaticamente la nullità del negozio.

  • art. 1882 c.c.

    Richiamato per affermare che il contratto di assicurazione richiede il trasferimento del rischio, pena nullità in caso di totale obliterazione del rischio demografico.

  • art. 1895 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1882 c.c. per il principio dell'esistenza del rischio al momento della stipula.

  • art. 2033 c.c.

    Invocato dalla parte attrice per la ripetizione dell'indebito in conseguenza della dedotta nullità del contratto.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato per evidenziare il difetto di interesse a coltivare motivi che non avrebbero potuto incidere sulla decisione per effetto di una ratio decidendi autonoma non censurata.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la questione era stata affrontata in modo incompatibile con le tesi dei ricorrenti.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Base del motivo di ricorso per omessa pronuncia e vizio di motivazione nei limiti dedotti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Base dei motivi di violazione di legge relativi all'applicazione del TUF e del codice delle assicurazioni.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Base dei motivi di ricorso incidentale per vizio motivazionale e violazione dell'obbligo di motivazione.

  • art. 14 Preleggi

    Invocato per contestare l'uso di interpretazione estensiva o analogica; la Corte ha escluso la necessità di tali tecniche, essendo sufficiente l'interpretazione letterale della norma.

  • art. 1374 c.c.

    Richiamato per descrivere la tecnica di eterointegrazione del contratto mediante rinvio normativo.

  • art. 2697 c.c.

    Non citato espressamente nel testo come norma applicata, ma il tema dell'onere della prova è richiamato nel ragionamento della Corte sull'onere dell'intermediario di dimostrare la corretta informazione e la diversa volontà dell'investitrice.

  • Regolamento CONSOB n. 16190/2007

    Richiamato per gli obblighi di comportamento e informativi degli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento.

  • Regolamento ISVAP n. 5/2006

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'applicazione della disciplina assicurativa alla fase di presentazione della polizza.

  • Regolamento CE n. 1393/2007

    Richiamato nell'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione per mancata traduzione.

Massime di principio

  • Le polizze unit linked rientrano, per espressa qualificazione normativa, tra i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione; per esse si applicano gli artt. 21 e 23 TUF ai fini della sottoscrizione e del collocamento, indipendentemente dal fatto che la distribuzione avvenga tramite impresa emittente o tramite intermediario assicurativo.
  • Ai fini dell'applicabilità della disciplina informativa del TUF, il canale distributivo è irrilevante: la tutela del contraente dipende dalla natura del prodotto e non dal soggetto che lo colloca.
  • La distinzione tra fase di emissione/strutturazione del prodotto e fase di collocamento non vale, di per sé, a escludere l'applicazione della disciplina di protezione dell'investitore prevista dal TUF per le polizze unit linked.
  • La qualificazione di una polizza unit linked come prodotto finanziario non comporta automaticamente la nullità del contratto di assicurazione; la nullità può essere ipotizzata solo se la causa assicurativa risulti radicalmente carente per totale assenza del rischio, secondo i principi degli artt. 1882 e 1895 c.c.
  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che non colpisca una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione impugnata; la mancata impugnazione di tale ratio determina difetto di interesse rispetto alle ulteriori doglianze.
  • Non è configurabile omessa pronuncia quando il giudice di merito affronti la questione con una motivazione incompatibile con la tesi della parte, anche senza confutare singolarmente ogni argomentazione difensiva.
  • Gli obblighi di correttezza, buona fede e diligenza professionale operano anche nella fase precontrattuale e nella predisposizione della modulistica informativa relativa ai prodotti finanziari assicurativi.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaPolizze vitaImpugnazioniProveInadempimento
RamiBancario e finanziarioAssicurazioniProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàNesso di causalità

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