Cassazione Civile, Sentenza n. 22159/2020 del 14/10/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Comune impugnava la sentenza della CTR che, in accoglimento dell'appello della contribuente, aveva disapplicato la delibera comunale n. 42/2007 che prevedeva una tariffa TARSU per gli esercizi alberghieri molto superiore a quella per le civili abitazioni, ritenendola illegittima per ingiustificata disparità di trattamento e per mancata motivazione dello scostamento. Il Comune deduceva, tra l'altro, violazione degli artt. 68 e 69 del d.lgs. n. 507/1993 (sulla determinazione e articolazione delle tariffe), violazioni procedurali (art. 112 e 115 c.p.c.), omesso esame di documenti e violazione del principio "chi inquina paga" richiamando norme comunitarie e nazionali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il quarto motivo del Comune: ha affermato che l'art. 68 d.lgs. n. 507/1993 attribuisce ai Comuni ampia discrezionalità nella classificazione delle categorie e nella determinazione delle tariffe TARSU, consentendo di distinguere gli alberghi dalle abitazioni ed applicare tariffe più elevate senza obbligo di motivare puntualmente la quantificazione. Perciò la CTR ha errato nel disapplicare la delibera n. 42/2007 per mancata motivazione della maggiorazione. Gli altri motivi del Comune sono stati rigettati o assorbiti. Cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato l'originario ricorso della società contribuente (Italiana Alberghi). Sono compensate le spese dei giudizi di merito; la società contribuente è condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (Euro 8.000,00 oltre accessori).
Norme richiamate
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 68
"1. Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere: 1.La classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria; 2. L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione: c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri"
La Corte interpreta l'art. 68 nel senso che spetta ai Comuni la piena discrezionalità nel classificare categorie (inclusi gli alberghi separati dalle abitazioni) e nel fissare le tariffe; non è richiesto un dettaglio motivazionale della quantificazione della maggiore tariffa per gli alberghi
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 69
Richiamato come elemento di riscontro della legittimità delle delibere tariffarie; la Corte precisa che i rapporti tra tariffe vanno valutati in relazione ai costi del servizio e alla classificazione economica, non come semplice confronto aritmetico tra categorie
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62
Norma sull'obbligo di tassazione per l'occupazione o detenzione di locali e sulle esclusioni; la Corte conferma che l'onere di provare l'inesistenza della produttività di rifiuti incombe sul contribuente
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5
Stabilisce che le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o atto generale rilevante, non lo applicano relativamente all'oggetto dedotto in giudizio: la Corte conferma il potere di disapplicazione incidentale del giudice tributario nei limiti e per l'oggetto del giudizio
legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5 (allegato E)
Richiamata come principio storico secondo cui il giudice tributario può disapplicare atti amministrativi che costituiscono il presupposto impositivo se illegittimi
Citando la normativa sul procedimento amministrativo, la CTR aveva esaminato la correttezza formale della cartella; la Corte ritiene che la cartella contenesse informazioni sufficienti per il contraddittorio
Norma sul diritto dei contribuenti; la Corte ha ritenuto non sussistente il vizio denunciato relativo a carenza di motivazione della cartella
codice di procedura civile, art. 112
Richiamato nei motivi sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte ha valutato i limiti del contraddittorio e ha ritenuto irrilevanti i rilievi formulati dal Comune sul punto
codice di procedura civile, art. 115
Richiamato in relazione al principio di instaurazione del contraddittorio; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi del Comune sul presunto difetto di contestazione in primo grado
codice di procedura civile, art. 360 (criteri di cassazione)
Usato come parametro per inquadrare i motivi di ricorso (vizi di diritto, omesso esame di documenti, violazione di norme): la Corte ha accolto un motivo sostanziale di diritto
Trattato CE (ora TFUE), art. 175 (art. 192 TFUE) e direttiva 2006/12/CE, art. 15
La doglianza fondata sul principio comunitario "chi inquina paga" e sulla direttiva europea non ha prevalso: la Corte non ha ritenuto che l'applicazione della tariffa comportasse violazione di tali principi in modo da giustificare l'assoluzione del contribuente
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
Richiamato dalla giurisprudenza come riferimento sulla produttività di rifiuti e sulla classificazione: conferma il dato di fatto che gli esercizi alberghieri hanno maggiore capacità produttiva di rifiuti rispetto alle abitazioni
Massime di principio
- I Comuni hanno ampia discrezionalità nel classificare categorie di immobili e nel fissare tariffe TARSU/TARI: alberghi e abitazioni possono essere distinti e soggetti a tariffe diverse senza che sia richiesta una motivazione analitica della quantificazione
- Il giudice tributario può disapplicare, anche d'ufficio, regolamenti o delibere comunali illegittimi rispetto all'oggetto del giudizio (potere di cognizione incidentale), ma tale disapplicazione ha efficacia solo nel giudizio concreto e non equivale all'annullamento dell'atto amministrativo nella sede amministrativa
- La prova dell'esenzione o dell'inesistenza della produttività di rifiuti grava sul contribuente: l'onere di documentare condizioni che escludano la tassabilità è a suo carico
- Il carattere stagionale dell'attività non giustifica automaticamente una riduzione tariffaria: eventuali riduzioni sono rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore e devono essere previste dal regolamento
- La regolarità formale della cartella di pagamento (contenuto informativo sulle ragioni della pretesa) è requisito importante: la sua insufficienza può essere censurata, ma nel caso in cui le informazioni consentano al contribuente di difendersi il vizio non è sussistente
- La verifica della congruità tra tariffe e costi del servizio deve tener conto del criterio di classificazione economica e dei costi effettivi del servizio, non di semplici confronti percentuali tra tariffe
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