Cassazione Civile, Sentenza n. 22161/2020 del 14/10/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Comune impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato la pronuncia di merito favorevole alla società contribuente, la quale aveva contestato una cartella di pagamento per TARSU 2006 (Euro 39.597,12). Il Comune deduceva, tra l'altro, violazione dell'art. 68 del d.lgs. n. 507/1993: la CTR avrebbe ritenuto necessario che il Comune indicasse le ragioni specifiche della maggiorazione tariffaria applicata agli esercizi alberghieri rispetto alle abitazioni. Altri motivi riguardavano l'applicabilità di tariffe precedenti, il presunto contrasto col principio "chi inquina paga" (art. 175 Trattato CE, ora art. 192 TFUE) e questa sentenza sarebbe stata viziata da motivazione insufficiente. La società resistente eccepiva inoltre la nullità/insufficienza della motivazione della cartella e chiedeva la conferma dell'esonero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del Comune: ha affermato che l'art. 68 d.lgs. n. 507/1993 attribuisce ai Comuni la competenza a classificare le categorie e a graduare le tariffe in relazione alla potenzialità di produzione di rifiuti; la distinzione fra alberghi e abitazioni e la maggiore tariffa per gli alberghi è riconosciuta come conforme alla normativa e alla giurisprudenza consolidata, senza obbligo per il Comune di motivare dettagliatamente la quantificazione tariffaria. Di conseguenza la CTR ha erroneamente disapplicato la delibera comunale. Gli altri motivi sono assorbiti. Il ricorso incidentale della società è rigettato. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente (ITI). Ha disposto la compensazione delle spese di merito e ha condannato la contribuente al pagamento delle spese di cassazione, liquidate in Euro 6.000,00, con precisazione sui contributi unificati ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 68
1. Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere: 1.La classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria; 2. L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione: c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri
Il Comune ha piena discrezionalità nel classificare categorie con omogenea potenzialità di rifiuti e nel graduare le tariffe; non è tenuto a fornire una motivazione dettagliata della quantificazione tariffaria. La distinzione tra alberghi e abitazioni è legittima per la diversa capacità produttiva di rifiuti.
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 69
Le relazioni tra tariffe devono essere valutate in rapporto ai costi del servizio; il corretto controllo riguarda il rapporto tariffa/costi e non la mera differenza percentuale tra categorie.
Trattato CE (art. 175) / TFUE (art. 192)
Il richiamo al principio "chi inquina paga" non è risultato idoneo a giustificare l'annullamento della delibera comunale quando la classificazione e la graduazione delle tariffe rientrano nella discrezionalità comunale e sono conformi alla normativa nazionale.
Direttiva 2006/12/CE, art. 15
Citata in relazione al principio comunitario, ma non incidente sul consolidato potere discrezionale dei Comuni nella determinazione delle tariffe locali nel caso di specie.
L. n. 241 del 1990, art. 3
Il ricorso incidentale incentrato sulla carenza di motivazione della cartella è stato rigettato: la cartella conteneva le informazioni necessarie sui presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'atto impositivo.
L. n. 212 del 2000, art. 7
Analogamente, l'atto di accertamento è stato ritenuto sufficientemente motivato per consentire l'esercizio della difesa da parte del contribuente.
c.p.c., art. 360
Articolo richiamato per la definizione dei vizi denunciabili in cassazione; la Corte ha ritenuto fondato il motivo concernente la violazione di legge (art. 68) e ha assorbito gli altri motivi.
c.p.c., art. 384
La Corte ha deciso nel merito senza disporre ulteriori accertamenti di fatto, ritenendoli non necessari.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Rilevato per gli effetti sul contributo unificato dovuto in caso di ricorso incidentale; la Corte ha dato atto degli adempimenti relativi.
Massime di principio
- I Comuni hanno ampia discrezionalità nel classificare le categorie di utenti ai fini della tassa/rifiuti e possono distinguere legittimamente alberghi da abitazioni, applicando tariffe superiori agli alberghi per la loro maggiore potenzialità di produzione di rifiuti.
- Non è richiesto al Comune di motivare analiticamente la quantificazione della tariffa: è sufficiente che il regolamento contenga la classificazione e la graduazione delle tariffe secondo i criteri legislativi.
- Il carattere stagionale dell'attività alberghiera non comporta automaticamente una riduzione tariffaria: eventuali riduzioni speciali rientrano nella discrezionalità dell'ente impositore.
- Per impugnare con successo la tariffa comunale occorre dimostrare che la classificazione o la correlazione tariffa/costi sia arbitraria o in contrasto con la legge; la mera differenza percentuale tra tariffe non è di per sé decisiva.
- La cartella di pagamento deve contenere informazioni sufficienti sui presupposti di fatto e le ragioni giuridiche perché sia valida; in mancanza può essere censurata per carenza di motivazione.
- In cassazione, quando la questione è di diritto e non necessita ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare e decidere direttamente nel merito.
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