Cassazione Civile, Sentenza n. 22155/2020 del 14/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al riclassamento e alla rideterminazione della rendita catastale di quattro unità immobiliari site nella microzona 1 Centro storico di Roma. I ricorrenti contestavano: difetto di motivazione dell'atto, violazione della normativa sul classamento (art. 2, 8, 9 DPR n.138/1998 e procedura di revisione), omissione del prescritto sopralluogo (DPR n.1142/1949), errato utilizzo dei parametri per la "percentuale di scostamento", mancata indicazione dei concreti fattori di riqualificazione della microzona e difetto di prova. Inoltre censuravano l'omesso esame di una perizia asseverata depositata in primo grado e lamentavano insufficiente esposizione dei fatti e del diritto da parte della CTR
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso: il procedimento di "revisione parziale del classamento" (art.1, comma 335, L. 311/2004) è soggetto alle regole dell'art.9 del DPR 138/1998 e, quindi, l'atto amministrativo di riclassamento deve indicare in modo specifico e puntuale gli elementi concreti che hanno inciso sul diverso classamento (qualità urbana, qualità ambientale, caratteristiche edilizie ecc.). L'avviso impugnato non ha fornito la necessaria motivazione né i parametri e i dati utilizzati per determinare la percentuale di scostamento; pertanto la sentenza della CTR è stata cassata. Decidendo nel merito, la Corte ha accolto il ricorso dei contribuenti e ha compensato le spese processuali tra le parti
Norme richiamate
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335
La "revisione parziale del classamento" prevista dalla norma, in mancanza di disciplina specifica diversa, si conforma alle regole dettate per la revisione del classamento dall'art.9 del DPR n.138/1998; non è esercizio di piena discrezionalità amministrativa senza obbligo di motivazione puntuale
D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, artt. 2, 8 e 9
Le norme su microzone, modalità di attribuzione del classamento, necessità di coinvolgimento del comune e pubblicazione dei prospetti vincolano l'operato dell'Amministrazione anche nella revisione parziale, imponendo obblighi procedurali e di motivazione specifica sugli elementi che giustificano il riclassamento
D.P.R. n. 1142 del 1949
Rilevata l'asserita omissione del sopralluogo prescritto da normativa previgente; la Corte valorizza il rispetto delle formalità e degli accertamenti tecnici necessari all'attribuzione del classamento
Costituzione, art. 53
Richiamato dai ricorrenti come principio di equità tributaria e capacità contributiva; la sentenza valorizza comunque l'obbligo di motivazione per garantire conoscibilità delle ragioni impositive
Sent. Corte Costituzionale n. 249 del 2017
Richiama l'obbligo rigoroso di motivazione degli atti di riclassamento, poiché l'operazione ha carattere diffuso e deve mettere il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni del provvedimento
Massime di principio
- La revisione parziale del classamento ex art.1, comma 335 L.311/2004 deve rispettare le procedure e gli obblighi di motivazione previsti per la revisione generale dal DPR 138/1998; non è esercizio di ampia discrezionalità senza specificazione delle ragioni
- L'atto amministrativo che riclassifica immobili deve indicare i dati, i parametri e i fattori concreti (qualità urbana, qualità ambientale, caratteristiche edilizie, rilevazioni di mercato) che hanno inciso sul diverso classamento, in modo da permettere al contribuente di comprendere e contestare le ragioni dell'accertamento
- La mancata esplicitazione dei criteri e della "percentuale di scostamento" e l'assenza di elementi tecnici o di valutazione rende la motivazione insufficiente e può condurre alla cassazione dell'atto amministrativo e all'accoglimento del ricorso del contribuente
- Se la giurisprudenza consolidata rende superflui ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere nel merito accogliendo il ricorso; in casi di recente orientamento giurisprudenziale consolidato, le spese possono essere compensate
- Il rispetto delle formalità procedurali (sopralluogo quando previsto, coinvolgimento dell'ente comunale, pubblicazione dei prospetti di classamento) è rilevante e la loro omissione può costituire motivo di illegittimità dell'atto
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