Cassazione Civile, Sentenza n. 22162/2020 del 14/10/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento TARSU relativa all'anno 2006 per Euro 28.277,52. La contribuente (Marina di Orosei SRL) aveva chiesto l'annullamento sostenendo la carenza di motivazione della cartella e la violazione della delibera comunale n.49/2006, nonché la violazione dell'art. 68 del d.lgs. n.507/1993 per l'irragionevolezza della tariffa applicata agli alberghi. La contribuente inoltre deduceva che l'attività era stagionale e avrebbe giustificato una riduzione tariffaria. La CTP di Nuoro aveva accolto il ricorso della società; la CTR di Cagliari aveva confermato tale decisione. Il Comune di Orosei ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art.68 d.lgs. 507/1993 (insufficiente valutazione della legittimità della maggiorazione per gli alberghi); (2) violazione e falsa applicazione dell'art.69 d.lgs. 507/1993; (3) violazione del principio comunitario "chi inquina paga" (art.175 TCE -> art.192 TFUE) e normativa comunitaria (direttiva 2006/12/CE); (4) nullità per vizio motivazionale (art.132 c.p.c., art.36 d.lgs.546/1992, art.11 Cost.). La contribuente ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla presunta carenza di motivazione della cartella di pagamento (richiamando art.3 L.241/1990 e art.7 L.212/2000).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo del Comune: ha richiamato l'art.68 d.lgs. 507/1993 e la giurisprudenza consolidata secondo cui i Comuni hanno ampia discrezionalità nel classificare categorie (alberghi vs abitazioni) e nel determinare tariffe diverse, in ragione della maggiore potenzialità di produzione di rifiuti degli esercizi alberghieri. Il carattere stagionale dell'attività non impedisce l'applicazione di una tariffa più elevata e può eventualmente dar luogo solo a riduzioni discrezionali previste dall'ente. Di conseguenza la CTR di Cagliari ha errato nel dichiarare illegittima la delibera comunale; gli altri motivi del Comune sono stati assorbiti. Il ricorso incidentale della contribuente è stato respinto perché la cartella di pagamento risultava adeguatamente motivata. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente. Ha compensato le spese dei giudizi di merito e ha condannato la contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (liquidate in Euro 6.000,00). Inoltre è stato disposto l'ulteriore versamento a titolo di contributo unificato secondo il d.P.R. n.115/2002, art.13.
Norme richiamate
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 68
"1. Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere: 1.La classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria; 2. L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione: c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri"
La Corte interpreta l'art.68 nel senso che i Comuni hanno l'obbligo di classificare e graduare le categorie e che possono distinguere alberghi da abitazioni applicando tariffe diverse in ragione della diversa potenzialità di produzione rifiuti; non sono obbligati a motivare dettagliatamente la quantificazione della maggiorazione
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 69
Richiamato dal ricorrente in rapporto alla correlazione tra tariffe e costi del servizio; la Corte lo considera elemento di riscontro ma non ostativo alla discrezionalità comunale nella classificazione
Principio comunitario "chi inquina paga" (art. 175 TCE, ora art. 192 TFUE) e Direttiva 2006/12/CE art.15
Richiesto dal ricorrente per sostenere l'obbligo di correlazione tariffa-servizio; la Corte non ritiene che tale principio imponga di per sé l'annullamento della delibera comunale quando la tariffazione sia ragionevolmente connessa alla classificazione e ai costi del servizio
L. n. 241 del 1990, art. 3
Richiamata nella censura sulla motivazione della cartella; la Corte ha ritenuto che la cartella contenesse informazioni sufficienti sui presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa
L. n. 212 del 2000, art. 7
Richiamata insieme alla L.241/1990 per la presunta insufficienza motivazionale della cartella di pagamento; censura respinta
Codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione)
Norma processuale che identifica i motivi di ricorso per cassazione utilizzati (violazione di norme di legge, nullità, ecc.)
Codice di procedura civile, art. 384
Richiamato dalla Corte per affermare che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e pertanto si è potuto decidere nel merito
d.lgs. n. 22 del 1997
Citato come riferimento normativo in materia di gestione rifiuti; richiamato nel consolidato orientamento giurisprudenziale sulla valutazione della differente capacità produttiva di rifiuti
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Richiamato in relazione agli adempimenti e ai contributi unificati dovuti nelle procedure di cassazione
Massime di principio
- I Comuni hanno ampia discrezionalità nella classificazione delle categorie di locali ai fini della tassa sui rifiuti; è legittimo distinguere alberghi da civili abitazioni e applicare tariffe più elevate agli alberghi per la loro maggiore potenzialità di produzione di rifiuti
- La stagionalità dell'attività non comporta automaticamente una riduzione tariffaria: eventuali riduzioni speciali sono rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore e devono risultare dal regolamento comunale
- Per impugnare con successo una tariffa comunale il contribuente deve dimostrare l'irragionevolezza o l'assenza di base regolamentare della classificazione/tariffazione, non limitandosi a dedurre generiche sproporzioni
- La cartella di pagamento (avviso di accertamento) deve contenere informazioni sufficienti sui presupposti di fatto e sulle ragioni giuridiche della pretesa; se ciò avviene, la censura per carenza motivazionale è destinata a fallire
- In sede di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la pronuncia impugnata e decidere nel merito
- Le questioni di congruità e di correlazione tra tariffe e costi del servizio sono valutate anche alla luce della giurisprudenza consolidata; riferimenti normativi o principi comunitari non annullano automaticamente la discrezionalità comunale se la classificazione e la tariffazione risultano giustificate
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