Cassazione Civile, Sentenza n. 22158/2020 del 14/10/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda un avviso/ cartella di pagamento TARSU per l'anno 2007 per Euro 43.562,74 emessa dal Comune di Orosei. La società contribuente (ITI) aveva impugnato la cartella sostenendo, tra l'altro, l'illegittimità della delibera comunale n. 42/2007 (per violazione dell'art. 68 d.lgs. 507/1993 e per mancanza di motivazione) e chiedendo una riduzione per carattere stagionale dell'attività alberghiera. La CTR di Cagliari aveva accolto l'appello della contribuente disapplicando la delibera comunale per ingiustificata disparità di trattamento tra civili abitazioni ed esercizi alberghieri e per omessa motivazione, ritenendo pertanto illegittima la pretesa impositiva comunale. Il Comune ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR con diversi motivi (tra cui violazione art.68 d.lgs. 507/1993, principi processuali di corrispondenza e di non contestazione, e violazione del principio "chi inquina paga").
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il quarto motivo di ricorso del Comune (erronea interpretazione dell'art. 68 d.lgs. 507/1993 da parte della CTR) e ha cassato la sentenza impugnata. Sul merito ha deciso che la distinzione tariffaria tra civili abitazioni ed esercizi alberghieri è legittima e i Comuni hanno ampia discrezionalità nella determinazione delle tariffe TARSU, senza obbligo di indicare specifiche ragioni per la maggiorazione applicata agli alberghi. Il ricorso originario della società contribuente è stato quindi respinto. Il ricorso incidentale della società è stato rigettato. Sono compensate le spese relative ai giudizi di merito; il contribuente (ITI) è condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - art. 68
"1. Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere: 1.La classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria; 2. L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione: c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri"
L'art. 68 conferisce ai Comuni la discrezionalità di classificare e graduare le categorie imponibili per la TARSU; è legittima la distinzione tra alberghi e abitazioni e l'applicazione di tariffe maggiorate agli esercizi alberghieri senza che il Comune debba necessariamente motivare puntualmente la quantificazione della differenza tariffaria.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - art. 62
Stabilisce i presupposti di tassabilità e le esclusioni (es. aree pertinenziali, locali non produttivi di rifiuti). L'onere di prova della non producibilità di rifiuti grava sul contribuente e l'esenzione non è automatica ma va documentata.
D.Lgs. 2 luglio 1992, n. 546 - art. 7, comma 5
Le Commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano in relazione all'oggetto dedotto in giudizio; la disapplicazione è possibile in sede tributaria in via incidentale nei limiti previsti dalla norma.
Codice di procedura civile - art. 360, comma 1, nn. 3,4,5 (rif. motivi di cassazione)
Articola i motivi di nullità o vizio della decisione impugnata (violazione di norme di diritto, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha valutato tali profili e accolto il vizio relativo alla interpretazione della normativa sostanziale (art.68).
Principio comunitario "chi inquina paga" e normativa UE citata
art. 175 Trattato CE (ora art. 192 TFUE) e art. 15 Direttiva 2006/12/CE
Richiamato dalla parte, ma la Corte non ha ritenuto che l'applicazione della tariffa da parte del Comune violasse tale principio in modo da giustificare l'annullamento della pretesa impositiva.
Legge 20 marzo 1865, n. 2248 - art. 5
Richiamata in quanto richiede che gli atti amministrativi presupposti all'imposizione siano applicati in giudizio solo se legittimi; fondamento del potere del giudice tributario di disapplicare atti amministrativi illegittimi.
Massime di principio
- I Comuni hanno ampia discrezionalità nella classificazione delle categorie e nella determinazione delle tariffe TARSU/TARI: distinguere alberghi da civili abitazioni e applicare maggiorazioni è legittimo e non richiede necessariamente una dettagliata indicazione delle ragioni quantitative nella delibera.
- La stagionalità dell'attività alberghiera non determina automaticamente una riduzione tariffaria: eventuali riduzioni sono rimesse alla discrezionalità dell'ente e devono essere previste esplicitamente.
- Il giudice tributario può disapplicare regolamenti o atti generali ritenuti illegittimi in via incidentale relativamente all'oggetto del giudizio (art. 7, comma 5 D.Lgs. 546/1992), ma tale disapplicazione ha effetti limitati al singolo giudizio e non sostituisce un annullamento amministrativo.
- Il contribuente che invoca esenzioni o la non produttività di rifiuti deve provare adeguatamente tali circostanze: l'onere probatorio grava sul contribuente secondo l'art. 62 D.Lgs. 507/1993.
- Una cartella di pagamento è valida se contiene informazioni sufficienti sui presupposti di fatto e sulle ragioni giuridiche della pretesa; contestazioni sulla motivazione della cartella vanno specificamente dedotte e provate.
- In caso di dubbio sulla legittimità di una delibera tariffaria, chi impugna può ottenere la disapplicazione in sede tributaria, ma non sempre otterrà l'annullamento definitivo se la giurisprudenza consolidata riconosce la discrezionalità comunale.
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