Cassazione Civile, Sentenza n. 22160/2020 del 14/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento TARSU per l'anno 2005 (Euro 39.597,12) emessa dal Comune e contestata dalla societa' contribuente per carenza di motivazione e per presunta illegittimita' della delibera comunale n. 42/2007 nella parte in cui applicava agli esercizi alberghieri una tariffa molto superiore a quella delle civili abitazioni, nonche' per mancata considerazione del carattere stagionale dell'attivita'. Il Comune ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato l'accoglimento del ricorso della societa'.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del Comune, ritenendo erronea la decisione della CTR che aveva dichiarato illegittima la delibera tariffaria comunale. La Corte ha richiamato l'art. 68 del d.lgs. n. 507/1993 e la consolidata giurisprudenza secondo cui gli enti locali possono distinguere alberghi e abitazioni in categorie diverse e applicare tariffe maggiori per gli alberghi in quanto hanno maggior potenzialita' produttiva di rifiuti; tale quantificazione rientra nella discrezionalita' comunale e non richiede l'esplicitazione delle ragioni numeriche della maggiorazione. Per tale motivo la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito senza rinvio, ha rigettato il ricorso originario del contribuente. Quanto al ricorso incidentale della societa' sulla presunta insufficienza di motivazione della cartella, la Corte lo ha respinto ritenendo la cartella adeguata a consentire la difesa. Sono compensate le spese dei giudizi di merito; la societa' e' condannata al pagamento delle spese di cassazione (Euro 6.000,00).
Norme richiamate
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 68
"1. Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere: 1.La classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria; 2. L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione: c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri"
L'art. 68 impone ai Comuni di adottare regolamenti che classificano le categorie di locali in ragione della potenzialità di rifiuti; da cio' discende la legittimita' della distinzione tariffaria tra alberghi e abitazioni e la discrezionalita' comunale nella determinazione delle tariffe e delle eventuali riduzioni
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 69
Richiamato nel ricorso, l'art. 69 disciplina i rapporti tra tariffe e costi del servizio; la Corte osserva che il confronto richiesto riguarda la relazione fra tariffe e costi discriminati per classi e non la mera differenza percentuale fra tariffe applicate alle diverse categorie
Trattato CE, art. 175 (ora art. 192 TFUE); Direttiva 2006/12/CE, art. 15
Invocate dal contribuente con richiamo al principio "chi inquina paga", ma la Corte non ha ritenuto che tali principi mutino la discrezionalita' comunale nella classificazione e quantificazione delle tariffe nel caso di specie
Legge n. 241 del 1990, art. 3; Legge n. 212 del 2000, art. 7
Richiamate nel ricorso incidentale in relazione alla presunta carenza di motivazione dell'atto impositivo; la Corte ha ritenuto invece che la cartella contenesse le informazioni necessarie sui presupposti di fatto e sulle ragioni giuridiche della pretesa
Codice di procedura civile, art. 384
La Corte ha ritenuto che non fossero necessari ulteriori accertamenti di fatto e ha deciso direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Norma richiamata per l'attribuzione dell'onere aggiuntivo relativo al contributo unificato dovuto dal ricorrente incidentale
Massime di principio
- I Comuni possono classificare separatamente gli esercizi alberghieri dalle civili abitazioni e applicare tariffe maggiori per gli alberghi, sulla base della diversa potenzialita' di rifiuti
- La quantificazione numerica delle tariffe rientra nella discrezionalita' comunale; non sempre e' richiesta l'indicazione analitica delle ragioni numeriche della maggiorazione
- Il carattere stagionale dell'attivita' non garantisce automaticamente una riduzione tariffaria: eventuali agevolazioni stagionali spettano alla discrezionalita' dell'ente impositore
- Una cartella di pagamento e' valida purché contenga informazioni sufficienti sui presupposti di fatto e sulle ragioni giuridiche tali da consentire al contribuente di difendersi; non e' necessario un'eccessiva formalita'
- Nel giudizio di cassazione, se la questione puo' essere risolta applicando principi di diritto consolidati, la Corte puo' decidere nel merito senza rinvio
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