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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22537/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da verifiche doganali effettuate su importazioni di occhiali e accessori svolte tramite rappresentanza doganale indiretta. L'Ufficio contestava che il valore in dogana delle merci fosse stato determinato senza includere i diritti di licenza (royalties) corrisposti ai titolari dei marchi, ritenendo dovuta anche l'IVA all'importazione sulla maggiore base imponibile e irrogando interessi e sanzioni. La società rappresentante doganale impugnava gli atti limitatamente all'IVA sulle royalties, agli interessi e alle sanzioni. In primo grado il ricorso veniva accolto; in appello l'Agenzia sosteneva, tra l'altro, che il rappresentante indiretto dovesse rispondere in solido con l'importatore, che vi fosse ultrapetizione perché i giudici avevano esaminato la debenza dell'IVA e la questione delle royalties oltre il perimetro degli interessi e sanzioni, che non vi fosse duplicazione dell'IVA e che interessi e sanzioni restassero comunque dovuti. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia articolava sei motivi: violazione delle norme unionali e interne sulla responsabilità del rappresentante indiretto e sulla prova della diligenza; omessa motivazione apparente; violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione; violazione delle norme su IVA all'importazione e royalties; illegittima esclusione degli interessi di mora; illegittima esclusione delle sanzioni per dichiarazione errata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo all'asserita ultrapetizione, osservando che la società aveva un concreto interesse a far accertare la non debenza dell'IVA all'importazione per ottenere l'annullamento degli effetti accessori dell'avviso, cioè interessi e sanzioni. Quanto agli altri motivi, la Corte li ha reputati infondati alla luce del principio, affermato dalla Corte di giustizia e già recepito da Cassazione, secondo cui l'IVA all'importazione non rientra nell'obbligazione doganale e il rappresentante doganale indiretto non può esserne chiamato a rispondere in solido, salvo una disciplina nazionale espressa e inequivoca che nel diritto italiano manca. Di conseguenza sono stati confermati l'annullamento della pretesa principale relativa all'IVA sulle royalties e, per effetto derivato, l'annullamento di interessi e sanzioni. La Corte ha anche corretto la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva valorizzato la diligenza professionale del rappresentante, ritenendo invece decisivo il difetto di base normativa per la sua responsabilità solidale.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di legittimità sono state esaminate come violazione di legge e come omessa motivazione/motivazione apparente, ma sono state ritenute infondate.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione quando il giudice decide sulla non debenza dell'imposta principale perché tale accertamento è necessario per statuire sugli interessi e sulle sanzioni richiesti e contestati.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione non è stata ritenuta apparente, poiché la CTR aveva spiegato le ragioni del proprio decisum.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato per censurare la motivazione della sentenza tributaria, ma la censura è stata respinta.

  • art. 77 Reg. UE n. 952/2013

    Non consente, da solo, di affermare la responsabilità solidale del rappresentante doganale indiretto per l'IVA all'importazione.

  • art. 79 Reg. UE n. 952/2013

    Richiamato tra le norme europee invocate nel ricorso, senza che la Corte ne abbia fondato la decisione.

  • art. 119 Reg. UE n. 952/2013

    Richiamato nel ricorso, ma non decisivo ai fini della soluzione della controversia.

  • art. 120 Reg. UE n. 952/2013

    Richiamato nel ricorso, ma non decisivo ai fini della soluzione della controversia.

  • art. 34 d.P.R. 43/1973

    Definisce i diritti doganali, ma non consente di ricomprendere l'IVA all'importazione nell'obbligazione doganale in senso tale da fondare la responsabilità solidale del rappresentante indiretto.

  • art. 38 d.P.R. 43/1973

    Prevede la solidarietà per l'imposta doganale, ma la disciplina non viene estesa all'IVA all'importazione.

  • art. 70 d.P.R. 633/1972

    Attiene alla riscossione dell'IVA all'importazione, ma non individua il rappresentante indiretto come debitore solidale.

  • art. 69 d.P.R. 633/1972

    Richiamato nel ricorso, ma la Corte esclude che valga a fondare la responsabilità del rappresentante indiretto.

  • art. 86 d.P.R. 43/1973

    Richiamato per gli interessi di mora, ma la Corte conferma l'annullamento degli interessi perché cade la pretesa principale.

  • art. 303 d.P.R. 43/1973

    Invocato per le sanzioni, ma la Corte conferma che la sanzione non regge una pretesa impositiva illegittima a monte.

  • art. 12 d.lgs. 472/1997

    Richiamato nel motivo sulle sanzioni, senza esito favorevole per l'Ufficio.

  • art. 13 d.lgs. 472/1997

    Richiamato nel motivo sulle sanzioni, senza esito favorevole per l'Ufficio.

  • art. 42 Reg. UE n. 952/2013

    Richiamato nel motivo sulle sanzioni, senza esito favorevole per l'Ufficio.

  • art. 11, comma 4-bis, d.lgs. 374/1990

    Citato nel fatto come base delle osservazioni presentate dalla società alla verifica doganale.

  • art. 1241 c.c.

    Richiamato nel fatto per descrivere l'estinzione del debito IVA mediante compensazione con il plafond.

  • art. 1176 c.c.

    Invocato dall'Ufficio per sostenere che il rappresentante indiretto avrebbe dovuto usare la diligenza professionale, ma la Corte ritiene decisivo il diverso profilo della mancanza di una norma che ne preveda la responsabilità solidale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato tra le norme dedotte nel ricorso; la Corte non fonda la decisione su un profilo di onere probatorio, ma sul difetto di base normativa della pretesa.

  • art. 201 direttiva 2006/112/CE

    L'IVA all'importazione è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute dallo Stato membro di importazione; la responsabilità del rappresentante doganale indiretto richiede una designazione espressa e inequivoca da parte della normativa nazionale.

Massime di principio

  • In materia di IVA all'importazione, il rappresentante doganale indiretto non risponde in solido con l'importatore per il solo fatto di aver presentato la dichiarazione doganale: la responsabilità può essere affermata solo se una norma nazionale la preveda in modo espresso e inequivoco.
  • L'IVA all'importazione non coincide con i dazi doganali e non integra, di per sé, l'obbligazione doganale ai fini dell'automatica estensione della solidarietà prevista per i diritti doganali.
  • Quando la pretesa principale sull'imposta è illegittima, cadono anche interessi moratori e sanzioni collegati a quella pretesa.
  • Non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. se il giudice decide sulla debenza dell'imposta principale al solo fine di pronunciare su interessi e sanzioni tempestivamente devoluti in giudizio.
  • La diligenza professionale del rappresentante doganale diventa irrilevante se manca, a monte, una base normativa che lo individui come debitore dell'IVA all'importazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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