Cassazione Penale, Ordinanza n. 13465/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per reati in materia di stupefacenti, armi e ricettazione. Con due motivi ha sostanzialmente riproposto le doglianze già avanzate in appello, contestando in particolare il riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità ex art. 80 d.P.R. 309/1990. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi fossero aspecifici perché meramente reiterativi di questioni già esaminate e motivatamente respinte nel giudizio di merito. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata conteneva una motivazione adeguata sulla sussistenza dell'aggravante, valorizzando il dato ponderale delle sostanze sequestrate e il numero di dosi ricavabili.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto non specifici i motivi, in quanto riproducevano le stesse censure già proposte in appello e già confutate con motivazione logica e coerente. La decisione di merito sull'aggravante dell'ingente quantità è stata considerata corretta alla luce del quantitativo sequestrato, pari a 5 kg di cocaina e 48 kg di hashish, nonché del numero di dosi ricavabili. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Disposizione base in materia di stupefacenti richiamata quale titolo di reato della condanna oggetto di ricorso.
art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Aggravante dell'ingente quantità; la Corte ne conferma la corretta applicazione in presenza di un rilevante dato ponderale delle sostanze e del numero di dosi ricavabili.
Norma incriminatrice in materia di armi richiamata tra i reati oggetto della condanna.
Norma incriminatrice in materia di armi richiamata tra i reati oggetto della condanna.
Norma sulla ricettazione richiamata tra i reati oggetto della condanna.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'aspecificità del motivo di ricorso, quando non si correla alla motivazione della sentenza impugnata o si limita a riprodurre censure già respinte, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le stesse doglianze già dedotte in appello e già motivate come infondate dal giudice di merito.
- La specificità del motivo richiede una reale correlazione tra le censure formulate e le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; la mera reiterazione di argomenti già esaminati non consente un valido sindacato di legittimità.
- L'aggravante dell'ingente quantità in materia di stupefacenti può essere ravvisata valorizzando il complessivo dato ponderale delle sostanze sequestrate e il numero delle dosi concretamente ricavabili.
- Quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione logica e coerente sulla sussistenza dell'aggravante, la censura in cassazione non può limitarsi a contestazioni generiche o meramente assertive.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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