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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13366/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di merito il GUP del Tribunale di Lecce ha applicato all'imputato la pena concordata ex art. 444 c.p.p. per il reato di estorsione aggravata e continuata. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge per omessa valutazione di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che la sentenza di patteggiamento è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, sicché il ricorso è trattabile de plano e risulta proposto per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., oltre che generici. La Corte osserva anche che il giudice di merito aveva motivatamente escluso cause di non punibilità ed esplicitato gli elementi posti a base del giudizio di responsabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze non rientrassero tra i motivi di impugnazione consentiti contro la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che, comunque, fossero generiche. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3000 alla cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per dedurre l'omessa verifica di cause di non punibilità

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la trattazione de plano del ricorso nei casi previsti dalla legge

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli vizi attinenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e, in caso di inammissibilità colpevole, della somma in favore della cassa delle ammende

  • Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186

    richiamata in relazione alla valutazione dei profili di colpa ai fini della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017 il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Non è consentito dedurre, contro il patteggiamento, vizi estranei ai motivi tipizzati dal legislatore, neppure sotto forma di generica censura di omessa valutazione di cause di non punibilità, se non rientrante nei limiti del controllo consentito.
  • Quando il provvedimento impugnato abbia già escluso motivatamente le cause di non punibilità e abbia dato conto degli elementi fondanti il giudizio di responsabilità, una doglianza che non investa uno dei motivi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. è inammissibile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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