Cassazione Penale, Ordinanza n. 13367/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna di merito resta pertanto ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che lo ha condannato per il reato di detenzione/spaccio di stupefacenti in forma di lieve entità, deducendo in cassazione il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la pretesa eccessività della pena inflitta. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze non sono ammissibili perché non consentite dalla legge e, comunque, generiche: non si confrontano in modo concreto con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già dato conto dei punti contestati.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
la sentenza impugnata era una condanna per il reato di detenzione/spaccio di stupefacenti di lieve entità; la Corte non entra nel merito della qualificazione, limitandosi a prenderne atto.
art. 616 c.p.p.
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in mere richieste di rivalutazione del trattamento sanzionatorio o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, quando la legge non consente il sindacato invocato nei termini prospettati.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: se le doglianze sono generiche o non si misurano con le argomentazioni della decisione di merito, il ricorso è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13315/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13366/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13368/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13369/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13370/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13371/2025 del 07/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →