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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13367/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna di merito resta pertanto ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che lo ha condannato per il reato di detenzione/spaccio di stupefacenti in forma di lieve entità, deducendo in cassazione il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la pretesa eccessività della pena inflitta. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze non sono ammissibili perché non consentite dalla legge e, comunque, generiche: non si confrontano in modo concreto con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già dato conto dei punti contestati.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    la sentenza impugnata era una condanna per il reato di detenzione/spaccio di stupefacenti di lieve entità; la Corte non entra nel merito della qualificazione, limitandosi a prenderne atto.

  • art. 616 c.p.p.

    la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in mere richieste di rivalutazione del trattamento sanzionatorio o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, quando la legge non consente il sindacato invocato nei termini prospettati.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: se le doglianze sono generiche o non si misurano con le argomentazioni della decisione di merito, il ricorso è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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