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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13369/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato di spaccio/illecita detenzione-cessione di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990 è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. L'unico motivo dedotto riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge e, comunque, generico, in quanto non si confrontava in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna di merito per reato in materia di stupefacenti; la sentenza non ne discute il merito, limitandosi a rilevare la pregressa condanna.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamata implicitamente dal motivo sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ne rileva la deduzione inammissibile e generica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile quando si risolve in una richiesta non consentita dalla legge o in una contestazione meramente assertiva.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, la doglianza è generica e non supera il vaglio di ammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, resta ferma la decisione di merito e il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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