Cassazione Penale, Ordinanza n. 13368/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto avverso un provvedimento non impugnabile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli del 3 giugno 2024 che aveva rigettato una richiesta di incidente probatorio. Dalla motivazione disponibile non emergono ulteriori specifiche sul contenuto dell'istanza probatoria né sui profili dedotti nel ricorso. La Corte ha esaminato il solo motivo di ricorso e ha rilevato che l'impugnazione era proposta contro un provvedimento non impugnabile.
Norme richiamate
È richiamato solo implicitamente quale norma di riferimento per l'impugnazione; la Corte afferma comunque l'inammissibilità per difetto di impugnabilità del provvedimento.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché rivolto contro un provvedimento non impugnabile.
È posta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è proposto contro un provvedimento che l'ordinamento non qualifica come impugnabile.
- L'assenza di impugnabilità del provvedimento assorbe ogni ulteriore esame del motivo di ricorso.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13315/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13366/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13367/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13369/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13370/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13371/2025 del 07/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →