Cassazione Penale, Ordinanza n. 13370/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di quattro imputati per il reato di detenzione e/o cessione di sostanze stupefacenti; in cassazione uno dei ricorrenti censurava il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, mentre gli altri deducevano il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili: nel primo caso perché si trattava di doglianza meramente reiterativa di questioni già adeguatamente esaminate dai giudici di merito; nel secondo perché i motivi erano generici e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in via di merito; il testo non consente di individuare la specifica condotta (spaccio, detenzione o cessione), ma indica il reato in materia di stupefacenti contestato e giudicato.
base della condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la norma non è espressamente riportata nel testo, ma il contenuto della statuizione è quello tipico.
Massime di principio
- In sede di legittimità, sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza indicare specifici errori della decisione impugnata.
- È inammissibile la doglianza che si risolva in una formulazione generica e non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata, poiché il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica.
- La mancata concessione della sospensione condizionale della pena o delle attenuanti generiche non può essere utilmente censurata in cassazione con contestazioni meramente assertive o reiterative, ma richiede la dimostrazione di un vizio effettivo della motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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