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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24377/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di pagamento emesso per l'accisa ritenuta dovuta su quantitativi di GPL destinati formalmente a uso domestico ma, secondo l'Amministrazione, effettivamente destinati ad autotrazione. La lite nasceva da processi verbali di constatazione che avevano rilevato consegne del prodotto a soggetti e in luoghi diversi da quelli indicati nei documenti societari, privi di strutture idonee allo stoccaggio e alla commercializzazione del GPL per uso domestico. Dopo l'accoglimento del ricorso in primo grado e il rigetto dell'appello dell'Ufficio, la Corte di cassazione aveva accolto il terzo motivo del ricorso dell'Agenzia, cassando con rinvio per motivazione apparente della sentenza della CTR. Contro tale decisione la società ha proposto revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., deducendo tre censure: 1) omessa pronuncia sull'asserita inammissibilità del motivo di cassazione accolto; 2) omessa pronuncia e contraddittorietà per mancata considerazione del preteso giudicato interno sulla diversa valutazione dei fatti tra giudice tributario e giudice penale; 3) violazione dell'ordine logico della decisione, sostenendo che la Corte avrebbe dovuto esaminare prima la questione della nullità formale dell'avviso e non quella di merito. L'Amministrazione ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per revocazione. Ha ritenuto il primo motivo inconferente perché la precedente sentenza aveva accolto il terzo motivo di ricorso per cassazione e non il quarto; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non autosufficiente e comunque diretto a sollecitare una rivalutazione giuridica della sussistenza del giudicato, estranea all'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c.; ha reputato il terzo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, escludendo che vi fosse una svista sull'ordine logico delle questioni, poiché la censura di motivazione apparente investiva un profilo pregiudiziale idoneo a travolgere ogni altra statuizione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    La revocazione delle sentenze della Cassazione è ammessa solo per errore di fatto percettivo, non per errori di giudizio, di valutazione o di interpretazione delle risultanze processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità della decisione può derivare da motivazione apparente o mancante, in violazione degli obblighi motivazionali della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    La decisione deve essere sorretta da motivazione effettiva e non meramente apparente.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

  • art. 36, comma 2, nn. 2 e 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario la sentenza deve esporre i motivi in fatto e in diritto; la loro carenza integra nullità.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di patteggiamento costituisce elemento di prova valutabile dal giudice di merito, che se intenda disconoscerne l'efficacia deve motivare specificamente.

  • art. 445 comma 2 c.p.p.

    La sua interpretazione è stata ritenuta irrilevante nel giudizio di revocazione, che non è un ulteriore grado di merito ma un rimedio straordinario fondato sull'errore di fatto.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Ricorrendo i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato in dispositivo.

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza della Corte di cassazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. è ammessa soltanto per un errore di fatto risultante dagli atti, consistente in una falsa percezione o svista materiale su un fatto non controverso; non è invece utilizzabile per censurare errori di diritto, interpretazioni giuridiche o valutazioni delle prove e degli atti processuali.
  • L'asserita erronea individuazione o mancata considerazione del giudicato interno non integra errore revocatorio quando richiede un apprezzamento giuridico del contenuto degli atti e dell'efficacia preclusiva della precedente statuizione.
  • La motivazione apparente o mancante è vizio che può assorbire le ulteriori questioni del giudizio, quando investe un profilo pregiudiziale idoneo a travolgere tutte le statuizioni della decisione.
  • La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti può essere valorizzata come elemento di prova nel giudizio tributario; se il giudice ritiene di disattenderla, deve esplicitare le ragioni della sua inattendibilità o irrilevanza.
  • Nel giudizio di revocazione non è consentito trasformare il rimedio straordinario in un terzo grado di merito mediante censure sull'ordine logico della motivazione o sulla corretta valutazione delle questioni processuali affrontate dalla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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