Cassazione Civile, Ordinanza n. 18235/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due società, collegate alla realizzazione e gestione di un impianto eolico in un Comune pugliese, avevano convenuto in giudizio l'ente locale chiedendo accertarsi la nullità della convenzione del 30 agosto 2007 nella parte in cui prevedeva il pagamento di un corrispettivo economico in favore del Comune, qualificato dalle ricorrenti come misura di compensazione meramente patrimoniale e quindi asseritamente contraria a norme imperative. In appello, dopo il rigetto in primo grado e la rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 953, l. n. 145 del 2018, le società hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dei limiti esterni della giurisdizione per asserito sconfinamento nella sfera della Corte costituzionale e del legislatore, perché il Consiglio di Stato avrebbe letto la sentenza costituzionale e la normativa di settore in modo da ammettere accordi privi della specifica indicazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale; 2) violazione dei limiti esterni della giurisdizione per arretramento, lamentando il mancato esame della dedotta incompatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell'Unione europea e la mancata disapplicazione della normativa interna, con eventuale rinvio pregiudiziale alla CGUE; 3) ulteriore sconfinamento nella sfera costituzionale e legislativa per avere il Consiglio di Stato ritenuto non necessaria, ai fini di efficacia dell'accordo, la preventiva iscrizione in bilancio delle somme pattuite e per avere escluso la nullità/inefficacia parziale della convenzione quanto alle somme non corrisposte o non contabilizzate. Le ricorrenti sostenevano, in sostanza, che l'accordo non poteva reggere perché mancava la finalizzazione compensativa richiesta dalla legge e perché la disciplina applicata sarebbe stata incompatibile con le fonti euro-unitarie invocate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur prospettate come violazione dei limiti esterni della giurisdizione, in realtà investivano l'interpretazione e l'applicazione di norme di diritto interno da parte del Consiglio di Stato. In particolare, ha affermato che: la sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 2021 non era una sentenza interpretativa di rigetto vincolante nel senso prospettato dalle ricorrenti; anche a volerla considerare tale, l'eventuale applicazione della disposizione in un significato ritenuto non conforme a Costituzione costituirebbe violazione del diritto vigente, non eccesso di potere giurisdizionale; non vi era un fraintendimento linguistico dell'art. 1, comma 5, l. n. 239 del 2004, né dell'art. 1, comma 953, l. n. 145 del 2018 tale da integrare creazione di norma inesistente; la doglianza di arretramento della giurisdizione, relativa al mancato esame del contrasto con il diritto UE, non riguardava un difetto assoluto di giurisdizione ma solo l'estensione dello scrutinio già svolto; infine, la Cassazione non poteva disapplicare direttamente la norma né disporre rinvio pregiudiziale alla CGUE, trattandosi di questioni che non integrano motivi di giurisdizione ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 953, L. 30 dicembre 2018, n. 145
"ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa ... i proventi economici liberamente pattuiti ... restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia"
La disposizione è stata letta dal Consiglio di Stato come norma non innovativa, confermativa della piena efficacia degli accordi stipulati prima del 3 ottobre 2010; la preventiva iscrizione a bilancio dei proventi non è condizione di efficacia degli accordi, ma effetto della loro validità.
art. 1, comma 5, L. 23 agosto 2004, n. 239
"le regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali ... hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale"
È stata considerata fonte del potere di stipulare accordi con misure compensative; la Corte esclude che dal testo derivi in modo univoco la nullità dell'accordo per mancata specificazione delle modalità di reinvestimento o per assenza della destinazione finalistica nei termini sostenuti dalle ricorrenti.
art. 12 d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387
Richiamato nel contesto dell'autorizzazione unica per impianti da fonti rinnovabili e come norma fatta salva dall'art. 1, comma 5, L. n. 239 del 2004.
art. 111, comma 8, Cost.
Le Sezioni Unite ribadiscono che il sindacato per motivi di giurisdizione non può estendersi all'errore di interpretazione o applicazione del diritto sostanziale, né consentire una disapplicazione diretta della norma o un rinvio pregiudiziale alla CGUE al di fuori dei limiti del controllo di giurisdizione.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'error in iudicando o l'interpretazione discutibile di una norma, anche quando si invochi un contrasto con una sentenza della Corte costituzionale, non integra di per sé eccesso di potere giurisdizionale: il vizio di giurisdizione richiede uno sconfinamento nel potere normativo o un rifiuto assoluto di giurisdizione, non una mera lettura non condivisa del diritto vigente.
- Una sentenza di rigetto della Corte costituzionale non ha, di regola, efficacia vincolante generale nel senso sostanziale prospettato dalle parti; la questione resta sul piano dell'interpretazione della norma e, se del caso, può essere nuovamente proposta solo nei limiti consentiti dal sistema delle questioni di legittimità costituzionale.
- Il fraintendimento idoneo a tradursi nella creazione di una norma inesistente si configura solo quando l'interprete attribuisce alla disposizione un significato del tutto svincolato dal suo dato linguistico; non basta che la parte ritenga errata l'interpretazione adottata dal giudice.
- Il mancato esame di un dedotto contrasto con il diritto dell'Unione europea non integra automaticamente un difetto di giurisdizione: occorre una negazione in astratto della cognizione giurisdizionale sulla materia, mentre l'errore nel valutare l'estensione dello scrutinio resta fuori dai motivi di giurisdizione.
- Nel giudizio di cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., le Sezioni Unite non possono sostituirsi al giudice di merito o al giudice speciale nel controllo di legalità sostanziale, né possono disapplicare direttamente la norma interna o disporre rinvio pregiudiziale alla CGUE se la censura non incide sui limiti esterni della giurisdizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18129/2023 del 26/06/2023
- ordinanza_civile · 26 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18130/2023 del 26/06/2023
- ordinanza_civile · 26 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18131/2023 del 26/06/2023
- ordinanza_civile · 26 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18133/2023 del 26/06/2023
- ordinanza_civile · 26 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18134/2023 del 26/06/2023
- ordinanza_civile · 26 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18135/2023 del 26/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →