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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20887/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Una società aveva svolto, su richiesta di soggetti collegati al Comune di Roma e in particolare in relazione alla gestione del portale comunale per l'Expo di Shangai 2010, attività di supporto informatico e tecnico-redazionale senza ricevere il pagamento pattuito. In primo e secondo grado la società aveva chiesto, in via principale, l'indennizzo per indebito arricchimento nei confronti di Roma Capitale e, in subordine, il risarcimento o indennizzo nei confronti del consigliere comunale delegato all'iniziativa. La Corte d'appello aveva accolto la domanda verso il Comune, ritenendo inapplicabile l'art. 191, comma 4, TUEL al soggetto delegato, e affermando che per l'azione ex art. 2041 c.c. verso la P.A. non fosse necessario il riconoscimento dell'utilità, essendo sufficiente la prova dell'arricchimento oggettivo. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione deducendo: violazione e falsa applicazione degli artt. 107, 191 e 194 TUEL e degli artt. 2041 e 2042 c.c.; omesso esame di un fatto decisivo. In particolare ha sostenuto che la Corte territoriale avesse errato nell'escludere l'applicabilità dell'art. 191, comma 4, TUEL al delegato, e nel ritenere provato l'arricchimento dell'ente nonostante l'assenza di un riconoscimento dell'utilità e la contestata prova dell'effettiva prestazione, richiamando anche articoli di stampa e dichiarazioni di organi politici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, che la doglianza relativa all'omessa o insufficiente motivazione non era deducibile nei termini prospettati, poiché il vizio denunciabile oggi è solo l'omesso esame di un fatto decisivo o le anomalie motivazionali di rango costituzionale; dall'altro, che la censura di violazione di legge era formulata in modo aspecifico, senza un effettivo confronto con il contenuto precettivo delle norme richiamate. Quanto all'art. 191, comma 4, TUEL, la Corte ha ribadito che il subentro ex lege nel rapporto obbligatorio presuppone comunque l'esistenza di un valido titolo negoziale e dell'operatività della rappresentanza organica, operando la norma solo sul piano dell'individuazione del soggetto tenuto all'adempimento. Sul punto dell'azione di arricchimento senza causa, ha confermato che il riconoscimento dell'utilità non è un requisito dell'azione: il privato deve provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, mentre la P.A. può solo dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o consapevole. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000

    La norma opera solo in presenza di un valido titolo negoziale e incide sull'individuazione del soggetto tenuto al pagamento quando manchino le regole contabili; non crea un debito in assenza dei presupposti della rappresentanza organica.

  • art. 107 d.lgs. n. 267 del 2000

    Le funzioni di gestione e gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, compresa l'assunzione di spese, spettano ai dirigenti o responsabili dei servizi.

  • art. 194 d.lgs. n. 267 del 2000

    È richiamato nel motivo di ricorso, ma non assume autonoma ratio decisiva nella decisione di legittimità.

  • art. 2041 c.c.

    Nel giudizio contro la P.A. il privato deve provare l'arricchimento oggettivo dell'ente; il riconoscimento dell'utilità non è requisito dell'azione.

  • art. 2042 c.c.

    È richiamato quale norma di chiusura dell'azione di arricchimento senza causa, ma la Corte decide sulla base dell'ammissibilità e del principio sull'arricchimento oggettivo.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è oggi circoscritto all'omesso esame di un fatto decisivo e alle sole anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti.

  • art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche, con puntuale confronto tra norma invocata e ragionamento della sentenza impugnata.

  • art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile anche perché non offre argomenti idonei a superare un orientamento consolidato di legittimità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e autonomi: non è ammissibile cumulare censure eterogenee in un'unica doglianza senza consentire un esame separato delle singole questioni.
  • Il vizio di motivazione è oggi denunciabile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo o delle anomalie motivazionali che si traducano in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
  • Quando si deduce la violazione di legge, il ricorrente deve confrontare in modo puntuale il contenuto precettivo della norma con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la critica meramente assertiva è inammissibile.
  • In tema di rapporti con la P.A., l'azione di indebito arricchimento richiede la prova dell'arricchimento oggettivo dell'ente, non il suo espresso o tacito riconoscimento dell'utilità.
  • L'amministrazione può opporsi all'azione ex art. 2041 c.c. provando che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, cioè che si trattò di arricchimento imposto.
  • Le disposizioni contabili degli enti locali che presiedono all'assunzione degli impegni di spesa incidono sul soggetto obbligato al pagamento, ma presuppongono pur sempre un valido rapporto negoziale e l'operatività della rappresentanza organica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveArricchimento senza causa
RamiProcesso civileObbligazioniContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaArricchimento senza causaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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