Cassazione Civile, Ordinanza n. 25950/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, quale titolare di una ditta individuale, le contestava maggior reddito d'impresa non dichiarato per l'anno d'imposta 2012, con recupero a tassazione ai fini IRPEF, IRAP e IVA, fondando la pretesa sulle movimentazioni bancarie rilevate sui conti della ditta. La Commissione provinciale aveva respinto il ricorso e la CTR Lombardia aveva confermato il rigetto, ritenendo che i versamenti e i prelevamenti sui conti dell'impresa non fossero stati giustificati, che fosse irrilevante l'allegazione secondo cui le somme sarebbero state del convivente, e che la sentenza penale di proscioglimento per riciclaggio non scalfisse l'accertamento tributario. In Cassazione la contribuente ha dedotto la violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, 654 c.p.p. e 116 c.p.c., sostenendo che la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza penale del Tribunale di Milano avrebbe escluso la riferibilità sostanziale dei conti e delle somme alla contribuente, con effetto di giudicato nel processo tributario o comunque con valenza probatoria utilizzabile dal giudice tributario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la censura pretendeva di rimettere in discussione la ricostruzione fattuale compiuta dalla CTR quanto alla riferibilità dei conti e delle somme alla contribuente, ma il ricorso non rispettava l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché la sentenza penale richiamata non era stata depositata, né ne era stata indicata la sede di produzione, né il contenuto era stato trascritto o riassunto nel ricorso. In mancanza di autosufficienza, la Corte non ha potuto verificare il fondamento della doglianza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
norma posta a fondamento dell'accertamento del reddito d'impresa non dichiarato mediante presunzioni ricavate dalle movimentazioni bancarie
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'efficacia del giudicato penale nel giudizio tributario, ma la censura non è stata esaminata nel merito per difetto di autosufficienza
richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta erronea valutazione delle prove da parte del giudice tributario
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la censura è stata ritenuta inammissibile per mancata indicazione della sede di produzione e mancata riproduzione o riassunzione del documento richiamato
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione all'onere di deposito degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, chi censura l'erronea valutazione di un atto o di un documento deve rispettare l'onere di autosufficienza, indicando puntualmente dove l'atto sia stato prodotto e trascrivendone o riassumendone il contenuto essenziale nel ricorso.
- La deduzione dell'efficacia del giudicato penale nel giudizio tributario non può essere scrutinata se il documento o la sentenza penale richiamata non è ritualmente allegata e resa verificabile nel giudizio di legittimità.
- La contestazione della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito non è ammissibile in cassazione se viene proposta senza una specifica e completa indicazione degli atti processuali su cui la censura si fonda.
- Le presunzioni fiscali fondate sulle movimentazioni bancarie restano valide se il contribuente non fornisce elementi idonei a dimostrare l'estraneità propria o la non imponibilità delle somme movimentate.
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