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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24224/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il cittadino straniero ha impugnato per cassazione il decreto del Giudice di Pace che aveva convalidato il provvedimento del Questore di Venezia adottato ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998, con il quale erano state disposte misure alternative al trattenimento in un CPR: consegna del passaporto e obbligo di presentazione periodica in Questura. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 14 d.lgs. 286/1998 e dell'art. 111 Cost. per motivazione apparente, sostenendo che il decreto non avrebbe valutato la sua attività lavorativa, l'integrazione sociale, il reddito sufficiente e la conoscenza della lingua italiana. Con il secondo motivo ha denunciato errore di motivazione, assumendo che la convalida fosse viziata perché la Questura aveva negato il permesso di soggiorno senza considerare l'impugnazione proposta avverso tale diniego e la richiesta di sospensiva al Tribunale, circostanza che, a suo dire, avrebbe potuto consentirgli di ottenere un titolo utile al rinnovo del soggiorno.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato innanzitutto che il ricorso risultava fuori centro, poiché impugnava come se si trattasse del decreto di espulsione, mentre il provvedimento oggetto del giudizio era soltanto la convalida delle misure alternative al trattenimento disposte dal Questore; inoltre il decreto di espulsione non risultava allegato. Quanto al primo motivo, lo ha ritenuto inammissibile perché non chiariva se e quando le circostanze di fatto e la documentazione richiamata fossero state dedotte nel giudizio di merito, in violazione dei requisiti di specificità del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., tanto più che dal decreto impugnato emergeva che il ricorrente non aveva depositato memorie. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la circostanza relativa all'impugnazione del diniego del permesso di soggiorno e alla richiesta di sospensiva non risultava documentata come già dedotta davanti al Giudice di Pace; la Corte ha richiamato il principio secondo cui la questione nuova in cassazione, se implica accertamenti di fatto, deve essere specificamente allegata come già trattata nel giudizio di merito e indicata nell'atto processuale in cui fu proposta. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese, mentre il processo è risultato esente.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 286/1998

    disciplina le misure alternative al trattenimento e la loro convalida; la Corte non entra nel merito della loro applicazione, arrestando il giudizio per inammissibilità del ricorso.

  • art. 111 Cost.

    è richiamato come parametro del dovere di motivazione; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e per novità delle questioni proposte.

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve rispettare canoni di specificità e autosufficienza, indicando chiaramente fatti, atti e sedi processuali in cui le questioni sono state dedotte.

  • Cass. n. 2038/2019

    conferma il principio secondo cui la questione non trattata nel provvedimento impugnato, se nuova in cassazione e implicante accertamenti di fatto, deve essere previamente allegata e localizzata negli atti del giudizio di merito.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, le censure devono essere specifiche e autosufficienti: il ricorrente deve indicare non solo il fatto allegato, ma anche quando e in quale atto del giudizio di merito esso sia stato dedotto e documentato.
  • Una questione che richieda accertamenti di fatto non può essere prospettata per la prima volta in cassazione; per evitare l'inammissibilità occorre dimostrare che essa sia stata già sottoposta al giudice di merito e indicare l'atto processuale in cui ciò è avvenuto.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile se è fuori centro rispetto al provvedimento impugnato, cioè se attribuisce al decreto censurato un oggetto diverso da quello effettivamente deciso.
  • La censura di motivazione apparente non supera il vaglio di ammissibilità quando si limita ad affermazioni fattuali non ancorate agli atti del giudizio di merito o non specificamente devolute al giudice a quo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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