Cassazione Civile, Ordinanza n. 25166/2025 del 14/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce dalla notifica al contribuente di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-ter d.P.R. 600/1973, a seguito del controllo del modello Unico 2011, per il recupero di oneri indicati nel quadro RP e di parte delle ritenute d'acconto. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'annullamento della cartella, ritenendo di aver già pagato le somme richieste e di aver prodotto le relative quietanze. In appello, però, la decisione era stata riformata: la CTR aveva ritenuto tempestiva e corretta la notifica della cartella e non coerente la documentazione prodotta con gli importi dovuti. In cassazione il contribuente ha dedotto tre censure: 1) violazione degli artt. 140 c.p.c., 60 d.P.R. 600/1973, 2697 c.c. e 324 c.p.c., lamentando che la CTR avesse ritenuto perfezionata la notifica nonostante l'assenza della raccomandata informativa e il solo deposito del plico in casa comunale, nonché invocando un preteso giudicato esterno su una precedente sentenza tra le stesse parti che avrebbe accertato la ritualità di notifiche effettuate a un indirizzo di lavoro; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 143 c.p.c. e 60, lett. e, d.P.R. 600/1973, per aver ritenuto legittima la notifica eseguita secondo tali norme; 3) violazione degli artt. 148 e 160 c.p.c. per l'inidoneità della documentazione dell'Ufficio a provare l'avvenuta notifica, in mancanza di relata compilata.
La decisione
La Corte ha ritenuto i motivi congiuntamente inammissibili e comunque infondati. Ha escluso, anzitutto, la decisività del preteso giudicato esterno, rilevando che la sentenza invocata non era stata prodotta con attestazione di passaggio in giudicato e che, comunque, il giudicato esterno opera solo se i due giudizi riguardano il medesimo rapporto giuridico e un punto fondamentale comune; nel caso di specie, la questione della residenza e della notificazione non poteva coprirsi di giudicato perché ogni procedimento notificatorio è autonomo e riguarda atti diversi in tempi diversi. Ha poi dichiarato inammissibili le ulteriori censure perché formulate in modo promiscuo, mescolando violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, e soprattutto perché nuove: il ricorrente non aveva dimostrato di aver già eccepito nei gradi di merito la mancanza della raccomandata informativa e le altre dedotte invalidità della notifica, con conseguente difetto di specificità e violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. La Corte ha inoltre dato atto che la CTR aveva escluso la tardività della cartella, ritenendo tempestiva la notifica dell'esito del controllo formale nel 2014 rispetto alla dichiarazione 2012 per l'anno 2011 e tempestiva e corretta la notifica della cartella nel 2016. Il ricorso è stato quindi respinto; non sono state liquidate spese per la mancata costituzione dell'amministrazione; è stato disposto l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma posta a base del controllo formale della dichiarazione e del conseguente recupero delle somme ritenute non spettanti
richiamato per contestare la ritualità della notificazione mediante deposito e raccomandata informativa
richiamato come disciplina speciale delle notificazioni in materia tributaria
evocato in relazione all'onere della prova della ritualità della notifica e del pagamento
richiamato in relazione al giudicato esterno
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato per denunciare violazioni di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
evocato per l'omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è stata ritenuta incompatibile con le doglianze di violazione di legge
richiamato per contestare la notifica in caso di irreperibilità
art. 60, lett. e, d.P.R. 600/1973
richiamato quale disciplina speciale della notifica tributaria nei casi di irreperibilità
richiamato in tema di relata e attività di notificazione
richiamato per dedurre la nullità della notificazione
base della trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
impone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il giudicato esterno può operare solo tra giudizi relativi al medesimo rapporto giuridico e a un punto fondamentale comune; non si estende automaticamente a notificazioni diverse, riferite ad atti differenti e a momenti diversi, specie quando l'elemento fattuale dedotto è mutevole, come la residenza o il luogo di reperibilità.
- Chi invoca in cassazione un giudicato esterno deve produrre la decisione invocata con attestazione del passaggio in giudicato; in difetto, la censura è non scrutinabile nei termini richiesti.
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e coerenti: non è ammissibile cumulare in modo promiscuo violazione di legge e vizio di motivazione senza una chiara separazione dei profili dedotti.
- Una questione non trattata nella sentenza impugnata può essere esaminata in cassazione solo se il ricorrente allega di averla dedotta nei gradi di merito e indica specificamente in quale atto ciò sia avvenuto; in mancanza, la censura è nuova e inammissibile.
- La validità della notifica di atti tributari va scrutinata secondo la disciplina applicabile, ma la doglianza non può essere introdotta per la prima volta in cassazione senza il necessario supporto autosufficiente degli atti e delle deduzioni già svolte nel merito.
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