Cassazione Civile, Ordinanza n. 14382/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società che aveva reso prestazioni specialistiche in regime di accreditamento con il servizio sanitario provinciale ha chiesto la condanna dell'azienda sanitaria pubblica al rimborso di € 149.397,01, assumendo l'indebita applicazione di uno sconto del 20% sui tariffari relativi alle prestazioni rese nel triennio 2010/2012. In primo grado la domanda è stata respinta, ritenendosi che, pur cessati gli effetti della previsione legislativa che aveva imposto la riduzione per il triennio 2007/2009, lo sconto fosse stato comunque oggetto di specifico accordo tra le parti anche per il periodo successivo. La Corte d'appello ha confermato il rigetto. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) violazione dei criteri legali di interpretazione contrattuale in relazione ai contratti annuali di accreditamento; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa e violazione delle norme sulla motivazione; 3) omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato per mancato esame di alcune argomentazioni di appello; 4) violazione della disciplina di settore, sostenendo che non fosse consentito alle parti concordare una tariffa diversa da quella normativa in un rapporto sostanzialmente concessorio. La Corte di cassazione, però, non è entrata nel merito di tali censure perché ha rilevato l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito, insieme al ricorso, della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; ha inoltre escluso che la tardiva produzione o la mera non contestazione potessero sanare il vizio, e ha respinto anche le doglianze della ricorrente sulla pretesa sproporzione della sanzione e sulla necessità di rimessione alle Sezioni Unite o di questione di legittimità costituzionale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile/improcedibile per violazione dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.: non risultava prodotta, insieme al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione. La Corte ha ribadito che il deposito tardivo non sana la mancanza originaria, che il principio di non contestazione non opera rispetto a un requisito processuale rilevante anche nell'interesse pubblico, e che la disciplina non contrasta di per sé con la CEDU, né viene superata dall'uso del processo telematico. Conseguentemente la società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, a una ulteriore somma in favore di ciascuna controricorrente, al pagamento di € 2.500 in favore della cassa delle ammende e al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
Viene richiamato solo come rito introduttivo del giudizio di primo grado promosso dalla parte ricorrente.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Il mancato deposito, insieme al ricorso, della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione determina improcedibilità del ricorso; il deposito successivo non sana la carenza.
La produzione da parte del controricorrente nel termine previsto non risulta avvenuta e, comunque, è rilevante ai fini del controllo processuale indicato dalla Corte.
Richiamato per la proposta di definizione del giudizio, poi condivisa dalla Corte.
Richiamato nel primo motivo quale parametro ermeneutico dei contratti di accreditamento.
Richiamato nel primo motivo quale parametro ermeneutico dei contratti di accreditamento.
Richiamato nel primo motivo quale parametro ermeneutico dei contratti di accreditamento.
Richiamato nel primo motivo quale parametro ermeneutico dei contratti di accreditamento.
Richiamato nel primo motivo quale parametro ermeneutico dei contratti di accreditamento.
Richiamato nel primo motivo quale parametro ermeneutico dei contratti di accreditamento.
Richiamato nel secondo motivo per denunciare motivazione apparente o perplessa.
Richiamato nel secondo motivo per denunciare insufficienza della motivazione.
Richiamato nel terzo motivo per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla decisione del giudice di appello.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicato come parametro di ricorso per i motivi di violazione/falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Indicato come parametro di ricorso per le censure di nullità della sentenza.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992.
Richiamato nel quarto motivo per sostenere che, nel rapporto di accreditamento, non fosse consentito pattuire una tariffa difforme da quella normativa.
La Corte esclude che il principio di non contestazione possa sanare il difetto di deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c., perché quel requisito risponde anche a esigenze pubblicistiche di controllo del ricorso.
Usato per la condanna della ricorrente a una somma ulteriore in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nella richiesta di rimessione o questione di legittimità costituzionale, che la Corte non accoglie.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nella richiesta di rimessione o questione di legittimità costituzionale, che la Corte non accoglie.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nella richiesta di rimessione o questione di legittimità costituzionale, che la Corte non accoglie.
CEDU
La Corte osserva che la sanzione di improcedibilità ex art. 369 c.p.c. non contrasta di per sé con il diritto di accesso al giudice, essendo giustificata da esigenze di ordine processuale e di buona amministrazione della giustizia.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è improcedibile se non viene depositata, insieme al ricorso, la copia autentica della decisione impugnata munita della relata di notificazione, quando la notificazione sia avvenuta; il deposito tardivo non sana la omissione originaria.
- Il principio di non contestazione non può essere invocato per superare il mancato rispetto di un onere processuale previsto anche a tutela di interessi pubblicistici e del corretto filtro di accesso al giudizio di legittimità.
- La sanzione di improcedibilità per mancato deposito della sentenza notificata è compatibile con le esigenze di tutela del diritto di difesa, perché opera su un requisito di prosecuzione del giudizio e persegue finalità legittime di certezza e selezione tempestiva dei ricorsi.
- L'utilizzo del processo telematico non elimina né attenua gli oneri di deposito nei termini stabiliti dalla legge processuale, che restano pienamente vincolanti per le parti.
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