Cassazione Civile, Ordinanza n. 01601/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (intermediario finanziario)
La controversia
La controversia nasce dalla cessione a un soggetto terzo di crediti che due investitrici ritenevano sorti nei confronti dell’intermediario finanziario per operazioni di sottoscrizione di fondi di investimento. Il cessionario ha agito chiedendo, in via principale, l’accertamento della nullità, inefficacia, inesistenza o annullabilità dei contratti di acquisto dei fondi e la restituzione delle somme versate, e in subordine il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale e precontrattuale dell’intermediario per violazione degli obblighi di tutela dell’investitore. La Corte d’appello ha respinto il gravame ritenendo, in sintesi, che: il rapporto e il relativo credito facevano capo a un soggetto diverso dalla convenuta, cioè al gestore/soggetto che aveva ricevuto le somme; la sentenza di primo grado conteneva una ratio autonoma sul difetto di legittimazione passiva non specificamente censurata; il contratto di cessione non consentiva al cessionario di impugnare la validità dei contratti di sottoscrizione dei fondi; la domanda risarcitoria subordinata alla risoluzione era comunque priva di legittimazione attiva in capo al cessionario; e, quanto alla responsabilità per l’operato dei promotori, la eventuale responsabilità della società sarebbe stata comunque extracontrattuale. Con il ricorso per cassazione il cessionario ha dedotto: omessa pronuncia e nullità della sentenza per errata qualificazione del primo motivo di appello; motivazione apparente o assente sulla qualificazione della domanda; extrapetizione e violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto non censurata una ratio decisiva del primo giudice; omessa pronuncia e motivazione apparente anche sul terzo e quarto motivo di appello, sostenendo che la società avesse svolto un servizio di raccolta e trasmissione ordini e che le domande fossero proponibili nei suoi confronti. La Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo sul punto decisivo della mancata impugnazione di una autonoma ratio decidendi e, conseguentemente, ha dichiarato inammissibili per carenza d’interesse gli altri motivi, poiché l’impugnazione non colpiva una ragione sufficiente da sola a sorreggere il rigetto della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che la sentenza di merito si reggeva su una ratio decidendi autonoma e non specificamente censurata, relativa al difetto di legittimazione passiva del convenuto rispetto all’azione proposta dal cessionario; perciò gli altri motivi erano privi di interesse perché rivolti contro rationes aggiuntive o comunque non decisive. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, per quanto emerge dal dispositivo, è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Per l’azione di ripetizione dell’indebito è legittimato passivamente solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume non dovuta.
La responsabilità del preponente per il fatto dei promotori finanziari, ove configurabile, ha natura extracontrattuale.
Richiamato dal ricorrente come norma sugli obblighi e sul regime del rapporto di intermediazione finanziaria, ma la Corte non accoglie le censure formulate.
Invocato per denunciare omessa pronuncia/extrapetizione; la Corte esclude il vizio perché la sentenza d’appello si è correttamente limitata a una ratio non censurata.
Richiamato per contestare l’asserita inidoneità dei motivi di appello; la Corte valorizza invece la mancata specifica critica a una autonoma ratio decisiva.
art. 111 Cost.
Invocato in relazione al dovere di motivazione; la Corte non ravvisa motivazione apparente nel punto decisivo.
Richiamato per denunciare assenza o apparenza di motivazione; la Corte esclude il vizio sul contenuto essenziale della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale richiamata per i vizi di nullità della sentenza dedotti in cassazione.
Indicato come base del rito societario con cui era stata introdotta originariamente la domanda.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito si fonda su una ratio decidendi autonoma e sufficiente da sola a sorreggere il dispositivo, l’impugnazione deve colpirla specificamente; in mancanza, ogni altra censura resta priva di interesse.
- L’azione di ripetizione dell’indebito va proposta contro il soggetto che ha effettivamente ricevuto la prestazione non dovuta; la legittimazione passiva non può essere radicata in capo a un diverso intermediario o soggetto del rapporto.
- La cessione di crediti e azioni non implica automaticamente la cessione dei contratti da cui i crediti derivano: per attribuire al cessionario il potere di contestare la validità del contratto occorre un chiaro trasferimento anche della posizione contrattuale.
- La responsabilità dell’intermediario per il fatto dei promotori finanziari, ove configurabile ai sensi dell’art. 2049 c.c., ha natura extracontrattuale e non sostituisce la necessaria verifica del rapporto contrattuale dedotto in giudizio.
- In cassazione, i vizi di omessa pronuncia, extrapetizione o motivazione apparente non possono essere accolti se la decisione impugnata è sorretta da una ragione assorbente non specificamente censurata.
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