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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14799/2025 del 02/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società operante nel leasing aveva acquistato da un'altra società due complessi industriali, uno ad Avellino e uno a Canonica d'Adda, dichiarando un prezzo complessivo inferiore rispetto a quello poi stimato dall'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate aveva notificato avviso di rettifica e liquidazione, rideterminando il valore dei beni sulla base di perizie dell'Agenzia del Territorio e chiedendo maggiori imposte ipotecaria e catastale, oltre a interessi e sanzioni. I ricorsi di primo grado erano stati accolti per violazione dello Statuto del contribuente, mentre in appello la CTR aveva parzialmente accolto l'impugnazione dell'Ufficio, ritenendo non applicabile il contraddittorio endoprocedimentale di cui all'art. 12 L. 212/2000 perché non si trattava di verifica fiscale, ma di diversa valutazione estimativa fondata su perizie, e aveva comunque ridotto del 20% i valori accertati. La società contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: carenza di specificità dell'appello dell'Ufficio; violazione dell'art. 12 Statuto del contribuente per mancato contraddittorio; nullità per motivazione inesistente o apparente; omesso esame di fatti decisivi sulle condizioni degli immobili e sui criteri di stima; motivazione contraddittoria e incomprensibile sulla riduzione del 20%; omessa pronuncia sulla dedotta violazione dell'art. 51 d.P.R. 131/1986 per mancata allegazione integrale della perizia; omessa pronuncia e violazione dell'art. 51 d.P.R. 131/1986 sul criterio del costo di produzione deprezzato e sull'assenza di comparazioni di mercato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel processo tributario, è sufficiente che l'appello dell'Amministrazione riproponga le ragioni già poste a base dell'atto e della difesa di primo grado, se diretto a contestare la decisione impugnata. Ha respinto il secondo motivo chiarendo che l'art. 12 L. 212/2000 si riferisce alle verifiche fiscali e al contraddittorio endoprocedimentale nei casi di accesso/ispezione/verifica, non ai casi di rettifica del valore basata su perizie estimative endoprocedimentali. Ha giudicato infondati anche i motivi sulla motivazione della sentenza di merito, osservando che la CTR aveva effettivamente descritto gli immobili e le incongruenze delle stime e che la riduzione del 20% rientrava nell'apprezzamento discrezionale di merito non sindacabile in cassazione. I motivi su omesso esame e omessa pronuncia sono stati respinti perché la CTR aveva comunque affrontato, anche implicitamente, le questioni prospettate, e comunque le perizie stragiudiziali non hanno valore di prova vincolante. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con applicazione anche del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "i motivi specifici dell'impugnazione"

    Nel processo tributario l'appello è validamente proposto anche se l'Amministrazione ripropone le stesse ragioni già svolte in primo grado, purché l'atto contenga una critica al decisum e consenta il riesame della causa nel merito.

  • art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Il contraddittorio endoprocedimentale preventivo previsto dalla norma è stato ritenuto non applicabile a una rettifica del valore fondata su perizie estimative endoprocedimentali, poiché non si trattava di verifica fiscale nei locali dell'impresa.

  • art. 51 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La censura relativa al criterio di stima e alla mancata allegazione integrale della perizia non è stata accolta, perché la CTR ha comunque fondato la decisione sugli elementi presenti in atti e la doglianza non era supportata da specifici elementi decisivi.

  • art. 112 c.p.c.

    Le doglianze di omessa pronuncia sono state escluse perché la CTR aveva deciso, anche implicitamente, sulle questioni prospettate, oppure le aveva assorbite nella valutazione di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione delle regole di valutazione della prova non è stata ritenuta configurabile come vizio autonomo di legittimità, essendo la valutazione probatoria riservata al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Il principio del libero convincimento opera sul piano del merito e non è sindacabile in cassazione come violazione di legge, salvo i limiti del vizio motivazionale.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta presente e comprensibile, dunque non è ravvisabile nullità per difetto assoluto di motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione della decisione di merito è stata considerata sufficiente e intellegibile.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato richiamato come paradigma per i vizi processuali e di nullità della sentenza, ma i relativi motivi sono stati ritenuti infondati.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è stato escluso perché i fatti dedotti erano stati considerati o comunque non erano decisivi nei termini allegati.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Le denunciate violazioni di legge sostanziale sono state ritenute insussistenti alla luce della corretta qualificazione della fattispecie compiuta dalla CTR.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'appello dell'Amministrazione soddisfa il requisito della specificità anche se ripropone le difese già svolte in primo grado, purché sia diretto a contestare la decisione impugnata e a sollecitare il riesame nel merito.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale di cui all'art. 12 dello Statuto del contribuente si collega alle verifiche fiscali, agli accessi e alle ispezioni; non si estende automaticamente a rettifiche di valore fondate su valutazioni estimative e perizie endoprocedimentali.
  • La valutazione delle prove, la ricostruzione dei fatti e l'apprezzamento dell'attendibilità delle stime rientrano nel merito e non sono, di regola, censurabili in cassazione come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
  • Il vizio di omesso esame o di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia affrontato la questione in modo anche implicito o quando la censura non indichi fatti o elementi specifici realmente decisivi e trascurati.
  • La perizia stragiudiziale o endoprocedimentale non ha valore di prova vincolante e il giudice di merito non è tenuto a recepirla integralmente, potendo valorizzarla solo come elemento indiziario o valutativo insieme agli altri dati di causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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