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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22539/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'impugnazione verteva sulla conferma della condanna della società al pagamento di €1.863,49 per il mancato adempimento dell'obbligo di lavaggio dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) forniti al lavoratore. La ricorrente deduceva: (i) travisamento della prova e violazione del principio di non contestazione in ordine alla qualificazione degli indumenti come D.P.I.; (ii) violazione di norme civilistiche e di sicurezza sul lavoro (artt. 2087 e 2697 c.c., art. 77 d.lgs. 81/2008) per aver attribuito agli indumenti la qualifica di D.P.I. senza prova della loro idoneità e dell'esposizione al rischio; (iii) errata liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. per mancanza di supporto probatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibile parte delle censure per carenza dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c. relative al principio di non contestazione e ha ritenuto infondati gli altri motivi: (a) ha confermato che gli indumenti di lavoro, se idonei a costituire una barriera protettiva, rientrano nella nozione ampia di D.P.I. e comportano l'obbligo datoriale di fornitura e manutenzione (compreso il lavaggio); (b) ha ritenuto non sindacabile in cassazione l'accertamento di fatto secondo cui il magazziniere era esposto agli stessi rischi dei manutentori, essendo l'ambiente di lavoro comune; (c) ha ritenuto legittima la liquidazione equitativa del danno quando è certa l'esistenza del danno e il datore non prova di aver adempiuto l'obbligo di lavaggio. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (compensi e esborsi indicati) e all'ulteriore contributo unificato previsto per il raddoppio.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di non contestazione: la Corte ha dichiarato inammissibile la censura per mancato rispetto delle prescrizioni procedurali (art. 366 c.p.c.) per chi invoca la violazione del principio.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma di riferimento per i vizi di motivazione e travisamento della prova; la Corte ha precisato i limiti del sindacato in cassazione e richiamato la disciplina sulla doppia conforme di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione apparente; la Corte ha ritenuto che la decisione impugnata esplicita adeguatamente l'iter logico.

  • art. 111 Cost.

    Evocato in ordine al diritto al giusto processo e motivazione; la Corte ha ritenuto rispettati i requisiti di motivazione.

  • art. 2087 c.c.

    Interpretato nel senso che l'obbligo datoriale di tutela della salute include la fornitura e la manutenzione (anche lavaggio) di indumenti che concretamente costituiscano barriera protettiva.

  • art. 2697 c.c.

    Rilevante sul piano probatorio: la ricorrente non ha fornito prova contraria sufficiente di aver adempiuto all'obbligo di manutenzione/lavaggio.

  • art. 77, comma 4, lett. a) d.lgs. 81/2008

    Richiamato nel quadro della normativa di sicurezza sul lavoro: la Corte ha ricondotto la questione alla normativa sui D.P.I. e agli obblighi di prevenzione del datore di lavoro.

  • d.lgs. 81/2008 (principi generali e nozione di prevenzione)

    La Corte ha richiamato il quadro normativo e le direttive europee per affermare che la nozione di D.P.I. è ampia e comprende qualsiasi attrezzatura o indumento che possa costituire una barriera protettiva.

  • art. 1226 c.c.

    Interpretato sul punto della liquidazione equitativa del danno: se il danno è ontologicamente certo e il datore non prova l'adempimento, è legittima una determinazione equitativa del danno da parte del giudice, purché motivata.

  • art. 395 c.p.c.

    Richiamato indirettamente con riferimento alle Sezioni Unite: il rimedio del revocazione per errore di fatto è previsto quando si tratta di travisamento del contenuto oggettivo della prova.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per disporre il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.

  • Direttiva quadro 89/391/CE

    Richiamata a supporto dell'interpretazione estensiva degli obblighi di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Massime di principio

  • Indumenti forniti dal datore possono essere qualificati come D.P.I. non solo se tecnicamente certificati, ma anche se, nella concreta situazione lavorativa, svolgono una funzione di barriera protettiva rispetto a rischi per la salute.
  • Il datore ha l'obbligo non solo di fornire D.P.I. idonei, ma anche di mantenerli in efficienza, compreso il lavaggio periodico quando necessario per la conservazione della funzione protettiva.
  • La valutazione dell'esposizione al rischio e la qualificazione degli indumenti come D.P.I. sono accertamenti di fatto non facilmente riesaminabili in cassazione, soprattutto se vi è una doppia conforme di merito.
  • Se sussiste l'omesso adempimento datoriale (es. mancato lavaggio) e l'esistenza del danno è certa, il giudice può procedere a una liquidazione equitativa del danno, che però deve contenere una motivazione sui criteri adottati.
  • Chi intende dedurre violazioni del principio di non contestazione in sede di cassazione deve rispettare le formalità dell'art. 366 c.p.c. e trascrivere gli atti e le argomentazioni sottese, altrimenti la censura è inammissibile.
  • Il datore che contesta la sussistenza dell'obbligo o dell'esposizione al rischio deve fornire prova convincente dell'adempimento delle misure di tutela; l'assenza di tale prova favorisce la condanna al risarcimento.

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