Cassazione Civile, Sentenza n. 22538/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso verteva sulla interpretazione dell'art. 3 del c.c.n.l. dirigenti (modificato il 30.12.2014) in relazione all'art. 26 dello stesso contratto e sulla possibilità di computare ai fini del trattamento minimo complessivo di garanzia (TMCG) l'anzianità maturata durante il periodo di aspettativa sindacale non retribuita (01/10/2009-30/12/2013). L'ente sosteneva che l'art. 3 rinvii solo al comma 2 dell'art. 26 (anzianità effettivamente prestata) ed escludesse quindi le anzianità convenzionali (comma 3) quali quelle connesse all'aspettativa sindacale; il dirigente chiedeva il computo di quel periodo ai fini del TMCG e la corresponsione delle differenze retributive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente e ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva condannato l'Ente al pagamento di euro 51.101,62 per differenze sul TMCG, riconoscendo che il periodo di aspettativa sindacale va computato nell'anzianità di servizio ai fini del TMCG per il periodo 2015-dicembre 2019. Motivazione: in base all'art.31 L.300/1970 e alla giurisprudenza consolidata, l'aspettativa sindacale è un diritto potestativo che conserva la continuità del rapporto e rende utili i periodi non retribuiti per la maturazione dei diritti non incompatibili (tra cui gli scatti e gli aumenti legati all'anzianità); le retribuzioni figurative devono essere quelle della categoria/qualifica posseduta al momento del collocamento in aspettativa e adeguate secondo la dinamica contrattuale; l'art.3 del c.c.n.l. rinvia al comma 2 dell'art.26 solo per i criteri numerici di computo (pro rata), ma non esclude l'applicazione del comma 3 (anzianità convenzionali) e quindi il riconoscimento dell'anzianità convenzionale collegata all'aspettativa sindacale. La Corte ha altresì condannato l'Ente alle spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
legge n. 300 del 1970 (art. 31)
i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato; tali periodi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione
La Corte sottolinea che l'art.31 configura un diritto potestativo con decorrenza automatica dalla comunicazione e che l'aspettativa determina la sospensione degli obblighi sinallagmatici ma conserva la continuità del rapporto; perciò i periodi di aspettativa sono utili alla maturazione di diritti legati alla sola persistenza del rapporto, salvo diversa disciplina collettiva espressa.
legge 23 aprile 1981, n. 155 (art. 8, comma 8)
le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione... sono commisurate alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera
Indica che per i periodi di aspettativa le retribuzioni figurative si devono determinare sulla base della categoria/qualifica posseduta al momento dell'inizio dell'aspettativa e poi adeguate secondo la dinamica contrattuale, escludendo elementi legati all'effettiva prestazione.
decreto legislativo n. 564 del 1996 (art. 3, comma 4)
Le retribuzioni figurative accreditabili... sono quelle previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria e non comprendono emolumenti collegati alla effettiva prestazione dell'attività lavorativa o condizionati ad una determinata produttività o risultato di lavoro né incrementi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione dell'anzianità di servizio
Precisa che le retribuzioni figurative devono rifarsi esclusivamente agli elementi contrattuali collegati alla qualifica e alla maturazione dell'anzianità, escludendo emolumenti legati a performance o ad altri requisiti di effettiva prestazione.
c.c.n.l. per i dirigenti delle aziende industriali (art. 3 e art. 26)
art.3 (comma 2) la determinazione dell'anzianità di servizio si computa ai sensi dell'art.26, comma 2; art.26: 1) l'anzianità comprende tutto il periodo di servizio prestato... 2) ogni anno iniziato si computa pro rata in relazione ai mesi di servizio prestato... 3) all'anzianità vanno sommate le anzianità convenzionali cui il dirigente abbia diritto
La Corte ha ritenuto che il richiamo dell'art.3 al solo comma 2 dell'art.26 vale solo per i criteri numerici del computo (pro rata dei mesi) e non esclude il comma 3; pertanto le anzianità convenzionali (incluse quelle collegate all'aspettativa sindacale) si sommano all'anzianità effettivamente prestata ai fini del TMCG.
Massime di principio
- I periodi di aspettativa sindacale non retribuita sono, salvo diversa e chiara disciplina collettiva, utili ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio e di istituti legati alla sola durata del rapporto (es. scatti, TMCG) perché l'art.31 L.300/1970 preserva la continuità del rapporto.
- Le retribuzioni figurative per aspettativa devono essere determinate in base alla categoria e alla qualifica posseduta al momento dell'inizio dell'aspettativa e adeguate in relazione alla dinamica salariale prevista dal contratto collettivo; sono esclusi elementi legati all'effettiva prestazione lavorativa.
- Un rinvio contrattuale a uno specifico comma (es. art.3 che rinvia al comma 2 di art.26) va interpretato alla luce della struttura contrattuale complessiva: il richiamo formale ai criteri numerici non implica automaticamente esclusione di disposizioni coessenziali (come le anzianità convenzionali) presenti nello stesso articolo.
- La disciplina collettiva può derogare al principio generale di utilità dei periodi di aspettativa solo se contiene clausole chiare e univoche che collegano i benefici (scatti, TMCG) all'effettività della prestazione o ad altri requisiti diversi dalla mera durata del rapporto.
- In contenziosi analoghi è essenziale esaminare simultaneamente: la normativa statale (art.31 L.300, L.155/1981, d.lgs.564/1996), la clausola collettiva applicabile (testo integrale degli articoli richiamati) e la giurisprudenza consolidata, che tende a preservare i diritti del lavoratore chiamato a cariche sindacali.
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