Cassazione Civile, Sentenza n. 22566/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ricorrente impugnava la sentenza che aveva rigettato la sua domanda volta a ottenere la declaratoria dell'insussistenza della pretesa contributiva dell'INPS relativa all'eccedenza rispetto ai massimali annui di contribuzione sulla retribuzione corrisposta a due lavoratori che avevano optato per il regime contributivo. Overmarine sosteneva che l'opzione del lavoratore fosse efficacemente comunicata dal lavoratore al datore di lavoro e che la trasmissione dei flussi UNIEMENS da parte del datore bastasse a rendere nota l'opzione all'INPS, rendendo quindi illegittima la richiesta contributiva per l'eccedenza
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il principio già affermato in grado di merito: l'opzione del lavoratore per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo deve essere espressa in forma scritta e indirizzata dall'assicurato all'ente previdenziale. La Corte ha ritenuto che si tratti di un negozio unilaterale recettizio i cui effetti ricadono direttamente nella sfera giuridica dell'ente previdenziale e che, per esigenze di certezza e per la natura pubblicistica della scelta, la forma scritta e l'invio all'INPS siano requisiti essenziali. Ne consegue che la semplice comunicazione datoriale tramite i flussi UNIEMENS è inidonea a sostituire la dichiarazione scritta indirizzata all'INPS, salvo che non emerga un valido potere di rappresentanza conferito dal lavoratore al datore di lavoro (questione non rilevata nel caso di specie). Per tali ragioni la pretesa contributiva dell'INPS in relazione all'eccedenza rispetto al massimale è stata ritenuta legittima. La Corte ha compensato le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'eventuale versamento dell'ulteriore contributo unificato
Norme richiamate
art. 1, comma 23, legge n. 335/1995
Prevede la facoltà di optare per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo per determinate categorie di lavoratori; la Corte interpreta che l'opzione sia atto unilaterale diretto a incidere sul rapporto con l'ente previdenziale e pertanto richieda forma e modalità adeguate
art. 2, comma 18, legge n. 335/1995
per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'art. 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile [...], con effetto sui periodi contributivi [...] successivi alla data di esercizio dell'opzione
Stabilisce l'effetto contributivo dell'opzione, ossia l'applicazione di un massimale annuo dalla data di esercizio dell'opzione; la Corte conclude che il godimento del massimale dipende dall'effettivo esercizio dell'opzione secondo la forma richiesta
art. 2, comma 1, d.l. n. 355/2001 conv. con l. n. 417/2001
Interpretazione autentica del legislatore che chiarisce l'ambito soggettivo dell'opzione prevista dal comma 23 dell'art. 1, estendendo la facoltà ad alcune fattispecie; citata per delineare il quadro normativo dell'opzione
art. 1334 c.c.
Riferimento alle regole sulla destinazione della dichiarazione nella sfera giuridica del destinatario; la Corte lo usa per argomentare che l'opzione deve essere indirizzata all'ente previdenziale e produrre effetti nella sua sfera giuridica
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma processuale citata in relazione alla determinazione e compensazione delle spese di giudizio e alla declaratoria sulla sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- L'opzione del lavoratore per il regime contributivo costituisce un atto unilaterale recettizio che incide direttamente sul rapporto con l'ente previdenziale e quindi deve essere manifestata in forma scritta e indirizzata all'INPS per produrre effetti nei confronti dell'istituto
- La comunicazione effettuata dal datore di lavoro tramite i flussi UNIEMENS non sostituisce la dichiarazione scritta del lavoratore indirizzata all'INPS e, quindi, non rende automaticamente applicabile il massimale contributivo previsto per chi ha esercitato l'opzione
- Solo in presenza di un espresso e valido potere di rappresentanza conferito dal lavoratore al datore di lavoro la comunicazione datoriale potrebbe sostituire la dichiarazione diretta del lavoratore all'INPS; in mancanza, occorre il documento scritto inviato dall'assicurato all'ente
- Per evitare contestazioni contributive, il datore di lavoro dovrebbe acquisire e conservare la documentazione probatoria dell'opzione del lavoratore, preferibilmente la dichiarazione scritta inviata all'INPS o una procura espressa che autorizzi il datore di lavoro a rappresentare il lavoratore nei confronti dell'ente
- In controversie simili, il giudice valuterà la sussistenza e la forma della manifestazione di volontà del lavoratore; l'assenza di prova scritta indirizzata all'INPS rende probabile l'accoglimento della pretesa contributiva dell'INPS in ordine all'eccedenza rispetto ai massimali
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 4 ago 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 22538/2025 del 04/08/2025
- Sentenza lavoro · 4 ago 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 22539/2025 del 04/08/2025
- Sentenza lavoro · 4 ago 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 22540/2025 del 04/08/2025
- Sentenza lavoro · 4 ago 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 22541/2025 del 04/08/2025
- Sentenza lavoro · 4 ago 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 22564/2025 del 04/08/2025
- Sentenza lavoro · 2 ago 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 22277/2025 del 02/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →