Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22540/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso riguarda la mancata fornitura da parte della società del servizio di lavaggio degli indumenti qualificati come D.P.I. (camicie antistatiche e ignifughe, pantaloni, giubbetto e giacche resistenti all'arco elettrico). Il lavoratore aveva ottenuto in primo grado e in appello il risarcimento di euro 3.400,00 per il danno derivante dall'inadempimento datoriale all'obbligo di garantire il lavaggio e quindi l'efficienza e l'igiene dei D.P.I.. La società ha impugnato in cassazione sostenendo che l'art. 77 del d.lgs. 81/2008 non imponga un obbligo specifico di lavaggio (che sarebbe invece onere del lavoratore ai sensi dell'art. 78), e che l'art. 2087 c.c. non può essere usato per integrare un obbligo non previsto dalla normativa speciale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione di merito. Ha ritenuto che, quando i D.P.I. consistono in indumenti che proteggono da rischi gravi (come il rischio elettrico), il loro lavaggio rientri nelle "condizioni d'igiene" e nella "manutenzione" che il datore di lavoro è tenuto ad assicurare ai sensi dell'art. 77, comma 4, lett. a) del d.lgs. 81/2008. Ha inoltre escluso che l'obbligo dei lavoratori di "provvedere alla cura" dei D.P.I. (art. 78) comprenda l'onere di effettuare i lavaggi, altrimenti si scaricherebbe sul lavoratore la responsabilità per la manutenzione necessaria a garantire l'efficacia protettiva. La Cassazione ha confermato il nesso causale tra inadempimento datoriale e danno subito dal lavoratore e ha quindi lasciato ferma la liquidazione equitativa di euro 3.400,00 disposta in grado di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio in Cassazione.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 81 del 2008, art. 77 (Obblighi del datore)

    "Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante"

    La Corte ha interpretato tale disposizione nel senso che, se i DPI sono indumenti protettivi, il loro lavaggio rientra tra le modalità di manutenzione e tra le condizioni di igiene che il datore è tenuto ad assicurare.

  • d.lgs. n. 81 del 2008, art. 78 (Obblighi dei lavoratori)

    "2. ... i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conforme... 3. I lavoratori: a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa."

    La Corte ha ritenuto che l'obbligo del lavoratore di "provvedere alla cura" non equivale all'obbligo di eseguire la manutenzione necessaria a garantire l'efficienza dei DPI (es. lavaggi obbligatori e controllati), ma implica più limitatamente diligenza nell'uso e nella conservazione del DPI.

  • d.lgs. n. 81 del 2008, art. 74 (Definizione di DPI)

    "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi..."

    La definizione amplia la categoria dei DPI fino a comprendere indumenti protettivi; ciò rende applicabili a tali indumenti gli obblighi di fornitura e mantenimento previsti dal decreto.

  • d.lgs. n. 81 del 2008, art. 20

    richiamata in motivazione per il dovere generale di collaborazione del lavoratore

    L'art. 20 prevede la cooperazione del lavoratore per la sicurezza, ma non può essere interpretato come fonte di un obbligo di manutenzione/ lavaggio che sposti sul lavoratore la responsabilità primaria del datore di lavoro.

  • art. 2087 c.c.

    citato come norma generale sulla sicurezza sul lavoro

    La Corte ricorda che l'art. 2087 ha funzione di tutela residuale e conferma che, anche ove applicabile, esso non contraddice ma rafforza l'obbligo datoriale di adottare misure necessarie per la sicurezza, inclusa la manutenzione dei DPI quando richiesta.

  • Circolare Ministero del Lavoro n. 34/1999

    "...il datore di lavoro debba assicurare le condizioni igieniche nonché l'efficienza dei D.P.I.... A tale scopo è necessario che il datore di lavoro provveda alla loro pulizia stabilendone altresì la periodicità."

    La circolare, richiamata dalla Corte, supporta l'interpretazione secondo cui il datore è tenuto ad assicurare la pulizia/ lavaggio dei DPI e può svolgerla internamente o tramite terzi, restando la responsabilità in capo al datore.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co. 1 quater

    richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto

    Norma procedurale rilevante per l'effetto processuale della sentenza di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Se i dispositivi di protezione individuale sono indumenti che proteggono da rischi specifici, il datore di lavoro è tenuto a garantire non solo la loro fornitura ma anche il mantenimento in efficienza e le condizioni di igiene: il lavaggio rientra fra le modalità di manutenzione quando è strumentale a mantenere la funzione protettiva.
  • L'obbligo dei lavoratori di "provvedere alla cura" dei DPI non può essere inteso come onere di eseguire la manutenzione necessaria a garantire l'efficacia protettiva (es. lavaggi controllati secondo le istruzioni del fabbricante); spetta al datore assicurare e vigilare su tali misure.
  • Il datore di lavoro può esternalizzare il servizio di lavaggio ma non può esonerarsi dalla responsabilità: deve stabilire modalità, frequenza e controlli compatibili con le istruzioni del fabbricante e con la funzione protettiva dei DPI.
  • Quando la manutenzione (incluso il lavaggio) influisce sulla capacità protettiva del DPI (es. limite di numero di lavaggi indicato dal fabbricante), il datore deve rispettare tali indicazioni e organizzarne l'attuazione; il mancato rispetto può determinare responsabilità e risarcimento del danno.
  • In presenza di rischi gravi o di danni potenzialmente permanenti/letali, i principi di prevenzione impongono una più rigorosa interpretazione degli obblighi datoriali: il rischio elevato rafforza l'obbligo di misure di controllo e manutenzione da parte del datore.
  • La documentazione tecnica (etichette e istruzioni del fabbricante) e la prova dell'effettiva organizzazione del servizio di manutenzione/ lavaggio sono elementi decisivi in caso di contenzioso: il datore dovrebbe prevedere traccia, supervisione e formazione specifica.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.