Cassazione Civile, Ordinanza n. 33258/2023 del 29/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente impugnava un avviso di accertamento sintetico ex art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973, con cui l'Ufficio le aveva imputato un maggior reddito IRPEF di euro 26.400, a fronte di redditi dichiarati assenti, sulla base di indici di capacità contributiva desunti da movimenti finanziari verso e da conti esteri e dall'acquisto di un immobile adibito ad abitazione principale. In sede di merito la contribuente sosteneva che alcuni bonifici individuati dall'Ufficio come trasferimenti di capitali verso l'estero erano in realtà accrediti di somme provenienti dalla madre residente in Russia, e che tali somme, insieme ad altri apporti, avevano consentito anche il pagamento delle rate del mutuo e delle spese di vita. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o mancante, denunciando violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 111 Cost.; 2) violazione dell'art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973 e del D.M. 10.9.1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente valorizzato i movimenti bancari come indici di spesa; 3) violazione degli artt. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando la valutazione delle prove e l'apprezzamento dei documenti bancari. Nelle memorie aveva inoltre invocato un asserito giudicato esterno favorevole relativo ad annualità successive, eccezione respinta per mancata produzione delle sentenze richiamate.
La decisione
La Corte ha rigettato l'eccezione di giudicato esterno, perché le sentenze invocate dalla ricorrente non erano state prodotte. Ha poi ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione effettiva e intelligibile, idonea a far comprendere l'iter logico seguito dalla CTR. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché diretti sostanzialmente a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. In particolare, la Corte ha ribadito che, nel regime dell'accertamento sintetico, il contribuente può fornire prova contraria anche dimostrando che la spesa non esiste o esiste in misura inferiore, ma nel caso concreto la CTR aveva, con apprezzamento di merito insindacabile, escluso che le somme fossero liberalità materne e aveva ritenuto non giustificata la spesa per l'acquisto dell'immobile. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con gli effetti di legge in tema di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973
disciplina l'accertamento sintetico del reddito, fondato su indici di capacità contributiva e spese per incrementi patrimoniali, salva la prova contraria del contribuente mediante dimostrazione documentale di redditi esenti, soggetti a ritenuta o, più in generale, dell'inesistenza o minor entità del reddito presunto
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sua violazione rileva quando la motivazione sia del tutto mancante, apparente o comunque tale da integrare un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiede la motivazione della sentenza tributaria, la cui mancanza o apparenza può integrare error in procedendo
art. 111 Cost.
funge da parametro costituzionale dell'obbligo di motivazione, il cui minimo costituzionale deve essere rispettato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per denunciare violazioni di legge
invocato per contestare la valutazione delle prove, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta al merito
invocato per contestare l'apprezzamento probatorio, ma senza denunciare un effettivo vizio di violazione dei canoni legali di prova
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura di motivazione è ammissibile solo se la sentenza presenti una vera anomalia motivazionale che si traduca in mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o perplessità incomprensibile; non è sufficiente contestare la sufficienza o la persuasività della motivazione.
- In tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, l'Ufficio può fondare la presunzione di maggior reddito su elementi certi indice di capacità contributiva e su spese per incrementi patrimoniali; il contribuente può superare la presunzione solo con prova contraria documentale idonea a dimostrare l'esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta, oppure che la spesa non è stata sostenuta nei termini presunti.
- Se il contribuente allega che la spesa è stata coperta da liberalità o da apporti di terzi, la prova di tali liberalità deve essere fornita con documenti specifici, ai quali il giudice di merito deve fare espresso riferimento nella motivazione.
- In cassazione non è consentito chiedere un nuovo apprezzamento delle prove o delle risultanze di merito: la valutazione dell'attendibilità e della concludenza degli elementi probatori resta riservata al giudice di merito, salvo violazioni di legge realmente dedotte e dimostrate.
- L'eccezione di giudicato esterno richiede che il provvedimento invocato sia effettivamente prodotto in giudizio, non essendo sufficiente un mero richiamo assertivo a sentenze favorevoli relative ad annualità diverse.
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