Sentenza del 19/02/2019 n. 33 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori importi ai fini IVA, IRPEF, addizionale regionale e comunale, applicando anche sanzioni. L'accertamento si fondava su movimentazioni bancarie ritenute non giustificate, comprendenti versamenti, prelevamenti, cambi di assegni e operazioni su un conto cointestato con il coniuge. La ricorrente contestava il difetto di motivazione, l'illegittimità del raddoppio dei termini di accertamento e la ricostruzione reddituale, sostenendo che i movimenti derivassero da precedenti assunzioni di debito. In appello insisteva inoltre sulla mancata produzione della denuncia penale e sull'insufficiente valutazione delle giustificazioni e della documentazione depositata.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado, che aveva respinto il ricorso. È stato ritenuto legittimo il raddoppio dei termini, poiché per il periodo d'imposta 2010 sussisteva una notizia di reato per dichiarazione infedele, trasmessa il 22 dicembre 2014, entro i termini ordinari. Non era necessario allegare la denuncia penale all'avviso di accertamento né produrla in giudizio: era sufficiente verificare l'esistenza dell'obbligo di denuncia e la comunicazione al pubblico ministero, sulla base degli elementi istruttori. Nel merito, la contribuente non ha fornito una prova analitica e specifica della natura non reddituale delle singole movimentazioni, in particolare dei versamenti sul conto cointestato con il coniuge. È stata quindi condannata al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973
Disciplina il raddoppio dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi nei casi in cui la violazione fiscale comporti l'obbligo di denuncia penale.
Art. 57, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972
Prevede il raddoppio dei termini di accertamento anche ai fini IVA quando la violazione fiscale presenta profili di rilevanza penale.
Art. 1, comma 132, della legge n. 208/2015
Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il termine ordinario; tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per i reati previsti dal decreto legislativo n. 74/2000, i termini sono raddoppiati.
La disciplina transitoria si applica agli avvisi relativi ai periodi precedenti al 2016 non ancora notificati all'entrata in vigore della nuova normativa. Il raddoppio opera se la denuncia è presentata entro la scadenza del termine ordinario e sussiste l'obbligo di denuncia, anche se il procedimento penale non giunge a conclusione.
Art. 331 del codice di procedura penale
Individua l'obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali quando emergono elementi idonei a far ipotizzare un reato perseguibile d'ufficio.
Art. 4 del decreto legislativo n. 74/2000
Riguarda il reato di dichiarazione infedele, ritenuto astrattamente configurabile sulla base degli elementi dell'accertamento e sufficiente, nel caso concreto, a giustificare il raddoppio dei termini.
Massime di principio
- Per gli accertamenti relativi a periodi d'imposta anteriori alla riforma del 2015-2016, il raddoppio dei termini può operare quando emerge un obbligo di denuncia per un reato tributario e la denuncia è stata trasmessa entro il termine ordinario.
- Ai fini del raddoppio non è necessariamente richiesta l'allegazione della denuncia penale all'avviso di accertamento o la sua produzione integrale in giudizio; il giudice deve verificare la comunicazione della notizia di reato e la presenza di elementi minimi che rendano configurabile l'obbligo di denuncia, evitando denunce meramente strumentali.
- Le risultanze delle indagini bancarie costituiscono presunzioni legali a carico del contribuente. Chi intende escludere la natura reddituale delle movimentazioni deve fornire una giustificazione analitica, documentata e riferita a ciascuna operazione.
- Giustificazioni generiche, ricostruzioni complessive o il semplice richiamo a rapporti debitori non sono sufficienti se non consentono di collegare con certezza ogni singolo movimento bancario al rapporto giuridico sottostante.
- Il procedimento tributario e quello penale operano secondo il principio del doppio binario: l'accertamento fiscale può proseguire anche se il procedimento penale viene archiviato, si conclude con esito assolutorio o il reato si prescrive, purché al momento rilevante sussistessero i presupposti per la denuncia.
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