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Sentenza

Sentenza del 19/02/2019 n. 30 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva svolto una verifica fiscale sugli esercizi 2012 e 2013, ritenendo che l'ASD non rispettasse, né formalmente né sostanzialmente, i requisiti necessari per beneficiare della decommercializzazione dei corrispettivi specifici e dei regimi fiscali agevolati previsti per gli enti sportivi dilettantistici. L'Ufficio aveva quindi qualificato tutte le entrate come ricavi commerciali, attribuito una partita IVA e notificato un avviso di accertamento per la determinazione del reddito d'impresa. La CTP di Trieste aveva respinto il ricorso, ritenendo l'associazione caratterizzata da finalità lucrativo-commerciali, anche in ragione della presunta mancanza di effettiva democraticità. L'ASD ha impugnato tale decisione sostenendo che la democraticità, da sola, non è decisiva per qualificare l'attività come commerciale e che lo statuto era conforme alla normativa fiscale.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'ASD, ritenendo irrilevante e inconferente, ai fini della qualificazione commerciale dell'attività, la sola presunta assenza di democraticità interna. Secondo il giudice, occorre verificare l'effettivo esercizio concreto di un'impresa commerciale e non limitarsi a elementi quali il ridotto numero dei partecipanti alle assemblee, la mancata discussione dei verbali o la gestione accentrata in capo al presidente. È stato inoltre rilevato che lo statuto era conforme all'art. 148, comma 8, del TUIR e che non era stata contestata la non conformità delle clausole statutarie. La sentenza di primo grado è stata riformata, l'avviso di accertamento è stato annullato e le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 148 del TUIR, richiamato nel testo come DPR 600/1973

    La disposizione consente, al ricorrere dei requisiti sostanziali e statutari, di non qualificare come commerciali determinate attività svolte da enti associativi nei confronti dei propri associati. La conformità dello statuto alle prescrizioni del comma 8 costituisce un elemento rilevante, ma deve essere accompagnata dalla verifica concreta dell'attività svolta.

  • Art. 90 della legge n. 289/2002

    È richiamato quale fonte dei benefici fiscali previsti per le associazioni sportive dilettantistiche, la cui applicazione presuppone che l'ente sia effettivamente un'ASD e non una struttura utilizzata come schermo per un'attività commerciale.

  • Legge n. 398/2001

    È richiamata quale normativa agevolativa applicabile agli enti sportivi dilettantistici in presenza dei relativi presupposti. Il beneficio può essere disconosciuto quando sia dimostrato l'effettivo esercizio prevalente di un'impresa commerciale incompatibile con la natura dell'ente.

  • Art. 148 del TUIR e principio di effettività dell'attività associativa

    La sentenza afferma che la qualificazione fiscale non può fondarsi esclusivamente su irregolarità formali o su una partecipazione assembleare ridotta, ma richiede la prova concreta di un'attività commerciale esercitata con modalità imprenditoriali e con finalità lucrativa.

  • Sentenza della Corte di cassazione n. 5836/2013

    Il fatto che un'associazione svolga attività economica o remuneri alcuni collaboratori non è sufficiente, da solo, a trasformarla in una società o a dimostrare la finalità lucrativa. Occorre verificare l'eventuale volontà di distribuire gli utili ai soci e il rapporto tra attività economica e perseguimento dello scopo associativo.

Massime di principio

  • Per disconoscere i benefici fiscali di un'ASD non è sufficiente dimostrare una gestione poco partecipata, assemblee con pochi presenti o decisioni accentrate nel presidente: occorre provare in concreto l'esercizio di un'impresa commerciale e l'eventuale finalità lucrativa.
  • La conformità dello statuto alle prescrizioni fiscali è un elemento importante, ma non è da sola decisiva: l'Amministrazione deve valutare anche il funzionamento effettivo dell'associazione e le modalità con cui vengono svolte le attività.
  • La presenza di entrate, tariffe differenziate, promozioni o compensi a collaboratori non comporta automaticamente natura commerciale o societaria, se tali attività sono strumentali al perseguimento dello scopo sportivo e non vi è distribuzione di utili.
  • In una controversia analoga, l'Amministrazione finanziaria dovrebbe dimostrare elementi sostanziali quali prevalenza dell'attività commerciale, organizzazione imprenditoriale, clientela non associata, assenza di reale mutualità o distribuzione occulta di utili.
  • La sentenza non afferma che ogni irregolarità associativa sia irrilevante: tali elementi possono assumere valore probatorio se, insieme ad altri fatti concreti, dimostrano che l'associazione è solo uno schermo per un'attività commerciale.

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