Sentenza del 19/02/2019 n. 350 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Intimazione di pagamento - titolo esecutivo - non è tale - atto emesso nell'interesse de contribuente - è tale. Sentenza di Commissione tributaria - titolo esecutivo - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha chiarito che l’intimazione di pagamento notificata dall’Amministrazione non costituisce titolo esecutivo, ma un mero avviso informativo emesso nell’interesse del contribuente. Il titolo esecutivo resta la sentenza tributaria favorevole all’Amministrazione, che può avere efficacia esecutiva provvisoria. L’intimazione serve quindi a preannunciare l’affidamento del ruolo all’agente della riscossione e i relativi ulteriori costi.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l’intimazione di pagamento non potesse essere considerata un titolo esecutivo autonomo. L’atto, infatti, ha la funzione di informare il contribuente che, in mancanza di pagamento, il ruolo sarà affidato all’agente della riscossione, con il conseguente aggravio degli oneri e dell’aggio di riscossione. Il titolo esecutivo, anche se provvisorio, è invece costituito dalla sentenza della Commissione tributaria.
Norme richiamate
Sentenza della Commissione tributaria
Il titolo esecutivo (ancorché provvisorio) resta la sentenza della Commissione tributaria.
La sentenza tributaria costituisce il titolo esecutivo, anche quando la sua efficacia sia provvisoria; l’intimazione di pagamento non sostituisce né crea autonomamente tale titolo.
Intimazione di pagamento
L’intimazione di pagamento notificata dall’Amministrazione a seguito di sentenza a sé favorevole non rappresenta titolo esecutivo, ma mero avviso.
L’intimazione ha funzione informativa e preannuncia il successivo affidamento del ruolo all’agente della riscossione, oltre all’eventuale aggravio dell’aggio, ma non è di per sé il fondamento esecutivo della pretesa.
Massime di principio
- Quando un atto dell’Amministrazione comunica l’imminente riscossione di una somma, occorre distinguere tra il documento che costituisce il titolo esecutivo e il successivo atto meramente informativo o preparatorio.
- In presenza di una sentenza tributaria favorevole all’Amministrazione, il titolo esecutivo può essere rappresentato dalla sentenza stessa, anche se soggetta a impugnazione o dotata di efficacia provvisoria.
- L’intimazione di pagamento non deve essere automaticamente considerata un titolo esecutivo autonomo: la sua funzione può limitarsi a informare il contribuente delle conseguenze del mancato pagamento e dell’avvio della riscossione.
- Per contestare correttamente la pretesa è necessario individuare quale atto fondi effettivamente l’esecuzione e verificare la validità, l’efficacia e la notificazione del relativo titolo.
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