Sentenza del 19/02/2019 n. 248 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Concetto di "persona di famiglia" nella notifica degli atti. -"Persona di famiglia" nella giurisprudenza di legittimità. - Notifica "tamquam non esset" - "Conoscenza legale" di un atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di intimazione di pagamento, limitatamente agli importi derivanti da una cartella relativa a IRPEF e sanzioni, sostenendo di non aver mai ricevuto validamente la cartella e deducendo inoltre la prescrizione della pretesa per assenza di atti interruttivi. La cartella risultava consegnata presso la residenza della contribuente al soggetto indicato nella relata come suo "fidanzato". L'Agenzia sosteneva che tale notifica fosse valida, anche alla luce dell'evoluzione sociale e normativa del concetto di convivente o persona di famiglia, e che l'impugnazione fosse tardiva.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto invalida, anzi tamquam non esset, la notifica della cartella effettuata al fidanzato, poiché il fidanzato non è parente né affine e la contribuente aveva documentato che non era convivente, producendo stato di famiglia e certificato di residenza. Di conseguenza, mancava un valido atto prodromico all'intimazione e la pretesa risultava insussistente nei limiti impugnati. È stata inoltre respinta l'eccezione di tardività, poiché l'eccezione di prescrizione non è soggetta a termini di decadenza o preclusioni e può essere proposta anche in sede di opposizione all'esecuzione. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 1.600 oltre accessori, con pagamento in favore dello Stato per l'ammissione della contribuente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
Art. 139, comma 2, c.p.c.
La notifica può essere eseguita, in determinati casi, a persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda.
La nozione giurisprudenziale di persona di famiglia comprende parenti e affini e non richiede necessariamente la convivenza. Tuttavia, il fidanzato non è automaticamente persona di famiglia, parente o affine. La qualità del consegnatario può presumersi dalle dichiarazioni contenute nella relata, ma il destinatario può fornire prova contraria.
Cass. civ. n. 26501/2014
La qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite nella relata di notifica.
La presunzione derivante dalla relata è relativa e può essere superata dal destinatario mediante prova contraria, come documenti anagrafici o altri elementi idonei a dimostrare l'assenza del rapporto familiare o di convivenza.
Art. 2946 c.c.
Prescrizione ordinaria decennale.
La contribuente ha dedotto la prescrizione della pretesa per il decorso del termine senza atti interruttivi. La sentenza precisa che l'eccezione di prescrizione può essere fatta valere anche successivamente, non essendo soggetta a termini di decadenza o preclusioni.
Art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992
Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le proprie difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente.
La parte resistente deve contestare specificamente le deduzioni del ricorrente nel primo grado; la mancata presa di posizione può incidere sulla possibilità di introdurre successivamente difese o contestazioni.
Massime di principio
- La consegna di un atto notificato a un soggetto diverso dal destinatario è valida solo se il consegnatario rientra nelle categorie previste dalla legge, come persona di famiglia, affine o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda.
- Il semplice rapporto di fidanzamento non rende automaticamente il consegnatario una persona di famiglia e non consente, da solo, la notifica sostitutiva prevista dall'art. 139 c.p.c.
- La relata di notifica beneficia di una presunzione relativa sulle dichiarazioni del consegnatario, ma il destinatario può superarla con documentazione anagrafica o con altra prova concreta dell'assenza di parentela, affinità, convivenza o stabile addetta alla casa.
- Se manca una notifica rituale dell'atto prodromico, l'atto successivo può risultare privo di valido presupposto e la notifica deve essere considerata tamquam non esset, anche se il destinatario abbia avuto una conoscenza di fatto dell'atto.
- La conoscenza legale non coincide necessariamente con la conoscenza effettiva: essa deriva dal rispetto delle forme di notificazione stabilite dalla legge.
- Quando il destinatario contesta tempestivamente e documenta l'irregolarità della consegna, il giudice deve applicare con rigore le categorie dei soggetti abilitati a ricevere l'atto.
- L'eccezione di prescrizione, una volta maturato il termine, non è normalmente soggetta a termini di decadenza o preclusioni e può essere proposta anche in sede di opposizione all'esecuzione, nei limiti consentiti dal rito applicabile.
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