Sentenza del 19/02/2019 n. 130 - Comm. Trib. Prov. Avellino
RISCOSSIONE - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO - Società estinta - Cartella di pagamento notificata ai soci coobbligati - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cartella di pagamento notificata ai soci è stata ritenuta legittima. I soci sono considerati condebitori solidali per l'IVA non versata dalla società e l'Amministrazione può procedere nei loro confronti quando la riscossione a carico della società estinta è risultata infruttuosa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti contestavano la legittimità delle cartelle di pagamento notificate personalmente ai soci dopo l'estinzione della società, sostenendo implicitamente che il debito tributario avrebbe dovuto essere richiesto esclusivamente alla società. La controversia riguardava, in particolare, il mancato versamento dell'IVA e la possibilità di procedere nei confronti dei soci dopo l'infruttuosa iscrizione a ruolo a carico della società estinta.
Norme richiamate
Disciplina della responsabilità dei soci di società in nome collettivo
I soci di una società in nome collettivo rispondono solidalmente delle obbligazioni sociali, comprese quelle tributarie, secondo il regime previsto per questo tipo societario.
Normativa IVA
Il mancato versamento dell'IVA genera un'obbligazione tributaria per la quale, in presenza dei presupposti della responsabilità solidale, l'Amministrazione può agire anche nei confronti dei soci.
Massime di principio
- L'estinzione di una società in nome collettivo non impedisce automaticamente all'Amministrazione finanziaria di riscuotere i debiti tributari nei confronti dei soci.
- Quando la società è estinta e la riscossione nei suoi confronti è rimasta infruttuosa, i soci possono essere destinatari di cartelle di pagamento per i debiti sociali, inclusa l'IVA non versata.
- La responsabilità dei soci di una società in nome collettivo è solidale: il Fisco può quindi rivolgersi ai singoli soci per l'intero debito, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla legge.
- La mera cessazione o estinzione della società non costituisce, di per sé, una valida ragione per annullare la cartella notificata ai soci.
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