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Sentenza

Sentenza del 19/02/2019 n. 128 - Comm. Trib. Prov. Imperia

ACCERTAMENTO - studi di settore - dichiarato - divergenza - 15% - ammissibilità - "grave incongruenza" - inconfigurabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, avente a oggetto IRES, IRAP e IVA, con cui l'Ufficio aveva determinato maggiori ricavi e una maggiore base imponibile applicando gli studi di settore. La ricorrente ha contestato il difetto di motivazione dell'atto, l'errata quantificazione dei costi del personale, indicati dall'Ufficio in 45.525 euro anziché in 40.755 euro, nonché l'asserita reiterazione delle incongruenze. In particolare, ha sostenuto che lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione corretta degli studi di settore non fosse sufficientemente grave da giustificare l'accertamento induttivo.

La decisione

La Commissione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la società aveva dichiarato ricavi per 132.250 euro, mentre, utilizzando il corretto costo del personale, gli studi di settore avrebbero determinato ricavi per 152.490 euro, con una differenza di 20.240 euro, pari a poco più del 15% dei ricavi dichiarati. In assenza di ulteriori irregolarità e considerata congrua la redditività netta del capitale proprio, tale scostamento non è stato ritenuto una grave incongruenza idonea a fondare l'accertamento. L'avviso è stato quindi annullato e le spese di lite sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 600/1973

    La norma disciplina l'accertamento analitico-induttivo e richiede la presenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti. Nel caso concreto, la Commissione ha ritenuto che il solo scostamento dagli studi di settore, pari a poco più del 15%, non fosse sufficiente a integrare una grave incongruenza.

  • Cassazione civile, sentenza n. 22946 del 10 novembre 2015

    La Commissione richiama l'orientamento della Cassazione secondo cui una divergenza inferiore al 21% rispetto ai risultati degli studi di settore può non essere sufficiente, da sola, a configurare una grave incongruenza idonea a giustificare l'accertamento.

Massime di principio

  • Lo scostamento dagli studi di settore non determina automaticamente l'illegittimità o la fondatezza dell'accertamento: deve essere valutato insieme agli altri elementi economici e contabili dell'impresa.
  • Una divergenza contenuta, in particolare prossima o inferiore al 21%, può non integrare da sola una grave incongruenza, soprattutto quando non emergano ulteriori irregolarità.
  • L'Amministrazione finanziaria deve utilizzare dati contabili corretti e motivare adeguatamente il procedimento di ricostruzione dei ricavi; un errore nel costo del personale può incidere sulla validità dell'accertamento.
  • La congruità della redditività complessiva dell'impresa e l'assenza di anomalie ulteriori possono escludere la sufficienza dello scostamento come prova presuntiva.
  • La soglia del 21% non costituisce una regola automatica applicabile a ogni caso: la gravità dell'incongruenza deve essere valutata concretamente, considerando la specifica situazione economica e contabile del contribuente e la motivazione dell'avviso.

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