Cassazione Civile, Ordinanza n. 30548/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La ricorrente ha impugnato davanti al Consiglio di Stato il diniego dell'assegno di cura per persone in condizioni di gravissima disabilità, negato dall'amministrazione in ragione della scarsità delle risorse disponibili e dell'applicazione di criteri regionali di priorità anche socio-economici e lavorativi, pur in presenza dell'accertato requisito di non autodeterminazione. Davanti alla Corte di cassazione ha dedotto la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, sostenendo che il giudice amministrativo, anziché limitarsi al sindacato di legittimità, avrebbe svolto un sindacato di merito e avrebbe sostanzialmente sostituito la propria valutazione a quella della pubblica amministrazione, senza un adeguato percorso motivazionale; in particolare ha contestato l'uso dei criteri di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità senza valutazione della effettiva gravità del paziente e delle norme che disciplinano l'assegno di cura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazione dei limiti esterni della giurisdizione ex art. 111 Cost. e art. 362 c.p.c., in realtà censurassero errores in iudicando/in procedendo e dunque i limiti interni della giurisdizione, non sindacabili in sede di ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione. Ha inoltre osservato che il Consiglio di Stato non aveva invaso il merito amministrativo, ma aveva solo confermato il provvedimento di diniego all'esito di istruttoria, senza sostituirsi all'amministrazione. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese alle controricorrenti ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione è ammesso solo nei limiti del controllo sui difetti assoluti o relativi di giurisdizione, non per censurare errori di motivazione o di giudizio del giudice speciale.
La Corte ha ribadito che il ricorso ex art. 362 c.p.c. non consente di devolvere alla Cassazione errores in iudicando o in procedendo, che attengono ai limiti interni della giurisdizione.
È stata disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
La Corte ha ritenuto non necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli interventori adesivi, poiché il ricorso appariva prima facie inammissibile.
art. 117, comma 2, lett. m), Cost.
La concessione dell'assegno di cura per disabili gravissimi è stata ricondotta alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
artt. 2 e 32 Cost.
Il potere discrezionale della regione nell'organizzare l'erogazione delle prestazioni assistenziali incontra un limite nei diritti fondamentali alla tutela della persona e della salute.
art. 1, comma 1264, L. 27 dicembre 2006, n. 296
La norma è richiamata quale base istitutiva del Fondo per le non autosufficienze, nel cui ambito si colloca l'intervento assistenziale oggetto della controversia.
Richiamato dalla ricorrente come parametro del limite del sindacato di legittimità del giudice amministrativo.
Richiamato dalla ricorrente come norma che delimita il sindacato del giudice amministrativo e vieta la sostituzione dell'amministrazione nelle valutazioni discrezionali.
Richiamato dalla ricorrente nell'impostazione della censura di eccesso di potere giurisdizionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. e dell'art. 362 c.p.c. consente di denunciare soltanto difetti di giurisdizione in senso proprio, ossia invasione della sfera riservata ad altro potere o arretramento rispetto a materie giurisdizionali, non anche errori di motivazione, di diritto o di procedimento commessi dal giudice speciale.
- La deduzione che il giudice amministrativo abbia omesso l'esame di fatti, abbia motivato in modo insufficiente o abbia sbagliato nel valutare la legittimità dell'atto amministrativo integra una censura sui limiti interni della giurisdizione, non un motivo inerente alla giurisdizione.
- La conferma giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, all'esito del sindacato di legittimità e di eventuale istruttoria, non equivale di per sé a sostituzione del giudice all'amministrazione né a invasione del merito amministrativo.
- Quando la controversia riguarda l'erogazione di prestazioni assistenziali in un contesto di risorse limitate, l'amministrazione può introdurre criteri di priorità, purché essi restino ragionevoli e proporzionati e non si traducano in scelte irragionevoli o discriminatorie; tuttavia, nel caso esaminato, questa valutazione resta sul piano della legittimità dell'atto e non del riparto di giurisdizione.
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