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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37710/2022 del 23/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento catastale notificato nel 2017 con cui l'Ufficio aveva rideterminato la rendita catastale di un parco eolico sito in provincia di Matera in euro 2.410,00, includendo nel calcolo il valore della torre eolica. Il ricorso per cassazione era fondato su tre motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione incomprensibile o meramente apparente sulla questione decisiva dell'inclusione della torre; (2) violazione dell'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015, perché la torre eolica, quale componente impiantistica funzionale al processo produttivo, avrebbe dovuto essere esclusa dalla stima diretta ai fini catastali; (3) ancora nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine alle ulteriori censure sul valore del terreno e sull'inclusione di spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell'imprenditore nel calcolo della rendita. L'Agenzia delle Entrate ha resistito chiedendo l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata non meramente apparente e comunque insindacabile nei limiti del giudizio di legittimità quanto alla valutazione delle prove e degli accertamenti di fatto. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, per effetto dell'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015, la torre eolica, in quanto componente impiantistica funzionale al processo di produzione di energia elettrica, deve essere esclusa dalla stima catastale. Di conseguenza la sentenza di merito è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, affinché ridetermini la rendita escludendo il valore delle torri e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato per denunciare la violazione di legge relativa alla determinazione della rendita catastale e alla corretta sussunzione della torre eolica nella disciplina dell'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione inesistente, apparente o incomprensibile

  • art. 111 Cost.

    richiamato per ribadire che i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per affermare l'insindacabilità in cassazione della complessiva valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito

  • art. 1, comma 21, L. n. 208/2015

    "Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

    norma decisiva: esclude dalla stima catastale degli immobili dei gruppi D ed E le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo, anche se strutturalmente connesse al suolo o al fabbricato

  • art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44

    richiamato nel quadro evolutivo della disciplina catastale degli impianti e delle costruzioni stabili connesse al suolo

  • art. 1, comma 244, L. n. 190/2014

    richiamato come precedente intervento normativo in tema di determinazione della rendita catastale dei fabbricati speciali

  • circolare Agenzia del Territorio n. 6/2012

    richiamata come fonte tecnica per i criteri estimativi delle unità immobiliari dei gruppi D ed E

  • circolare n. 27/E del 13 giugno 2016

    richiamata dall'Ufficio per sostenere l'inclusione delle torri eoliche tra le componenti immobiliari da stimare, ma non condivisa dalla Corte

  • art. 1, comma 21, L. n. 208/2015

    interpretato dalla Corte nel senso che conta la funzionalità al processo produttivo, non la sola consistenza fisica o l'infissione al suolo della componente

Massime di principio

  • Ai fini della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, la distinzione rilevante non è tra elemento infisso e amovibile, ma tra componente che caratterizza il fabbricato e componente che svolge una funzione meramente impiantistica nel processo produttivo.
  • L'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015 esclude dalla stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo anche quando siano strutturalmente connessi al suolo o alla costruzione.
  • Nelle controversie catastali, la censura di motivazione apparente è infondata se la sentenza, pur con eventuali errori materiali, rende comprensibile la ratio decidendi e consente di individuare l'iter argomentativo seguito dal giudice di merito.
  • In cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del merito o delle prove mediante la sola critica al convincimento del giudice, quando la sentenza contenga una motivazione sufficiente e non meramente apparente.
  • Per gli impianti eolici, la torre di sostegno rientra ordinariamente tra le componenti funzionali al processo di produzione di energia elettrica e, salvo peculiarità costruttive specificamente dedotte, deve essere esclusa dalla base imponibile catastale ai sensi della disciplina sugli 'imbullonati'.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

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