Sentenza del 25/05/2023 n. 14597 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della decisione della CTR Calabria che aveva parzialmente accolto l'appello del contribuente riconoscendo lo scorporo dall'importo delle somme erogate dalle compagnie assicuratrici dell'IVA al 22% e della percentuale spettante alla Cassa previdenziale avvocati. L'Agenzia deduceva, con sei motivi, tra l'altro: nullità per decisione su motivo nuovo non introdotto nel ricorso di primo grado (richiesta di scorporo introdotta solo con memoria), errata applicazione delle norme IVA e probatoria (D.P.R. n. 633/1972 e art. 2697 c.c.) sullo scorporo quando le somme non erano state fatturate e l'IVA non versata, carenza di motivazione e violazione di norme processuali e tributarie, nonché contestazioni relative al riconoscimento dei contributi per la cassa previdenziale (art. 54 TUIR) e presunzioni di reddito (D.P.R. n. 600/1973).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo (violazione delle regole del processo tributario per decisione basata su una domanda nuova introdotta tardivamente con memoria) ritenendo che la richiesta di scorporo IVA e contributi fosse inammissibile ex art. 24 D.Lgs. n. 546/1992 poiché non prospettata nel ricorso introduttivo. Per effetto dell'accoglimento del primo motivo sono stati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Calabria in diversa composizione per nuovo esame; pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario)
art. 24; art. 18; art. 32 comma 2; art. 57 commi 1 e 2
Il giudice tributario può esaminare solo i vizi dedotti nel ricorso introduttivo; nuovi motivi/domande possono essere aggiunti tardivamente solo ai sensi dell'art. 24 quando si depositino documenti non conosciuti dalle altre parti o per ordine della commissione. La Corte ha ritenuto inammissibile lo scorporo perché introdotto tardivamente.
Codice di procedura civile (norme sulla cassazione)
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Motivi di cassazione usati per censurare violazione di legge e nullità/violazione di norme processuali; la Corte ha accolto il motivo fondato su nullità/procedura (n. 4) e per questo ha cassato la decisione impugnata.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA)
L'Agenzia sosteneva che non fosse possibile lo scorporo IVA in assenza di fatture e versamento dell'IVA; la Corte di legittimità non ha affrontato il merito perché ha ritenuto la questione procedurale decisiva.
Richiesta relativa alla ripartizione dell'onere della prova: la parte che afferma lo scorporo deve fornire la prova che gli importi corrisposti comprendessero IVA o contributi. Anche questa censura non è stata valutata nel merito a causa dell'inammissibilità procedurale.
TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)
Riferimento alla deducibilità dei contributi previdenziali; la questione del riconoscimento della percentuale per la cassa previdenziale è stata ritenuta domanda nuova e non esaminata nel merito.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata dall'Agenzia in relazione alle presunzioni di reddito tratte da documenti o dati forniti da terzi; la Corte non ha esaminato nel merito per effetto della decisione sulla improcedibilità del nuovo motivo.
Costituzione
Richiamata dall'Agenzia in relazione al diritto al giusto processo e alla motivazione; la Corte ha ritenuto non necessario esaminare nel merito la censura di carenza motivazionale perché ha accolto il motivo procedurale principale.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice è vincolato ai motivi di impugnazione contenuti nel ricorso introduttivo: nuove domande o nuovi motivi introdotti tardivamente (ad es. con memoria) sono inammissibili salvo il caso previsto dall'art. 24 D.Lgs. 546/1992 (deposito di documenti non conosciuti dalle altre parti o su ordine della commissione).
- Se si intende ottenere lo scorporo dell'IVA o di contributi da somme percepite ma non fatturate, tale richiesta deve essere formulata nel ricorso introduttivo e corredata della documentazione probatoria (fatture, dichiarazioni del sostituto pagatore o altri elementi che dimostrino che l'IVA era compresa e/o i contributi a carico).
- L'onere della prova circa la composizione delle somme (se includono IVA o contributi previdenziali) grava su chi afferma tale circostanza (art. 2697 c.c.); in assenza di prove il giudice non può riconoscere lo scorporo sul mero rilievo documentale da parte dell'ufficio.
- I giudici di merito devono motivare esplicitamente su quale documentazione si fondano i loro rilievi e decisioni; però, se una decisione favorevole è basata su un motivo non introdotto in tempo utile, la pronuncia può essere cassata per violazione delle regole processuali.
- In casi analoghi, prima di proporre ricorso o appello il contribuente dovrebbe: (a) inserire tutte le contestazioni e i calcoli dettagliati nel ricorso introduttivo; (b) depositare documenti probatori già in primo grado; (c) se si producono nuovi documenti successivamente, indicare chiaramente la ragione per cui sono “non conoscibili” dalle altre parti ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 546/1992.
- Su rinvio, la Corte di merito potrà esaminare il merito delle questioni (scorporo IVA e contributi) ma solo se risultano ammesse e adeguatamente documentate nel nuovo grado di giudizio.
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