Sentenza del 25/05/2023 n. 3408 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento 2017 che ha rideterminato i redditi 2012 con metodo analitico-induttivo; il ricorrente denunciava: omissione di valutazione della documentazione prodotta in sede di contraddittorio endoprocedimentale; errata ricostruzione del reddito; nullità dell'atto per dati errati/refusi.
La decisione
Il collegio ha accolto l'appello originariamente incidentale dell'Agenzia delle Entrate e ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando la legittimità dell'avviso di accertamento. Motivazione: gli elementi raccolti dall'Ufficio (notate discordanze sugli 'aggi', costi non documentati, raffronto con dati in possesso dell'amministrazione) formano una serie presuntiva dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, giustificando l'accertamento analitico-induttivo; il contribuente non ha dimostrato in giudizio che il mancato contraddittorio endoprocedimentale avrebbe determinato un risultato diverso; gli errori materiali e i refusi evidenziati non hanno impedito l'esercizio della difesa e non sono tali da invalidare l'atto; l'onere di provare i costi rimane a carico del contribuente. Spese compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 39 DPR 600/1973
Consente l'accertamento induttivo/analitico-induttivo: la scelta tra le forme non è determinante se, fin dall'accertamento originario, siano presenti elementi presuntivi idonei a ricostruire induttivamente un reddito diverso da quello dichiarato.
art. 12, comma 7, legge 212/2000 (Codice del processo tributario - contraddittorio)
Riferimento al dovere di contraddittorio endoprocedimentale; tuttavia la giurisprudenza richiede che la violazione determini un concreto pregiudizio dimostrabile in giudizio affinché l'atto sia annullabile.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Principio del diritto ad una buona amministrazione e al contraddittorio; applicabile in particolare ai tributi armonizzati, ma la rilevanza della sua violazione è limitata se il contribuente non prova che avrebbe ottenuto esiti diversi.
Cass. S.U. n. 24823/2015
La violazione del contraddittorio determina nullità dell'atto solo se il contribuente in giudizio dimostra concretamente che il contraddittorio avrebbe potuto produrre un risultato diverso e presenta le ragioni che avrebbe fatto valere.
Cass. n. 7644/2018 e Cass. n. 24278/2014; Cass. n. 19477/2016
Giurisprudenza che ammette coesistenza e mutamento di prospettazione tra accertamento analitico e induttivo; rileva l'insufficienza formale nel citare commi diversi solo se la struttura fattuale non è chiara, ma in generale ciò non pregiudica la validità se il fatto costitutivo della pretesa è delineato.
Cass. 13 aprile 2007, n. 8869
Sull'accertamento per presunzioni: gli elementi, considerati nella loro sintesi, possono assumere valenza indiziaria se collegati da canoni di ragionevole probabilità.
Ordinanza Corte Suprema n. 29814/2021
Sentenza di rimessione che aveva annullato la CTR per carenza di motivazione e richiesto nuovo esame; ha inciso sul prosieguo del giudizio nel merito.
Ordinanza Cass. n. 21313/2018 (richiamata)
I refusi o errori di redazione nell'avviso di accertamento non ne compromettono la legittimità se non sono tali da pregiudicare significativamente il diritto di difesa.
Massime di principio
- L'accertamento analitico-induttivo è legittimo se l'amministrazione basa la ricostruzione su elementi presuntivi dotati di gravità, precisione e concordanza; il contribuente può contestarlo solo con elementi probatori concreti.
- La dicotomia formale tra accertamento 'induttivo' e 'analitico-induttivo' è meno rilevante se dall'atto emergono chiaramente gli elementi fattuali che consentono al contribuente di difendersi.
- La violazione del contraddittorio endoprocedimentale determina annullamento dell'atto solo quando il contribuente in giudizio dimostra che il contraddittorio avrebbe potuto produrre un risultato diverso e indica concretamente quali elementi avrebbe fatto valere.
- Gli errori materiali o refusi nell'avviso non comportano automaticamente nullità: vanno valutati in concreto in ordine al loro effetto sul diritto di difesa e sulla quantificazione dell'imposta.
- L'onere probatorio dei costi e delle spese dedotte in dichiarazione grava sul contribuente; senza documentazione probante l'amministrazione può ridurre i costi riconosciuti.
- Il giudice può valutare singoli elementi, anche deboli, nella loro globalità per attribuire valenza indiziaria; la relazione logico-argomentativa deve però essere adeguata nella sentenza di merito.
- In presenza di contrasto giurisprudenziale su profili centrali della controversia le spese possono essere compensate.
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